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Sorveglianza sanitaria: assoluzione del DdL e del MC
Le responsabilità in materia di sorveglianza sanitaria del datore di lavoro e del medico competente: le assoluzioni della Cassazione. A cura di Anna Guardavilla. Terza parte.
Rassegna di giurisprudenza di legittimità 2004-2009 sulle responsabilità del
medico competente e del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria Selezione di importanti sentenze emanate in
attuazione del D.Lgs. 626/94, compatibili - in virtù del principio di
continuità normativa - con il D.Lgs. 81/08
A cura di Anna Guardavilla
Cassazione
Penale, Sezione Quarta, 9 luglio 2007 n.
26439 - Assoluzione del datore di lavoro e del medico
competente
- Norme di riferimento: art. 589 c.p.
In un caso di decesso di un vigile del fuoco
per tumore, la Cassazione conferma il giudizio del Giudice
per l’Udienza Preliminare che aveva ritenuto l’innocenza degli imputati
(il
comandante dei vigili del fuoco e il medico competente) in base al
seguente
principio: “deve ritenersi esclusa la penale responsabilità
dell’agente
allorquando risulti accertato che l’evento si sarebbe ugualmente
verificato
anche ove l’agente stesso avesse posto in essere la condotta doverosa,
oppure
nel caso in cui non si raggiunga la prova dell’efficienza del
comportamento
corretto a scongiurare l’evento”.
La sentenza integrale
Fatto
Il P.M. del Tribunale di Frosinone avviava indagini nei confronti di
S.M. e
C.R. in ordine all’ipotizzato reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p. per
avere,
con condotta colposa nelle loro rispettive qualità - il primo quale
Comandante
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone dal 9/9/1985 al 27/9/1998 e
dirigente in epoca precedente, ed il secondo quale “medico incaricato”
dello
stesso Comando Provinciale nonché “medico
competente” ai sensi del D.P.R. n. 303 del 1956, art. 33 - cagionato
la
morte di D.C.M. e di T.R.: in particolare il D.C. era deceduto a causa
di un
carcinoma spino-cellulare del glande, lesione aggravata dall’esposizione
a fumo
ed altri agenti irritanti; il C. inoltre in data 25/6/1997, vale a dire
meno di
un anno prima del decesso del D. C., aveva sottoposto a visita
quest’ultimo -
il quale aveva formulato richiesta di malattia per causa di servizio -
asserendo che l’infermità lamentata (carcinoma spino-cellulare del
glande) non
menomava l’idoneità al servizio incondizionato.
All’esito delle indagini preliminari, il P.M. esercitava l’azione penale
nei
confronti degli imputati predetti, chiamandoli a rispondere dei reati
quali
formalmente contestati con articolato capo di imputazione.
Il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Frosinone, dopo
aver
proceduto anche all’audizione dei consulenti tecnici del P.M.,
pronunciava
sentenza di non luogo a procedere nei confronti del S. e del C. con la
formula
“perchè il fatto non sussiste”.
Il giudicante - con specifico riferimento al decesso del D. C., che in
questa
sede rileva - premetteva che, vertendosi in tema di responsabilità
colposa,
occorreva accertare se si era verificata l’inosservanza di regole
doverose di
comportamento, esigibili dal soggetto agente e la cui osservanza
avrebbe
evitato l’evento,secondo i canoni ermeneutici del cd. giudizio
controfattuale nel rispetto dei principi quali enunciati dalle
Sezioni
Unite della Cassazione con la sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002,
in virtù dei quali deve
ritenersi esclusa la penale responsabilità dell’agente allorquando
risulti
accertato che l’evento si sarebbe ugualmente verificato anche ove
l’agente
stesso avesse posto in essere la condotta doverosa, oppure nel caso in
cui non
si raggiunga la prova dell’efficienza del comportamento corretto a
scongiurare
l’evento. Il G.U.P., passando all’applicazione pratica di detti principi
alla
concreta fattispecie, evidenziava che i consulenti tecnici del P.M.
avevano
delineato un esempio classico di sostanziale inutilità del comportamento
alternativo dovuto, nel senso che gli imputati, anche se avessero
effettivamente adempiuto a tutte le prescrizioni indicate nel capo di
imputazione, non avrebbero avuto alcuna possibilità di scongiurare il
decesso
del D.C. (nonché del T.); conclusioni poi dagli stessi consulenti
ribadite
nella nota integrativa della consulenza, redatta in risposta alle
controdeduzioni dei consulenti delle parti civili, nonché riaffermate,
con
diffuse argomentazioni e deduzioni, nel corso della deposizione resa in
udienza.
I consulenti del P.M., come sottolineato dal giudicante, avevano
precisato che
il D.C. era purtroppo portatore di una fimosi serrata, anomalia nota
quale
fattore determinante del carcinoma spino-cellulare del glande, e si
erano così
testualmente espressi: “gli scriventi nutrono forti dubbi sulle
possibilità che
avrebbe avuto una visita, anche accurata, di pervenire ad una diagnosi
precoce,
vista la cadenza biennale prevista dalla normativa.
La presenza della fimosi serrata avrebbe impedito l’esame obiettivo del
glande
e del solco balano prepuziale, per cui la diagnosi sarebbe stata
ineluttabilmente
tardiva”.
Il G.U.P. aveva espressamente richiesto al consulente dottor P. di
chiarire se
l’evento poteva essere scongiurato ove gli imputati avessero rigidamente
osservato le prescrizioni indicate nell’imputazione, e la risposta era
stata
del seguente letterale tenore: “nel caso del D.C., la diagnosi precoce
sarebbe
stata straordinariamente difficile, come è stata difficile fino a quel
momento,
perchè lo è stata per tutti, anche per quelli che lo visitavano più
spesso,
quindi possiamo dire di no”; e tali valutazioni erano state pienamente
confermate anche dagli altri consulenti dell’accusa pure escussi in
udienza.
Il G.U.P. sintetizzava quindi
nel modo seguente quanto emerso dagli
elaborati
dei consulenti del P.M. nonché dalle ulteriori argomentazioni dai
consulenti
stessi svolte in udienza:
1) non era stata raggiunta la prova certa circa il fatto che le condotte
omissive addebitate ai due imputati avessero potuto costituire un
antecedente
causalmente efficiente rispetto alla produzione dell’evento;
2) conducendo il giudizio controfattuale nei termini scientifici
precisati non
era stato possibile acquisire la prova affidabile che la condotta
omissiva
avesse costituito la condizione necessaria dell’evento dannoso secondo
il
criterio dell’alto grado di credibilità razionale;
3) permaneva anzi una situazione di notevole vaghezza e nebulosità circa
l’esistenza del collegamento causale suddetto, stante l’insufficienza e
la
genericità del compendio probatorio emerso dagli atti;
4) conclusivamente, il pur rigoroso rispetto delle normative
antinfortunistiche
che si assumevano violate “sarebbe stato comunque inidoneo a consentire
una
diagnosi precoce e, in definitiva, a scongiurare l’evento, così
realizzandosi
essenzialmente l’inutilità del comportamento alternativo asseritamente
dovuto”.
Il G.U.P. precisava infine che da quanto acquisito agli atti era emerso
che il
C. aveva rivestito una qualifica del tutto dissimile da quella a lui
attribuita
con la contestazione tanto da non essere destinatario degli obblighi ivi
indicati, posto che la sua veste era stata non quella di “medico
competente” bensì quella diversa di medico incaricato.
Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione, quali parti civili
costituite, e con unico atto di gravame, i congiunti del D. C.: S.A., in
proprio e quale esercente la patria potestà sul figlio minore D.C.G. e
D.C.D.
I ricorrenti - tra l’altro riportando anche testualmente le
considerazioni
svolte dal medico legale di parte civile, prof. Z., nella prima
relazione
(quella del 7 dicembre 2001), nonché le risposte fornite dallo stesso
prof. Z.
con atto del 7 novembre 2003 ad osservazioni dei consulenti del P.M. -
denunciano
vizio motivazionale sotto plurimi profili e con argomentazioni che
possono così
sintetizzarsi:
1) il G.U.P. si sarebbe limitato a valutare unicamente le dichiarazioni
dei
consulenti del P.M. senza procedere ad un confronto con le diverse
posizioni
espresse dai consulenti delle parti civili, omettendo di indicare le
ragioni
per le quali aveva ritenuto di privilegiare le tesi dei consulenti del
P.M. e
di disattendere invece le opposte considerazioni dei consulenti di parte
civile;
2) il G.U.P. avrebbe errato nel fondare la propria decisione sui
principi
indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30328 del 2002,
trattandosi di
criteri ermeneutici riferibili al diverso e peculiare tema della
responsabilità
professionale medica;
3) in presenza di un’attività lavorativa obiettivamente esposta a rischi
multifattoriali quale è quella dei Vigili del Fuoco, oggetto di
considerazione
e di specifica tutela nelle disposizioni di legge che disciplinano la
materia -
ed indicate nella richiesta di rinvio a giudizio - il giudicante avrebbe
dovuto
adeguatamente approfondire l’accertamento della obiettiva pericolosità
dell’attività svolta, dell’omissione delle condotte doverose e del nesso
di
causalità tra le prime ed il decesso anche solo sotto il profilo di
concausa,
avuto anche riguardo alle numerose circolari emanate
dall’Amministrazione ben
consapevole della multifattorialità dei rischi cui è oggettivamente
esposto il
personale dipendente dei Vigili del Fuoco tanto da istituire un servizio
sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
4) il D.C. non sarebbe stato sottoposto alle periodiche visite dovute;
5) il dottor C. ricopriva di fatto la qualifica di “medico
competente” in virtù della stessa funzione sanitaria generale
prevista
dalle normative specifiche finalizzate a tutelare la salute dei
lavoratori:
egli aveva svolto le sue mansioni di medico presso il Comando VV. FF. di
Frosinone dal 1976 al 2001, e quindi non potrebbero esservi dubbi sulla
natura
della sua prestazione professionale anche quale medico competente;
6) il dottor C. non avrebbe valutato la patologia congenita di cui era
portatore il D.C. in relazione ai rischi specifici dell’attività
lavorativa, e
ciò sia nella visita di prearruolamento che in quelle successive.
Diritto
In primo luogo va rilevata la infondatezza delle argomentazioni con le
quali il
difensore dell’imputato, nel corso della discussione orale nell’odierna
udienza, ha posto in dubbio la legittimazione dei ricorrenti
all’impugnazione,
non potendo riconoscersi agli stessi la qualità di parti offese bensì
quella di
danneggiati dal reato (dovendo considerarsi parte offesa la vittima
D.C.M.).
Va evidenziato al riguardo che la legittimazione all’impugnazione deriva
esplicitamente dal disposto di cui all’art. 90 c.p., comma 3 secondo cui
“qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le
facoltà e
i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti”.
Ciò premesso, i ricorsi vanno rigettati.
La sentenza di non luogo a procedere, unico provvedimento decisorio
impugnabile
dell’udienza preliminare, è ora soltanto ricorribile per cassazione.
L’inappellabilità è stata sancita dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art.
4 che
ha riscritto l’art. 428 c.p.p., senza prevedere, come invece ha fatto
per le
sentenze di proscioglimento (si veda l’art. 593 c.p.p., nuovo comma 2),
la
possibilità di proporre appello in caso di "nuova prova" decisiva.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 26 del 24
gennaio 2007) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per
contrasto con
l’art. 111 Cost., comma 2 (principio di parità delle parti), della L. 20
febbraio 2006, n. 46, art. 1, nella parte in cui, sostituendo l’art. 593
c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le
sentenze di
proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603
c.p.p.,
comma 2, se la nuova prova è decisiva.
Non è stata invece ripristinata l’appellabilità delle sentenze di non
luogo a
procedere.
Parimenti alcun riflesso sulla disciplina delle impugnazioni avverso le
sentenze di non luogo a procedere, quale ridisegnata con la L. n. 46 del 2006, deriva
dalla recente sentenza delle Sezioni Unite pronunciata in data 28 marzo
2007
avente ad oggetto l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento per
la
parte civile.
Dunque, avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai
sensi
dell’art. 428 c.p.p., la parte civile può solo proporre ricorso per
cassazione
ex art. 606 c.p.p. e, conseguentemente, basare il gravame esclusivamente
su
doglianze riconducibili ai motivi elencati nel citato art. 606 c.p.p..
Nella concreta fattispecie i ricorsi risultano basati su doglianze
infondate e,
per certi versi, ai limiti della inammissibilità posto che, attraverso
considerazioni già vagliate dal giudice dell’udienza preliminare,
tendono per
lo più ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita
in sede
di legittimità.
La decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente
legittima ed i
suoi puntuali contenuti motivazionali - quali sopra riportati e da
intendersi
qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni -
forniscono,
con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione
delle
risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti
concernenti
il fatto oggetto del processo.
Il giudicante, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda
(evoluzione
della patologia da cui era affetto il D.C., attività lavorativa del
medesimo e
mansioni in concreto dallo stesso svolte, compiti e ruolo dell’imputato,
osservazioni e conclusioni dei consulenti) ha spiegato le ragioni per le
quali
ha conclusivamente ritenuto che non potesse dirsi comunque acquisita la
prova
affidabile che la condotta ipotizzata come doverosa, ed invece omessa
secondo
l’ipotesi accusatoria, avesse costituito la condizione necessaria
dell’evento
dannoso secondo il criterio dell’alto grado di credibilità razionale.
Il percorso motivazionale
seguito dal giudice dell’udienza preliminare,
nel
caso in esame, si presenta lineare, adeguato, completo e logico, ed in
piena
sintonia con i principi e con i criteri più volte indicati in epoca più
recente
nella giurisprudenza di legittimità, quali compiutamente definiti ed
elencati
dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 30328 del 10
luglio 2002
(depositata l’11 settembre 2002), che appare opportuno sinteticamente
ricordare:
1) il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del
giudizio
controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di
esperienza o
di una legge scientifica - universale o statistica - si accerti che,
ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva
dell’evento
“hic et nunc”, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe
verificato
ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva;
2) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di
probabilità
espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi
accusatoria
sull’esistenza del nesso causale, poichè il giudice deve verificarne la
validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e
dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento
probatorio che
abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti
giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta
omissiva
del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o
elevato
grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”;
3) l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro
probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole
dubbio,
in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante
della
condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella
produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione
dell’ipotesi
prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio;
4) alla Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, è assegnato
il
compito di controllare retrospettivamente la razionalità delle
argomentazioni
giustificative - la cd. giustificazione esterna - della decisione,
inerenti ai
dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova, alle
inferenze formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono le
conclusioni: non la decisione, dunque, bensì il contesto giustificativo
di
essa, come esplicitato dal giudice di merito nel ragionamento probatorio
che
fonda il giudizio di conferma dell’ipotesi sullo specifico fatto da
provare.
Ritiene il Collegio assolutamente non condivisibile l’assunto dei
ricorrenti,
secondo cui i principi suddetti dovrebbero trovare applicazione solo in
relazione ad ipotesi di responsabilità professionale medica.
Ed invero, pur avendo le Sezioni Unite enunciato i principi sopra
ricordati in
relazione ad un caso di responsabilità per condotta omissiva
nell’esercizio di
attività professionale medica, è evidente, e pacifico in giurisprudenza,
che i
criteri ermeneutici indicati dalle Sezioni Unite valgono in generale per
l’accertamento del nesso causale in relazione a responsabilità colposa
per
condotta omissiva con riferimento ad obblighi di garanzia concernenti
qualsiasi
attività (non solo quella del medico).
Né l’impugnata decisione, avuto riguarda alla motivazione che la
sorregge,
appare censurabile sotto il profilo degli obblighi di valutazione del
Giudice
dell’udienza preliminare, con riferimento al giudizio prognostico circa
l’utilità del dibattimento.
Giova ricordare che nella giurisprudenza di legittimità, prima della
modifica
apportata all’art. 425 c.p.p. dalla L. n. 479 del 1999, era stato
affermato che
“in tema di requisiti per il proscioglimento dell’imputato all’esito
dell’udienza preliminare, il legislatore ha inteso evitare che
pervengano alla
fase del giudizio situazioni nelle quali risulti con ragionevole
certezza che
l’imputato meriti il proscioglimento; ciò avviene nei casi di sicura
infondatezza dell’accusa, quando cioè gli atti offrono la prova
dell’innocenza
dell’accusato o la totale mancanza di elementi a carico, ma altresì in
presenza
di sicura inidoneità delle fonti di prova acquisite ad un adeguato
sviluppo
probatorio, nella dialettica del contraddittorio dibattimentale” (in
termini,
Cass. 6^ 3 novembre 1998, Annunziata, RV 214047; conforme Cass. 1^
5.2.1998,
Cito, RV 209901).
Come detto, l’art. 425 c.p.p. è stato poi modificato con la citata
novella
479/99, ed al giudice dell’udienza preliminare è stato affidato il
compito non
solo di rilevare l’inesistenza di concreti elementi indizianti (ovvero
la
sussistenza della prova positiva dell’innocenza dell’imputato), ma anche
di
verificare l’attitudine di un materiale probatorio, eventualmente
incompleto o
incerto, ad essere integrato poi in sede dibattimentale: ed in caso di
esito
positivo di tale verifica, il giudice deve disporre il rinvio a giudizio
dell’imputato.
E non va sottaciuto che il GUP, ai fini di detta valutazione
prognostica, può
avvalersi - rispetto a quanto era possibile nel passato, e come
sottolineato
anche da autorevole dottrina - certamente di elementi più significativi e
basi
più solide avuto riguardo alla tendenziale completezza delle indagini
preliminari, resa possibile grazie ai nuovi strumenti introdotti dagli
artt.
415 bis e 421 bis c.p.p.. Proprio muovendo da siffatto assetto
normativo, le
Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “il radicale
incremento dei
poteri di cognizione e di decisione del giudice dell’udienza
preliminare, pur
legittimando quest’ultimo a muoversi implicitamente anche nella
prospettiva
della probabilità di colpevolezza dell’imputato, non lo ha tuttavia
disancorato
dalla fondamentale regola di giudizio per la valutazione prognostica, in
ordine
al maggior grado di probabilità logica e di successo della
prospettazione
accusatoria ed all’effettiva utilità della fase dibattimentale”. (Cass.
S.U. 30
ottobre 2002, Vottari, RV 222602).
Va infine evidenziato che le doglianze dei ricorrenti non valgono a
scalfire la
decisione impugnata neppure sotto il profilo del vizio motivazionale di
cui
all’art. 606 c.p.p., lett. e), quale ridisegnato dalla L. n. 46 del
2006, posto
che gli atti processuali richiamati dai ricorrenti non si presentano
autonomamente dotati di una forza dimostrativa tale da disarticolare
l’apparato
motivazionale della decisione impugnata, secondo il principio
recentemente
enunciato da questa Corte: “Allorchè si deduca il vizio di motivazione
“risultante dagli atti del processo” (art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
e), come
modificato dalla L. n. 46 del 2006) non è sufficiente che detti atti
siano
semplicemente “contrastanti” con particolari accertamenti e valutazioni
del
giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e
delle
responsabilità nè che siano astrattamente idonei a fornire una
ricostruzione
più persuasiva di quella fatta propria dal giudice.
Occorre, invece, che gli “atti del processo” su cui fa leva il
ricorrente per
sostenere la sussistenza di un vizio della motivazione siano
autonomamente
dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro
rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante
e
determini al suo interno radicali incompatibilità così da verificare o
rendere
manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione”.
Con l’ulteriore conseguenza che il ricorrente, per potere eccepire il
suddetto
vizio di motivazione, non solo deve identificare l’atto processuale cui
fa
riferimento - nonché individuare l’elemento fattuale o il dato
probatorio che
da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione
adottata
dalla sentenza impugnata, dando anche la prova di quanto asserito - ma
deve
altresì indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in
modo
decisivo, la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione,
introducendo
profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto
argomentativo
del provvedimento impugnato (Cass. 6^ 15 marzo 2006, Casula).
Al rigetto dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti, in
solido,
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La quarta parte dell’approfondimento verrà pubblicata la prossima
settimana.
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