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Anno 12 - numero 2329 di lunedì 08 febbraio 2010
Sistemi di gestione in attivita’ ad alto rischio di incidente rilevante Le specificità dei sistemi di gestione negli stabilimenti ad alto rischio di incidente rilevante. I livelli di documentazione, il piano di attuazione, le procedure di sistema, l’identificazione dei rischi.
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Il 29 e 30 ottobre 2009 si è svolto a Genova il convegno "La
scienza e la tecnica rendono sicuro il lavoro", un convegno -
organizzato da ISPESL
(Dipartimento di Genova), ISPESL DIPIA (Dipartimento Installazioni di
Produzione e Insediamenti Antropici) e CNR-IMATI
(Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche) – in cui si è
parlato degli orientamenti della ricerca scientifica e delle nuove modalità di
prevenzione con le possibili applicazioni e le esigenze che emergono dalle
esperienze operative nei vari settori.
In un incontro come questo non si poteva non parlare delle esperienze di
prevenzione e dell’evoluzione delle politiche nell’ambito della sicurezza
conseguenti all’incidente di Seveso
del luglio 1976. Esperienze che hanno portato la Comunità Europea
a emettere diverse direttive per evitare il ripetersi di incidenti con
conseguenze così devastanti e a introdurre il principio della necessità di un
approccio gestionale e non basato solamente sulla sicurezza impiantistica.
Principi recepiti in Italia con il D.Lgs.
334/99, modificato dal D.Lgs.
238/2005.
Ne abbiamo parlato, qualche tempo fa, in relazione alla norma
UNI 10617 e torniamo a parlarne ora con un intervento tratto dal convegno
dal titolo “S.G.S.
negli stabilimenti ad alto rischio di incidente rilevante”, a cura di
Giuseppe Ferrari (A.R.P.A.L., Dipartimento
di Genova).
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Il documento ricorda gli scopi e
potenzialità di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS),
reso obbligatorio, per alcune attività, dal D.Lgs. 334/99 (Attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose):
- “organizza l’attività in modo efficace e documentato per garantire chi opera
all’interno e chi vive all’esterno che l’azienda opera con affidabili criteri
di sicurezza per minimizzare i rischi connessi con la propria attività;
- il sistema di gestione incide ed è basato sull’organizzazione, quindi il
personale aziendale costituisce il suo motore;
- raggiunge il suo scopo attraverso la definizione di ruoli, compiti,
responsabilità, linee e forme di comunicazione, strumenti e mezzi, formazione
ed esercitazione;
- è un valido strumento per dare all’azienda affidabilità, competenza e
credibilità”.
Sono poi indicati i livelli della
documentazione del SGS:
- documento di politica di prevenzione
degli incidenti rilevanti: deve indicare i principi dei criteri a cui il
Gestore intende riferirsi nella sua attività, indica gli obiettivi da
raggiungere, dichiara l’impegno del gestore a realizzare, adottare e mantenere
un SGS;
- programmi di attuazione procedure di
sistema : definiscono “chi, cosa, quando”;
- istruzioni di lavoro (manuale
operativo): definisce il “come”;
- documenti di attuazione e
registrazioni: relativi alle evidenze del sistema in uso.
In particolare il piano di attuazione
dell’SGS (manuale del sistema) è un “documento di sistema che ne descrive
la sua articolazione e ne riassume i contenuti”, riporta inoltre i “tempi di
attuazione delle attività di prevenzione degli incidenti
rilevanti” e contiene:
- “la descrizione del funzionamento del SGS;
- l’elenco e l’insieme delle procedure e delle norme di riferimento;
- le indicazioni sulle azioni da attuare per garantire il funzionamento del SGS”.
Inoltre si ricorda che le procedure di
sistema di un SGS riguardano:
- “organizzazione e personale;
- identificazione e valutazione
del rischio di incidenti
rilevanti;
- controllo operativo;
- modifiche e progettazione;
- pianificazione di emergenza;
- controllo delle prestazioni;
- controllo e revisione”.
Nell’intervento vengono approfonditi i singoli elementi che compongono la procedura
di sistema, con esplicito riferimento al Decreto
del Ministero dell’Ambiente del 9 agosto 2000, “Linee guida per
l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza”.
Ad esempio l’identificazione e
valutazione del rischio di incidenti rilevanti consiste in:
- “assegnazione di incarico a tecnico qualificato (anche esterno);
- analisi aziendale del documentato prodotto (analisi del rischio);
- implementazione di misure di prevenzione e contenimento”.
Mentre il controllo operativo
consiste invece nella:
- “gestione della documentazione (diffusione, aggiornamento, conservazione);
- conduzione e controllo del funzionamento degli impianto (per tutte le fasi di
vita dell'impianto, in condizioni normali di esercizio, anomale e di
emergenza)”;
- gestione della manutenzione e delle ispezioni agli impianti (gestione dei
permessi di lavoro e accesso, identificazione degli impianti o parti di impianto,
critici soggetti a manutenzione, ispezione e verifica, …);
- gestione dell’approvvigionamento per la prevenzione
degli incidenti rilevanti (identificazione apparecchiature, materiali e
servizi, rilevanti ai fini della sicurezza, valutazione di fornitori e
appaltatori, gestione delle verifiche di preavviamento, …);
- verifiche di preavviamento (modalità di effettuazione e frequenza,
responsabilità, …).
Rimandando il lettore alla lettura originale del documento - contiene anche le
specifiche relative a organizzazione e personale, gestione delle modifiche,
pianificazione di emergenza, controllo delle prestazioni, controllo e revisione
– concludiamo l’articolo ricordando, sempre con riferimento all’intervento di
Giuseppe Ferrari, alcuni dei “documenti
di attuazione e registrazioni” che “costituiscono il riscontro documentale
dell’implementazione del SGS”:
- “il rapporto o le elaborazioni di analisi storiche di incidenti o quasi
incidenti avvenuti all’interno dello stabilimento;
- i verbali delle verifiche ispettive e degli audit interni;
- la pianificazione annuale dell’attività di formazione ed informazione con i
relativi verbali e i riscontri sulla verifica dell’apprendimento;
- i registri delle attività di controllo, verifica e manutenzione
delle unità d’impianto individuate come unità critiche;
- gli atti autorizzativi per l’esecuzione di interventi eseguiti sull’ impianto
ed i documenti certificativi della corretta esecuzione ed idoneità
dell’impianto ad essere rimesso in esercizio”.
Senza dimenticare che i documenti del SGS devono:
- “essere datati;
- riportare la firma (o sigla) delle Funzioni aziendali che emettono e/o
verificano e/o approvano i documenti stessi;
- riportare eventualmente il n° di edizione e di revisione”;
- essere diffusi, archiviati e mantenuti aggiornati secondo modalità e
responsabilità stabilite;
- essere disponibili alle “Funzioni interessate presso i centri di effettivo
utilizzo”.
“S.G.S.
negli stabilimenti ad alto rischio di incidente rilevante”, a cura di a
cura di Giuseppe Ferrari (A.R.P.A.L., Dipartimento di Genova), intervento
tratto dal convegno "La scienza e la tecnica rendono sicuro il
lavoro" (formato PDF, 80 kB).
Tiziano Menduto
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