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Le novità del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. La scadenza del 30 marzo e le faq del Ministero dell’Ambiente.
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È stato pubblicato nella GU del 27 febbraio 2010, il Decreto Ministeriale
15 febbraio 2010, - Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009,
recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti,
ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo
14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 102 del 2009». Il Decreto, entrato in vigore il 28 febbraio 2010, reca
all’art. 1, la proroga della data di iscrizione al SISTRI.
La tanto scongiurata e attesa proroga fa slittare di trenta giorni le scadenze
per l’iscrizione al sistema, le quali saranno dunque il 30 marzo per la prima
categoria (anziché 28 febbraio) e 29 aprile per la seconda (anziché 30 marzo).
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Tra le principali
novità ricordiamo la nuova definizione di delegato, che va a
modificare la definizione riportata nell’Allegato IA: il delegato è "il
soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' delegato
dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale
sono
associate le credenziali di accesso al Sistema ed e' attribuito il
certificato
per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella
procedura
di iscrizione, alcun "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI
e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al
rappresentante
legale dell'impresa». Scompaiono dunque i riferimenti alla
responsabilità della
gestione dei rifiuti.
Altra novità importante riguarda la modifica dei commi 6 e 7 dell’art.
5,
ovvero la correzione del termine temporale entro il quale inserire i
dati del
rifiuto. Se prima i produttori erano tenuti alla compilazione della
Scheda
SISTRI-Area Movimentazione almeno 8 ore prima di effettuare la
movimentazione,
con il nuovo decreto il limite temporale scende ad almeno 4 ore e con
solo
riferimento alla movimentazione dei rifiuti
pericolosi.
Ancora, il trasportatore accede al sistema per inserire i propri dati
almeno 2
ore prima dell’operazione, e non più 4, e sempre con riferimento ai soli
rifiuti pericolosi.
Per i rifiuti non pericolosi è stato introdotto l’art. 7-bis, il quale
precisa
che la Scheda SISTRI-Area Movimentazione deve essere compilata, dal
produttore
e dal trasportatore, prima della movimentazione, senza recare alcun
limite
temporale entro cui inserire i dati.
Chiarimenti in merito al pagamento dei contributi si trovano all’art. 5
del DM
15 febbraio 2010.
Per quanto riguarda gli obblighi di cui al co. 2 art. 6 del DM 17
dicembre
2009, ne sono tenuti al rispetto anche i produttori di rifiuti che non
sono
inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa, il trasporto
transfrontaliero dall’estero (effettuato da un'impresa di cui all'art.
212,
comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Ovvero anche
questi
soggetti sono tenuti a comunicare i propri dati, necessari per la
compilazione della
scheda SISTRI-Area Movimentazione, al delegato dell’impresa di
trasporto, che
compila anche la sezione del produttore. Poi il gestore del destino
finale
trasmetterà al produttore iniziale di rifiuti stessi, la copia della
Scheda
SISTRI completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua
responsabilità.
Si ricorda inoltre le modifiche apportate alle Schede SISTRI per quanto
riguarda i trasportatori di rifiuti
urbani della Regione Campania, le discariche, gli impianti di recupero e
smaltimento, e i centri di raccolta.
Infine, i moduli di iscrizione al SISTRI, numero 1 e 2, sono sostituiti
da
quelli riportati in allegato al DM 15 febbraio 2010.
Ing. Valentina Da Lio, Lisa Servizi srl Segnaliamo inoltre che sul sito del Ministero dell’Ambiente
sono
presenti alcune FAQ relative al SISTRI divise per contenuto: