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Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza. |
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Anno 12 - numero 2419 di mercoledì 16 giugno 2010
Sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi nel mondo dello spettacolo La sicurezza in palcoscenici e teatri con riferimento al Testo Unico e alla prevenzione degli incendi. Le caratteristiche dei palcoscenici, la necessità di deroghe, i rischi accettabili, la sicurezza antincendio e le misure di prevenzione.
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Che il palcoscenico fosse un mondo
particolare, dove a volte è difficile rispettare gli obblighi delle normative
sulla sicurezza sul lavoro, PuntoSicuro lo ha sottolineato già nel 2008
presentando un documento
di Bruno Scagliola, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
del Teatro Regio di Torino in
riferimento all’applicazione del D.Lgs. 626/94.
Oggi, come tutti sappiamo, il Decreto 626 ha lasciato il passo al Decreto
legislativo 81/2008, ma le cose non sono cambiate. E anche questo “nuovo”
decreto non ha riferimenti specifici a teatri o palcoscenici, obbligando chi ci
lavora ad operare alcune deroghe alle norme di sicurezza contenute.
Ne parliamo presentando un nuovo documento di Scagliola, sempre con
riferimento
specifico al Teatro Regio, dal titolo “Il
decreto
81 e il mondo dello spettacolo”, presentato sul sito “Sicurezza
sul
lavoro nel teatro” che ha iniziato un lavoro di informazione per
tutti
i lavoratori dei teatri, e non solo, che hanno interessi nel campo della
Sicurezza del Lavoro.
Il documento ricorda che salire su un palcoscenico apre le porte di un
mondo
nuovo e particolare. Un mondo in cui, per la realizzazione di uno spettacolo,
possono sussistere “situazioni di pericolo dovute ad esigenze artistiche
e di
regia che possono esporre il personale tecnico ed artistico, presente in
palcoscenico, al rischio di infortuni fisici”.
Un teatro, un palcoscenico hanno caratteristiche
particolari “che richiederebbero regole particolari”. Ma queste non
ci
sono. Esiste solo un vecchio D.P.R. n. 322, del 20 marzo 1956, riferito
alle
norme per la prevenzione infortuni nell’industria della cinematografia.
Ma perché non si possono applicare tutte
le regole?
Perché, come afferma l’autore, le regole elementari di buona tecnica
affermano:
- “che non si può sostare sotto i carichi sospesi (in palcoscenico
abbiamo sulla testa migliaia di chili appesi ai tiri di scena che si
muovono continuamente
(quinte, fondali, americane, proiettori, elementi di scena, ecc.);
- quando un dislivello supera 100 - 200 cm. di altezza rispetto al piano
di
calpestio, occorre mettere i parapetti
di
protezione (a volte in scena, per motivi artistici, non sempre è
possibile mettere i parapetti
di protezione);
- la zona di lavoro deve essere ampia, ben illuminata e priva di ostacoli
(spesso in scena si opera in condizioni di scarsa illuminazione e in
spazi
ristrettissimi);
- i ponti e i mezzi
di
sollevamento sono “attrezzature”di scena e non sono abilitati per
il
trasporto delle persone in quanto non sono né ascensori, né montacarichi,
(può capitare che, per esigenze sceniche e/o di regia, i ponti, i carri
e/o i mezzi
di
sollevamento , possono essere usati per il trasporto e/o il
sollevamento
delle persone);
- sul palcoscenico è vietato
fumare e usare fiamme libere (in questo caso, l’uso nelle
rappresentazioni
di fiamme libere può essere consentito previa autorizzazione delle
autorità
competenti ; vedi Decreto Ministeriale 19 agosto 96 titolo V)”.
In mancanza dunque di norme tecniche specifiche, non resta dunque che
“applicare il principio di equivalenza
del livello di protezione che indirizza verso le scelte
‘alternative’, le
quali, per detti motivi, potrebbero non essere necessariamente di
carattere
tecnico, ma appoggiarsi significativamente sul contributo di procedure
comportamentali”.
Nella ricerca di azioni di prevenzione in “deroga”,
uno strumento è “l’applicazione dei principi scalari dell’azione di
sicurezza”
secondo le priorità individuate nell’art. 15 comma 3 del D. Lgs.
81/2008: se
l’eliminazione dei rischi non è possibile, il rischio deve essere
ridotto al
minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico.
Insomma se nei teatri non esiste un “rischio zero”, esiste invece un “rischio accettabile”.
Nei teatri non solo è necessario motivare il perché della non
applicabilità
della priorità individuata dall’articolo 15, ma anche:
- “dettagliare la misure o il complesso delle misure alternative
adottate,
ponendo in evidenza l’effettiva possibilità di raggiungere un livello di
protezione equivalente a quello conseguibile con le misure canoniche;
- dettagliare le procedure operative e comportamentali da seguire;
- acquisire la ragionevole certezza della possibilità di applicarla in
maniera
efficace;
- prevedere strette misure di controllo – sorveglianza sulla corretta e
costante applicazione della misura stessa;
- mantenere evidenza documentale di tutto il processo messo in atto”.
Il documento individua inoltre alcuni rischi
specifici (la movimentazione dei tiri di scena, la movimentazione
dei ponti
mobili, la movimentazione
di carri e i lavori in soffitta) e indica che è necessario un efficace
modello
organizzativo – e una regolare manutenzione
- per la gestione in sicurezza di tutti gli impianti della meccanica di
scena.
Rimandiamo alla lettura del documento per le informazioni specifiche sul
documento di valutazione
dei
rischi, sui compiti del Direttore di scena, sulle schede di
sicurezza,
sulle procedure e sulle modalità di movimento in sicurezza sul
palcoscenico.
Ci soffermiamo invece ora sulla sicurezza
antincendio nei teatri.
Infatti la sicurezza
antincendio nei teatri è regolamentata da un Decreto Ministeriale n.
149
del 19 agosto 1996, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi
per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di
intrattenimento e
di pubblico spettacolo”.
Il decreto
detta le regole di prevenzione incendi relative agli allestimenti e
indica come
effettuare particolari effetti speciali (fiamme libere, colpi arma da
fuoco,
fuochi d’artificio, ecc.). Per garantire la sicurezza antincendio, la
struttura
del teatro o dei locali utilizzati per gli allestimenti, devono essere
rispondenti a quanto indicato dal decreto.
Dopo aver affrontato le indicazioni del decreto in merito al materiale
scenico (ad esempio in merito
all’impiego di materiali combustibili) e ad alcune disposizioni
particolari per la scena, l’autore riporta le principali
misure di prevenzione incendi
relative ad un allestimento:
- “i materiali utilizzati per realizzare gli allestimenti devono essere
rispondenti al Dm 19 agosto 1996”;
- “i proiettori di scena, quale fonte di calore, devono essere
installati ad
una distanza di sicurezza da fondali, quinte, o qualsiasi elemento che
possa
essere pericolo di innesco;
- i cavi elettrici, le prolunghe , le spine devono rispondere alle norme
‘CEI’
in vigore e devono essere del tipo non propagante l’incendio;
- gli impianti
elettrici realizzati all’interno di un allestimento, devono essere
realizzati secondo le regole dell’arte ( norme CEI DM 22 gennaio 2008
n°47 ex
legge 46/90);
- qualsiasi macchinario elettrico quale fonte di calore, deve avere
marchio CE
ed essere installato secondo le norme di buona tecnica e lontano da
elementi
che possono essere causa di innesco;
- deve essere curata la manutenzione dei cavi di collegamento dei
proiettori,
delle macchine di scena, delle prolunghe con le relative spine ecc; (i
falsi
contatti elettrici sono la prima causa di un principio di incendio!);
- cavi di collegamento spine e prolunghe, devono avere sezione adeguata
al
carico;
- sul palcoscenico e comunque in tutti i locali del Teatro a tutte le
quote, è
vietato fumare;
- rispettare il divieto
di
fumo, il divieto di utilizzo di fiamme libere, il divieto di
deposito di
liquidi infiammabili o bombole di gas all’interno del locale”;
- “l’uso nelle rappresentazioni di fiamme libere, di colpi di arma da
fuoco,
ecc, deve essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità
competente e non
può essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai
rischi
(DM 19 agosto 1996 Titolo 5.1)”.
In particolare si ricorda che in caso di “ritocchi sulle armature in
alluminio
e/o metallo di un allestimento, che necessitano l’utilizzo di flessibili e/o saldatrici elettriche”,
occorre mettere in atto diverse misure di sicurezza per prevenire
incendi:
- “coordinare il lavoro in funzione della programmazione di montaggi e/o
prove
al fine di evitare interferenze con le altre attività del Teatro;
- assistenza durante il lavoro di un addetto alla squadra antincendio
dotato di
estintore;
- utilizzo di coperte antifiamma o altri sistemi idonei atti ad evitare
la
propagazione di scintille e/o scorie di saldatura”;
- garantire le vie di fuga dal palcoscenico.
Infine al termine di ogni giornata
lavorativa è necessario:
- “disattivare gli utilizzi elettrici non necessari ( luci, macchine ,
ecc.);
- collocare negli appositi magazzini o negli appositi spazi “tutto il
materiale
scenico, non strettamente necessario all’allestimento, (cantinelle,
praticabili, fianchi, ecc.)”, in modo tale
“da non ingombrare i passaggi, le vie di uscita o impedire la chiusura
delle porte e portoni tagliafuoco del palcoscenico;
- chiudere le porte tagliafuoco interessate;
- abbassare il sipario tagliafuoco”.
Bruno Scagliola, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
del
Teatro Regio di Torino, “Il
decreto
81 e il mondo dello spettacolo”,
presentato sul sito “Sicurezza
sul
lavoro nel teatro”.
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