Può essere interessante vedere come altri paesi, con normative sensibilmente
diverse, affrontino il problema della collaborazione e del coordinamento e
possiamo farlo attraverso un documento realizzato da
Suva, istituto svizzero per
l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, e intitolato “
Collaborazione
con aziende terze: la cooperazione è garantita?”.
L’opuscolo, che vuole contribuire a ottimizzare la cooperazione di più aziende,
parte dal presupposto che sia possibile “
lavorare
contemporaneamente, successivamente, insieme ma mai uno contro l’altro”. E
una mancanza di coordinamento può causare
“interruzioni di lavoro, costosi ritardi nella produzione e spesso anche
infortuni”.
Il documento ricorda che quando funzioni e servizi che non concernono
l’attività principale di un’azienda vengono affidati ad aziende esterne,
spesso si generano
pericoli e rischi lavorativi supplementari sia per il
committente
che per l’azienda terza.
Ad esempio possono essere presenti in un azienda lavoratori estranei, che
agiscono differentemente dagli altri, “che ostacolano gli abituali processi di
lavoro e che non sono a conoscenza delle norme di sicurezza”. E gli stessi
collaboratori dell’azienda esterna si trovano a lavorare in un ambiente
sconosciuto e sono disturbati nei loro processi di lavoro.
In questa situazione lavorativa il documento ricorda che ogni
datore di lavoro è responsabile della
sicurezza dei suoi collaboratori, dei suoi lavoratori.
Il documento indica dunque al
datori
di attenersi ai seguenti punti:
-
pianificazione: “pianificate il
lavoro e i processi lavorativi in maniera da ridurre al minimo il rischio di
infortunio e le ripercussioni sulla salute”;
-
informazione: garantite l'
informazione
sui “pericoli
esistenti nella vostra azienda”,
i
pericoli “derivanti dalla cooperazione” e
le
misure necessarie per evitarli;
-
provvedimenti: “concordate con le persone interessate i
provvedimenti necessari per garantire la sicurezza sul lavoro”;
-
applicazione delle misure di sicurezza
decise;
-
controlli: “controllate
periodicamente l'applicazione delle misure di sicurezza”.
Inoltre si ricorda che l’
azienda
committente “deve richiamare l’attenzione dei collaboratori dell’azienda
esterna sulle disposizioni di sicurezza in vigore nel proprio stabilimento”.
Come tuttavia Suva consiglia alle aziende svizzere di affrontare il problema
del coordinamento? Nominando, al di là della tipologia di lavoro di
committenti
e aziende esterne, un
responsabile del
coordinamento.
Il responsabile, per poter coordinare la sicurezza, deve:
- “poter impartire ordini concernenti la sicurezza e la tutela della salute ai
collaboratori di tutte le
aziende partecipanti”;
-“conoscere l’azienda (locali, processi di
produzione, pericoli esistenti
nell’azienda, interlocutori). Per questo il coordinatore è generalmente
nominato dall’
azienda
committente” e nei
cantieri
è “di solito il capo cantiere ad assumere questo incarico”;
- “svolgere colloqui regolari con tutti gli
interessati”.
È evidente che il lavoro di coordinamento dipende dal mandato e dalle condizioni specifiche di lavoro.
Il responsabile – sempre secondo quanto indicato da Suva per le aziende
svizzere - deve intervenire quando:
- “non
sono state rispettate le disposizioni di sicurezza;
- l’azienda terza non può gestire da sola
una situazione imprevedibile che metta in pericolo i suoi collaboratori o terze persone;
- l’azienda terza non è visibilmente
all’altezza del compito che le è stato affidato”.
In ogni caso il coordinatore deve
intervenire con l’ausilio del
superiore
del collaboratore interessato: infatti “far rispettare l’applicazione delle
misure di competenza dell’azienda è compito del superiore dell’azienda stessa”.
Chiaramente con l’eccezione dei casi di pericolo imminente di vita o di
integrità fisica delle persone interessate.
L’opuscolo ricorda poi che se in
fase
pianificazione un
datore
di lavoro constata che esistano pericoli particolari risultanti dalla collaborazione
con altre aziende, è necessario individuare e
valutare
pericoli e rischi particolari sui luoghi di lavoro comuni, elaborare un
piano di sicurezza, applicare le misure
decise nel piano e controllare periodicamente la loro efficacia.
A conclusione di queste indicazioni - tratte dalla normativa svizzera e non
relative a obblighi specifici della normativa italiana - il documento riporta
anche una lista di controllo dal titolo “
Collaborazione
con aziende terze – settori di coordinamento” che “indica in maniera non
esaustiva i settori che, a seconda del mandato e della situazione specifica,
devono essere coordinati”.
Tornando al
Decreto
legislativo 81/2008 riportiamo brevemente un estratto dell’articolo 26 in
merito ad alcune attività di cooperazione e coordinamento previste invece nel nostro
ordinamento:
Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di
affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo
dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi
in cui si svolge l’appalto o la
prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera g), l' idoneità
tecnico professionale (…)
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
di cui al comma 2, elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
(…)
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