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Anno 12 - numero 2344 di lunedì 01 marzo 2010
Responsabilita’ 231: societa’ assolta grazie al modello organizzativo Tribunale di Milano: prima sentenza di assoluzione di una società dalla responsabilità amministrativa (D.Lgs. 231/01) per aver adottato un idoneo modello organizzativo. Analogie con l’esimente nell’ambito della sicurezza sul lavoro. Di A. Guardavilla.
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L’articolo 25-ter
(“Reati societari”) del decreto 231 prevede infatti che “in
relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se
commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori
generali o
liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il
fatto non
si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli
obblighi inerenti
alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: […] r)
“per il
delitto di aggiotaggio, previsto dall’articolo 2637 del codice civile,
la
sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote”.
L’art. 2637 (“Aggiotaggio”), a sua volta, prevede che “chiunque diffonde
notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri
artifici
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di
strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata
una richiesta
di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad
incidere
in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella
stabilità
patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni.”
Passando dall’analisi del reato presupposto al principio generale, va
detto che
questa pronuncia di assoluzione – la prima a partire dall’entrata in
vigore del
decreto 231 del 2001 – dimostra concretamente che la responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche non è una forma di
“responsabilità
oggettiva” bensì trova il proprio presupposto in un difetto di
organizzazione,
consistente nell’omesso controllo sull’operato dei dirigenti o dei
soggetti
posti in posizione subordinata a quelli in posizione apicale, nonché
nella
mancata adozione di validi e idonei protocolli di condotta aziendale.
La decisione del GIP di Milano mette infatti in luce in maniera chiara
che ciò
che collega la responsabilità penale di un soggetto fisico appartenente
ad un
Ente alla responsabilità amministrativa a carico dell’Ente stesso è un
presupposto di colpa organizzativa, che si traduce, come è stato
osservato,
nell’impossibilità di applicare la sanzione alla persona giuridica,
qualora non
si riescano a dimostrare – in virtù dell’assenza di un modello
organizzativo preventivo - carenze organizzative sulle quali poggia
un
sottostante giudizio di “rimproverabilità”, che esprime l’essenza della
colpevolezza dell’organismo collettivo.
Ciò trova la sua espressione nell’art. 6 del D.Lgs. 231/01 (“Soggetti in
posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente”), applicato
nella
pronuncia in esame dal Tribunale di Milano, che prevede che se il reato è
stato
commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione
o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di
autonomia
finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di
fatto, la
gestione e il controllo dello stesso, l’ente non risponde se prova che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli
di
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie
di
quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e
di
curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente
dotato
di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli
di
organizzazione e di gestione;
d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte
dell'organismo di
cui alla lettera b).
Secondo la giurisprudenza, “i modelli debbono necessariamente rispondere
alle
esigenze previste dal comma 2 dell’art. 6 citato, ovverosia individuare
le
attività nel cui ambito possono essere commessi reati (nell’ipotesi
evidentemente di predisposizione dei modelli
prima della commissione del fatto, come prevede l’art. 6), prevedere
specifici
protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle
decisioni
dell’ente in relazione ai reati da prevenire, prevedere l’istituzione di
un
organismo di vigilanza deputato a verificarne il buon funzionamento,
individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad
impedire
la commissione dei reati, prevedere specifici obblighi di informazione
nei
confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza dei modelli e, infine, introdurre un sistema
disciplinare
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello
organizzativo […].” (Ordinanza del GIP presso il Tribunale di Roma del 4
aprile
2003.)
Si ricorda qui che tra i c.d. “reati presupposto” contemplati dal D.Lgs.
231/2001 sono presenti, a partire dal 25 agosto 2007, i reati di:
- omicidio colposo aggravato
dall’inosservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (art.
589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi e
gravissime commesse con inosservanza delle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (art. 590 in comb. disp. art. 583 c.p.).[1]
Presupposto minimo perché si abbia applicazione del D.Lgs.
231/2001
in materia di salute e sicurezza è, dunque, che ricorra l’ipotesi
di lesioni colpose gravi o gravissime, per le quali occorre fare
riferimento
all’art. 583 del codice penale:
“Art. 583 Circostanze aggravanti.
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette
anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della
persona
offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie
occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un
organo;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a
dodici
anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto
inservibile,
ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare,
ovvero
una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.”
Va poi osservato che tali reati presuppongono una colpa specifica [2]
in
quanto la legge richiede che - come recita l’attuale rubrica
dell’art. 25-septies novellata dall’art. 300 del D.Lgs. 81/2008 - essi
siano
stati commessi con “violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro”, quindi, ad esempio, di quelle contenute nel
D.Lgs.
81/2008 o in fonti esterne a tale decreto.
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