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L’Inail modifica l’art. 24 del D.M. 12/2000 (riduzione del premio per miglioramento delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro). Novità per percentuali di sconto, scadenza e ampliamento dello spettro dei possibili interventi.
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A seguito delle difficoltà riscontrate nel primo decennio ad utilizzare lo sconto
sul tasso medio di tariffa per prevenzione, riconosciuto in favore delle
imprese che, dopo i primi due anni dalla data di inizio dell’attività, abbiano
effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza negli
ambienti di lavoro, l’Inail ha emanato la delibera n. 79/10, che modifica
l’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000.
Le modifiche sono state ritenute necessarie:
“- per renderlo maggiormente rispondente, attraverso una migliore e più mirata
riarticolazione delle percentuali di sconto immediatamente correlate alle
dimensioni aziendali, misurate in termini di lavoratori – anno, al fine di
renderle maggiormente rispondenti alle esigenze delle PMI, asse portante del
sistema produttivo italiano, al fine di indurle ad investire in prevenzione;
- per posticipare la data di presentazione delle istanze ex art. 24 MAT dal 31
gennaio al 28 febbraio di ogni anno al fine di evitare il ricorso a proroghe
ormai costanti di detto termine;
- per ampliare lo spettro dei possibili interventi in materia di prevenzione,
aggiornandolo costantemente all'evoluzione della normativa liberandolo dai
precisi riferimenti presenti nella versione vigente della norma;”
Il documento, trasmesso al
Ministero del Lavoro per l’adozione del
provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero
dell’Economia
e delle Finanze, propone una nuova articolazione delle percentuali di
sconto
collegate alle diverse dimensioni aziendali e tengono conto, con valori
percentuali
maggiori, delle esigenze delle PMI.
Il nuovo testo dell'articolo 24 del D.M. 12.12.2000:
Art. 24 Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di
attività
1. Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL,
in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni
di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle
disposizioni del decreto legislativo 81/2008, e successive modifiche ed
integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al
datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed
assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in
relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:
Lavoratori - anno
Riduzione
Fino a 10
30 %
Da11 a 50
23 %
Da51 a 100
18 %
Da101 a 200
15 %
Da201 a 500
12 %
Oltre 500
7 %
2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione
prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo
tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine
dall'INAIL. Il provvedimento è adottato a seguito dell’attuazione da parte
del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione
dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della
normativa vigente.
A pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata alla competente
Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta,
entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il
quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell'istanza l'INAIL può
provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.
3. Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data
della domanda.
4. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per
l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in
sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
5. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti
per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'INAIL
procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle
integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni
civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato
dall'INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.