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Anno 12 - numero 2454 di lunedì 16 agosto 2010
ROA: la valutazione dei rischi senza eseguire le misure Radiazioni Ottiche Artificiali: come si effettua la valutazione dei livelli di esposizione senza eseguire misure?
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Come si effettua la valutazione dei
livelli di esposizione senza eseguire misure?
Radiazioni ottiche non coerenti
Nel caso di ROA non coerenti emesse da macchine, la classificazione in
categorie secondo la norma UNI EN 12198-1:2009 stabilisce una relazione con la
pertinente irradianza efficace. Nelle appendici B2, B4 e B5 di tale norma sono
riportate le tabelle di correlazione tra i valori dell’irradianza e la
categoria della macchina per i diversi tipi di radiazione
ottica (UV, VIS, IR).
Qualora il fabbricante fornisca il valore dell’irradianza o della radianza, si
potrà effettuare il confronto con i valori limite riportati in Allegato XXXVII,
parte 1 del DLgs.81/2008,
se del caso con gli opportuni calcoli. Se invece viene fornita solo la categoria
(com’è sufficiente per il rispetto della norma), per il confronto con i limiti
di Legge, nel caso di apparati di categoria 1, si potrà prudenzialmente
utilizzare il valore più elevato di irradianza o radianza dell’intervallo
riportato nell’appendice della norma tecnica. Per quelle di categoria 2, poiché
non vengono definiti valori di irradianza o radianza massimi, ma solo maggiori
di una soglia, per accertarsi del rispetto dei valori limite si dovranno
eseguire delle misure strumentali.
Nel caso di esposizione a lampade o sistemi di lampade la valutazione può
essere eseguita a partire, ove disponibile, dalla classificazione del fabbricante
secondo la norma CEI EN 62471:2009, confrontando i tempi di esposizione (per
gli occhi: visione diretta della sorgente da parte dei lavoratori) con i tempi
massimi indicati nella norma oppure i valori di emissione della classe con i
valori limite dell’Allegato XXXVII, se del caso con gli opportuni calcoli. Per
quelle di categoria 3, per accertarsi del rispetto dei valori limite si
dovranno eseguire delle misure strumentali.
La classificazione di sicurezza, pur essendo uno strumento di fondamentale
importanza per lo studio e la valutazione delle ROA emesse dalle sorgenti,
presenta i seguenti limiti:
- si riferisce alla radiazione ottica emessa, che non necessariamente coincide
con il livello di esposizione del lavoratore;
- non tiene conto di rischi addizionali, come il rischio
elettrico, radiazione collaterale, fumi, rumore, ecc…;
- si riferisce all’uso normale del prodotto e non si applica alla manutenzione
o all’assistenza, o
quando il dispositivo originale è parte di una installazione complessa;
- si riferisce al singolo prodotto e non tiene conto di esposizioni cumulative
a sorgenti multiple;
- non tiene conto dell’eventuale attenuazione supplementare fornita
dall’apparecchio illuminante.
I prodotti sono classificati a una distanza che produce una illuminanza di 500
lux per i sistemi di illuminazione generale e a 200 mm dalla sorgente per le
altre applicazioni: può non essere rappresentativa di tutte le condizioni d’uso
In generale, in assenza di informazioni precise la valutazione dei livelli di
esposizione deve avvenire mediante misurazioni strumentali.
Nel caso dei dispositivi medici e per i dispositivi diagnostici in vitro vale
quanto indicato nel Punto 5.11 (vedi documento) e il confronto con i valori
limite avviene o direttamente con il dato fornito dal fabbricante o con la
grandezza da questo calcolata.
Radiazioni laser
Nel caso di radiazioni laser
emesse da macchine, la classificazione riportata nella norma CEI EN
60825-1:2009 stabilisce una relazione con il livello di radiazione emesso. In
tale norma sono riportate le tabelle di correlazione tra la classe di rischio
della macchina e i valori del livello di radiazione emessa per i diversi tipi
di radiazione ottica (UV, VIS, IR). Qualora il fabbricante fornisca il valore
del livello di radiazione emesso si potrà effettuare il confronto con i
corrispondenti valori limite riportati in Allegato XXXVII, parte 2 del
DLgs.81/2008, se del caso con gli opportuni calcoli.
Se invece viene fornita solo la classificazione (com’è sufficiente per il
rispetto della norma), bisogna sottolineare che si è certi del non superamento
dei valori limite solo se si ha a che fare con laser della classe 1 e della
classe 25. In tutti gli altri casi il superamento può verificarsi tutte le
volte 5 in realtà un laser di classe 2 può presentare rischi maggiori della
classe 1 per esposizioni che durino più di 0,25 s e a condizione che non
intervenga il riflesso istintivo di avversione alla luce (in classe 2 ci sono
solo i laser
che emettono nel visibile). I laser di classe 2 possono dunque essere
considerati di rischio “nullo” (anche se sarebbe preferibile parlare di
“rischio trascurabile”) e come tali giustificabili (nel senso che non bisogna
approfondire la valutazione dei rischi), a che il raggio intercetta l’occhio
(per i laser di Classe 1M, 2M, 3A, 3R, 3B e 4) e potrebbe avvenire per la cute
(sicuramente per le attrezzature di Classe 4, da valutarsi negli altri casi).
Se però il raggio non intercetta mai (né occasionalmente, né accidentalmente)
l’occhio o la cute, i valori limite sono rispettati anche in presenza di laser
di Classe 1M, 2M, 3A, 3R, 3B e 4.
In questi casi la valutazione effettuata osservando le modalità lavorative e di
esposizione in rapporto alla Classe del laser in uso può stabilire se i valori
limite sono superati senza misurazioni.
È da precisare tuttavia che non è sufficiente soffermarsi sulla classificazione
che riguarda gli apparati laser, ma occorre considerare anche quella dei
sistemi laser che eventualmente li contengono. Quando sono presenti laser di
elevata potenza all’interno di sistemi laser classificati come non pericolosi,
in quanto racchiusi con barriere e sistemi di protezione adeguati, bisogna
tenere presente che nel momento in cui si accede, superando le protezioni alle
aree prossime alla sorgente, ad. es. per operazioni di manutenzione,
pulitura, allineamento delle ottiche, il lavoratore si può trovare di fronte ad
una sorgente di Classe più elevata, ad es. la 4, e la valutazione del rischio
per questi operatori deve necessariamente considerare tale evenienza.
Coordinamento Tecnico delle
Regioni, “Decreto
Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e
protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di
lavoro - Indicazioni operative”, in collaborazione con l’ISPESL,
Documento n° 1-2009, Revisione 02, approvata il 11/03/2010.
Commenti alla pagina.
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