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Sicurezza nei contratti pubblici di servizi

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

28/03/2008

Approvate dalla Conferenza delle regioni del 20 marzo, le Linee guida per la sicurezza nei contratti pubblici di servizi, prime indicazioni operative.

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Approvate dalla Conferenza delle regioni del 20 marzo, le "Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi. Prime indicazioni operative”
 
Il documento fissa le Linee Guida che “costituiscono un primo atto di indirizzo soprattutto a supporto delle stazioni appaltanti individuate dall’art. 3 comma 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che, a seguito dell’emanazione della legge 3 agosto 2007, n. 123, fermo restando gli obblighi di cui all’art. 7 del D.Lgs. 626/94, sono tenute a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.”
 
Il documento fa riferimento agli appalti nei contratti pubblici di forniture e servizi, per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Il testo è articolato in diversi capitoli che chiariscono inizialmente normative,  definizioni ed acronimi, passando poi ad una completa spiegazione in merito alla redazione del Duvri e la relativa stima dei costi della sicurezza. L’ultimo capitolo presenta inoltre uno schema di procedura di redazione del DUVRI.
 


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Le Linee Guida risolvono la questione di come unire i metodi di individuazione delle offerte anomale con la tutela della sicurezza, chiarendo che sui costi della sicurezza “non vi potrebbe essere una “offerta anomala” in quanto non vi potrebbe proprio essere una “offerta”: l’operatore economico assumerebbe i costi e non li determinerebbe mediante propria offerta”.
 
Questo testo è stato elaborato dal Gruppo di Lavoro interregionale “Sicurezza Appalti”, designato presso l’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (Itaca), che si riserva di “proporre ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie, anche in corso di applicazione dello stesso, con l’intento di rafforzare l’attenzione verso una corretta applicazione della normativa a tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori”.
 
 


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