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RSPP e Datore di lavoro: criteri di attribuzione delle responsabilita'
Il rapporto giuridico tra datore di lavoro ed RSPP, tra posizioni di garanzia e obblighi di informazione e di segnalazione, nella recente giurisprudenza della Cassazione. A cura di Anna Guardavilla.
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Commento a cura di Anna Guardavilla.
La
definizione di “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”
introdotta dal decreto 81/08 - e mantenuta inalterata dal decreto
correttivo -
prevede che l’RSPP “rispond[a]” del suo operato al datore di lavoro.
Si tratta di una indicazione di natura “funzionale” (che non modifica in
termini gerarchici il rapporto tra RSPP
- che resta figura di staff alla direzione aziendale - e datore di
lavoro),
tesa a far sì che vi sia un rapporto diretto tra RSPP e datore di
lavoro, non
mediato da altri soggetti intermedi cui l’RSPP spesso nella pratica
aziendale
si trova a dover riferire.
Il legislatore del testo unico ha inteso dunque stringere ulteriormente
il
collegamento funzionale tra il datore di lavoro e l’RSPP, secondo una
logica di
continuità rispetto ad altre previsioni già presenti nella normativa
anche
antecedente al D.Lgs. n.
81/2008, e
poi ulteriormente confermate da questo decreto, quali la norma relativa
all’indelegabilità dell’obbligo di designazione dell’RSPP (art. 17 comma
1
lett. b) e le norme sanzionatorie che attribuiscono al datore di lavoro
la
responsabilità in via contravvenzionale per l’operato del responsabile
del
servizio (inquadrando il primo come soggetto giuridico onerato degli
obblighi
prevenzionali ed il secondo come figura dotata di competenze
tecnico-gestionali
avente il compito di mettere il primo in condizione di adempiere a tali
obblighi).
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Nella
definizione di RSPP
fornita dall’articolo 2 del testo unico viene inoltre specificato il ruolo
di
coordinamento del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione.
Tale sottolineatura intende definitivamente far emergere la natura
gestionale
del ruolo di RSPP - già voluta dal decreto legislativo 19 settembre 1994
n. 626
e poi ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 81/2008 - quale figura cui è
richiesta un’attività di coordinamento al servizio di prevenzione e
protezione,
da svolgersi attraverso un approccio sistemico ed integrato.
E’ stato osservato [ 1], in
ordine alla natura del ruolo del responsabile
del
servizio di prevenzione e protezione, che la “funzione
[dell’RSPP] è comunque di supporto e di consulenza al vertice
e alla linea aziendale (funzione di staff), anche se spesso, per i
compiti
propri del servizio di cui è responsabile, interviene in modo
specialistico,
rischiando in tal modo di essere diviso tra due tipologie di attività
molto
differenti.
Da un lato, infatti, è chiamato a promuovere un approccio gestionale
diffuso
alla prevenzione (attività manageriali), dall’altro, deve realizzare una
serie
di azioni propriamente tecniche (fondamentali ai fini della sicurezza e
della
salute dei lavoratori), che possono comunque essere collocate nel quadro
globale dell’attività gestionale.
Una profonda differenza separa dunque il ruolo prevalentemente
manageriale del
responsabile del servizio di prevenzione da quello tecnico-specialistico
del
tradizionale addetto alla sicurezza.”
Ciò detto, il ruolo dell’ RSPP è stato ben ricostruito dalla Quarta
Sezione
della Cassazione Penale con la sentenza del 15 gennaio 2010 n. 1834, che
lo
ha qualificato in termini di specifica posizione di garanzia nei
confronti
dei destinatari delle norme prevenzionali.
La Corte
ha infatti precisato che “la designazione
[…] dell'Ing. G. quale responsabile del servizio prevenzione e
protezione ha
posto quest'ultimo in una specifica posizione nei confronti dei
beneficiari
delle norme antinfortunistiche, competendogli l'osservanza dei compiti
dettagliatamente elencati nel successivo art. 9 [art. 33 D.Lgs. 81/08,
n.d.r.]
e, tra essi, l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e
delle
misure di prevenzione da adottare.
Nel fare ciò, il responsabile del servizio opera per conto del datore di
lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione
di
garanzia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare
il
documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in
collaborazione
con il responsabile del servizio, fa capo a lui in base al cit. D.Lgs.,
art. 4,
commi 1, 2 e 6 [ora art. 17 c.1 lett. a) in comb. disp. art. 28 D.Lgs.
81/08],
tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale
a
carico del responsabile del servizio, mentre all' art.
89
[ora art. 55 D.Lgs. 81/08, n.d.r.] punisce il datore di lavoro per non
avere
valutato correttamente i rischi.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri
termini,
una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi
studi e
delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro
settore
dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal datore di
lavoro
che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo delle eventuali
negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere.
Orbene, secondo lo schema originario del decreto, il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione è figura che non si trova in
posizione di
garanzia, in quanto la responsabilità fa capo al datore di lavoro.
Senonché tale schema originario ha subito nel tempo una evoluzione, che
ha
indotto il legislatore ad introdurre con il D.Lgs.
n.
195 del 2003 una norma (l' art.
8 bis)
che prevede la necessità in capo alla figura del responsabile del
servizio di
prevenzione e protezione di una qualifica specifica.
La modifica normativa ha comportato in via interpretativa una revisione
della
suddetta figura, nel senso che il soggetto designato "responsabile del
servizio di prevenzione e protezione", pur rimanendo ferma la posizione
di
garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri
decisionali
e di spesa, essere ritenuto
corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta
questo
sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli
avrebbe
avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel
sistema
elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito
l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative
idonee a
neutralizzare detta situazione. […]
Con particolare riguardo alle funzioni che il D.Lgs. 626 del 1994, art.
9
[ora art. 33 D.Lgs. 81/08, n.d.r.], riserva al “responsabile del
servizio di
prevenzione e protezione”, l'assenza di capacità immediatamente
operative
sulla struttura aziendale non esclude che l'inottemperanza alle stesse -
e
segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori
di
rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure
di
sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori - possa
integrare
un'omissione "sensibile" tutte le volte in cui un sinistro sia
oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal
responsabile del servizio.
Per altro verso, considerata la particolare conformazione concepita dal
legislatore per il sistema antinfortunistico, con la individuazione di
un
soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza
degli
impianti e di interloquire con il datore di lavoro, deve, come si è
detto, presumersi che, ove una situazione di rischio venga dal primo
segnalata,
il secondo assuma le iniziative idonee a neutralizzarla.”
Passando ad esaminare gli obblighi informativi del datore di lavoro
nei
confronti dell’ RSPP e finalizzati a porre quest’ultimo in condizione
di
adempiere ai suoi compiti, va ricordato che ai sensi dell’articolo 18
comma 2
D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro deve fornire all’RSPP (oltre che
al
medico competente) informazioni in merito a:
“a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro,
la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r) [ 2]e
quelli relativi alle malattie
professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.”
Le linee guida del Coordinamento Tecnico per la
Prevenzione
degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome di
Trento e
Bolzano [ 3]
al punto 2 commentano tale obbligo di informazione da parte del datore
di
lavoro sottolineando che “per mettere il SPP in grado di disporre
correttamente ed efficacemente delle necessarie conoscenze, il datore di
lavoro
deve fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie al
raggiungimento ed
al mantenimento degli obiettivi, ed in tal senso egli crea un flusso
permanente
di informazioni verso tale struttura che contenga quanto indicato dal
comma 2
dell’art. 9 [ora, art. 18 comma 2 D.Lgs. 81/08, n.d.r.].
[…] Tutte le informazioni devono essere documentate affinché il servizio
di
prevenzione e protezione sia veramente messo in grado di operare.
Appare però evidente la necessità che tale attività documentale non si
traduca
in un danno per il datore di lavoro che potrebbe vedere svelati segreti e
conoscenze sui processi lavorativi.
In tal senso la documentazione potrà essere opportunamente classificata
con
procedure che consentono al datore di lavoro la massima garanzia e
tutela della riservatezza”.
Di questo obbligo
informativo si è occupata di recente la Quarta Sezione Penale della
Cassazione che, con la sentenza del 4 febbraio
2010 n. 4917, ha confermato la
responsabilità di un datore di lavoro (ed escluso quella del
responsabile del
servizio di prevenzione e protezione) per un infortunio
occorso ad
un lavoratoreil quale,
durante il turno di lavoro
notturno (22,00-6,00), mentre era intento alle operazioni di pulizia
all'interno di un silo contenente grano in fase di svuotamento era
venutosi a
trovarsi disteso sulla superficie granaria sulla quale si muoveva, e,
non
percependo il progressivo assorbimento del suo corpo all'interno della
massa di
grano, era rimasto poi completamento coperto dal grano decedendo per
asfissia. Secondo la
Suprema Corte, “quanto alla posizione
di garanzia del F. [datore di lavoro] va innanzi
tutto sottolineato che, per come accertato in sede di merito, l'ing. Pa.
[RSPP]
era stato incaricato dell'individuazione dei fattori di rischio e
dell'elaborazione delle misure di prevenzione e delle procedure di
sicurezza. Il detto professionista aveva predisposto una relazione
nella quale però
non era stata esaminata la specificità della mansione svolta dagli operai
all'interno dei silos e pertanto aveva omesso ogni valutazione dei
rischi
collegabili alla stessa. Orbene, […] l'ing. Pa. [ RSPP] aveva dichiarato di non
essere a conoscenza
di tale lavorazione: dunque, in assenza di informazioni rilevanti che
avrebbero
dovuto essere fornite da persone informate, "in primis" il datore di
lavoro, l'ing. Pa. non aveva mai fatto riferimento, nella sua relazione,
all'operazione di pulizia delle celle granarie. Di tal che l'omessa previsione, da parte dell'ing. Pa.,
dei rischi
correlati alle operazioni di pulizia all'interno delle celle granarie, è
pienamente riconducibile al F. [datore di lavoro] il quale era
perfettamente a
conoscenza delle caratteristiche del luogo, del tempo e delle più
rilevanti
circostanze concernenti lo svolgimento del lavoro di pulizia all'interno
dei
silos, cosi come puntualmente e dettagliatamente posto in evidenza dai
giudici
di seconda istanza."
E conclude la Corte: “Il
Datore di lavoro avrebbe dovuto controllare la relazione
predisposta dall'ing. Pa. [RSPP] onde poter segnalare al detto
professionista
quelle attività del ciclo produttivo eventualmente ignorate (come poi in
concreto si è verificato) nella valutazione dell'attività aziendale ai
fini
della pianificazione dei rischi. L'omissione di tale controllo vale a
concretizzare un evidente profilo di colpa.”.
[1] E.
Greco, G.M. Pirone: Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
– Un manager della sicurezza nell’attuale sistema di gestione della
prevenzione, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Ed. Roma, 2000,
p. 8.
[2] I dati
relativi agli infortuni che devono essere
comunicati da parte del datore di lavoro all’INAIL e all’IPSEMA,
nell’ambito
delle rispettive competenze.
[3] Versione
definitiva approvata il 22/4/1996 dalle
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Istituti
centrali,
ancora valida in virtù del principio di continuità normativa tra art. 9
D.Lgs.
626/94 (ora abrogato) e art. 33 D.Lgs. 81/08.