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Anno 12 - numero 2390 di mercoledì 05 maggio 2010

Semplificazioni per la riduzione del premio Inail


L’Inail modifica l’art. 24 del D.M. 12/2000 (riduzione del premio per miglioramento delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro). Novità per percentuali di sconto, scadenza e ampliamento dello spettro dei possibili interventi.

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A seguito delle difficoltà riscontrate nel primo decennio ad utilizzare lo sconto sul tasso medio di tariffa per prevenzione, riconosciuto in favore delle imprese che, dopo i primi due anni dalla data di inizio dell’attività, abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, l’Inail ha emanato la delibera n. 79/10, che modifica l’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000.

Le modifiche sono state ritenute necessarie:

“- per renderlo maggiormente rispondente, attraverso una migliore e più mirata riarticolazione delle percentuali di sconto immediatamente correlate alle dimensioni aziendali, misurate in termini di lavoratori – anno, al fine di renderle maggiormente rispondenti alle esigenze delle PMI, asse portante del sistema produttivo italiano, al fine di indurle ad investire in prevenzione;

- per posticipare la data di presentazione delle istanze ex art. 24 MAT dal 31 gennaio al 28 febbraio di ogni anno al fine di evitare il ricorso a proroghe ormai costanti di detto termine;

- per ampliare lo spettro dei possibili interventi in materia di prevenzione, aggiornandolo costantemente all'evoluzione della normativa liberandolo dai precisi riferimenti presenti nella versione vigente della norma;”



Il documento, trasmesso al Ministero del Lavoro per l’adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, propone una nuova articolazione delle percentuali di sconto collegate alle diverse dimensioni aziendali e tengono conto, con valori percentuali maggiori, delle esigenze delle PMI.

Il nuovo testo dell'articolo 24 del D.M. 12.12.2000:

 

Art. 24
Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività


1. Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo,  determinata, in concreto, come segue:

 

Lavoratori - anno

Riduzione

Fino a 10

30 %

Da 11 a 50

23 %

Da 51 a 100

18 %

Da 101 a 200

15 %

Da 201 a 500

12 %

Oltre 500

7 %



2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL. Il provvedimento è adottato a seguito dell’attuazione da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.
A pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell'istanza l'INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.

3. Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.

4. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

5. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.


 
 
FG




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