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Anno 12 - numero 2431 di venerdì 02 luglio 2010
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: effetti e sorveglianza sanitaria Da un documento dedicato alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, un approfondimento sulle conseguenze delle radiazioni ionizzanti e sulla sorveglianza sanitaria necessaria. La normativa, la classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.
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PuntoSicuro ha già presentato nei giorni scorsi alcuni documenti utili per la
prevenzione degli incidenti sul lavoro pubblicati e resi disponibili sul sito
dell’Azienda Sanitaria Locale Roma H,
nello spazio dedicato al dipartimento di prevenzione (S.Pre.S.A.L.).
Un documento su cui ci soffermiamo oggi è relativo ai pericoli e alla tutela
della salute in relazione alle radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti. Un argomento che PuntoSicuro ha trattato più
volte per fare chiarezza sulle conoscenze e certezze scientifiche attuali.

Per approfondire nuovi aspetti di questo importante tema, dal documento
dell’ASL Roma H, intitolato “Radiazioni
Ionizzanti
e Radiazioni non ionizzanti” e a cura del Dr. Gabriele
Campurra, raccogliamo solo alcuni riferimenti relativi agli effetti
delle radiazioni ionizzanti e,
specialmente, alla sorveglianza medica
richiesta dalla normativa vigente.
I danni prodotti dalle radiazioni
ionizzanti sull'uomo possono essere distinti in tre categorie
principali
(si “dicono somatici i danni che si manifestano nell'individuo
irradiato,
genetici quelli che si manifestano nella sua progenie”):
- danni somatici deterministici: per
“danni deterministici s'intendono quelli in cui la frequenza e la
gravità
variano con la dose e per i quali è individuabile una dose soglia”;
- danni somatici stocastici: “i
danni somatici stocastici comprendono le leucemie e i tumori
solidi. In questa patologia soltanto la probabilità d'accadimento, e non
la
gravità, è in funzione della dose ed è cautelativamente esclusa
l'esistenza di
una dose-soglia”;
- danni genetici stocastici.
Tra l’altro la “circostanza che nessuna esposizione alle radiazioni
ionizzanti, per quanto modesta, possa essere considerata
completamente
sicura, ha spinto l'ICRP” (International
Commission on Radiological Protection) “a raccomandare un sistema dì protezione
radiologica basato su tre
fondamentali principi: giustificazione della pratica; ottimizzazione
della
protezione; limitazione delle dosi individuali”.
Principi di cui abbiamo parlato in un precedente articolo di
PuntoSicuro, anche
in merito al loro recepimento nella normativa di legge italiana (art. 2
del
D.Lgs. 230/95).
La normativa attualmente vigente nel nostro paese in materia di protezione
dalle
radiazioni ionizzanti è il D.Lgs. 230/95. Questa legge prevede “che
i
datori di lavoro, esercenti attività comportanti la classificazione
degli
ambienti di lavoro in una o più zone controllate o sorvegliate oppure la
classificazione degli addetti interessati come lavoratori esposti,
assicurino
la sorveglianza fisica per mezzo di
esperti qualificati iscritti in elenchi nominativi presso l’Ispettorato
medico
centrale del lavoro”.
Oltre a questa forma di sorveglianza fisica è prevista una vera sorveglianza
medica: “i datori di
lavoro esercenti attività comportanti la classificazione degli addetti
interessati come lavoratori esposti devono assicurare la sorveglianza
medica per mezzo di medici autorizzati iscritti in elenchi
nominativi
presso l’Ispettorato Medico Centrale del Lavoro, nel caso di lavoratori
esposti
di categoria A e per mezzo di Medici Autorizzati o Medici
Competenti nel caso di lavoratori esposti di categoria B”.
Ricordiamo che il comma 1bis dell’art. 304 del Decreto
legislativo
81/2008 riporta che “le funzioni attribuite all’ispettorato
medico centrale dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, sono
svolte
dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del
lavoro,
della salute e delle politiche sociali, individuata in sede
regolamentare
nell’ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso
Dicastero, in attuazione dell’articolo 74 del decreto- legge 25 giugno
2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Se “i lavoratori che non sono suscettibili di una esposizione alle radiazioni
ionizzanti superiore a detti limiti sono da classificarsi lavoratori
non
esposti”, i lavoratori esposti sono
classificati in categoria A e categoria B:
Sono classificati in categoria A “se
sono suscettibili di un’esposizione superiore, in un anno solare, a uno
dei
seguenti valori:
- 6 mSv (millisievert, unità che misura la radiazione
assorbita dal tessuto vivente, ndR) di dose efficace;
- i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose equivalente: per il
cristallino (150 mSv in un anno solare), per pelle, mani, avambracci,
piedi e
caviglie (500 mSv in un anno solare)”.
I lavoratori esposti, ma non classificati in categoria A, sono
classificati in categoria B.
Per quanto riguarda invece la classificazione
degli ambienti di lavoro, “la normativa prescrive al datore di
lavoro di
classificare e segnalare gli ambienti in cui è presente il rischio di
esposizione alle radiazioni
ionizzanti e regolamentarne l’accesso”. Possiamo avere una:
- zona controllata: “un ambiente di
lavoro in cui sussistono per i lavoratori in essa operanti le condizioni
per la
classificazione di lavoratori esposti di categoria A”;
- zona sorvegliata: “un ambiente di
lavoro in cui può essere superato in un anno solare uno dei pertinenti
limiti
fissati per le persone del pubblico e che non è zona controllata”.
L’autore riporta alcune prescrizioni
per gli ingressi in questi zone, ad esempio ricorda che le donne
gestanti “non
possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, attività che
potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1 mSv durante il
periodo
della gravidanza”. Inoltre è fatto “obbligo alle lavoratrici di
notificare al
datore di lavoro il proprio stato di gestazione, non appena accertato”.
Riguardo alla sorveglianza sanitaria
si ricorda che “i lavoratori esposti classificati in categoria A devono
essere
visitati esclusivamente dal medico
autorizzato. Per lavoratori non classificati in categoria A vanno
intesi
quelli che ormai, nell’uso corrente, vengono definiti di categoria B,
che
possono essere sottoposti a sorveglianza medica anche da parte del
medico competente”.
L’autore si sofferma sull’incertezza di legge circa “l’obbligatorietà
della
sorveglianza per i lavoratori
autonomi classificati in categoria B”.
Alcuni consigli per la sorveglianza
medica di routine:
- “valutare parametri clinico biologici lontani da quelli del cosiddetto
‘uomo
standard’ per il quale sono stati elaborati tutti i parametri
protezionistici;
- il rischio ‘accettabile’ per l'uomo di riferimento, può divenire
‘inaccettabile’per i soggetti che presentino scostamenti significativi
dalla
norma;
- valutare: non ciò che è accaduto, ma ciò che potrebbe accadere”.
Inoltre identificati gli agenti per i quali la sorveglianza
sanitaria è obbligatoria, “la stessa deve essere effettuata:
- prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta
l'esposizione;
- periodicamente, di norma ogni 6 mesi (Cat. A) oppure ogni 12 mesi
(Cat. B);
- il medico RP può decidere una periodicità diversa riportando una
adeguata
motivazione sul DOSP;
- alla cessazione del rapporto di lavoro fornendo eventuali indicazioni
su
prescrizioni mediche da osservare”.
Il documento, che opera anche un confronto tra il giudizio di
idoneità nel Testo Unico e nel D.Lgs. 230/1995, ricorda
che i “dati relativi alla sorveglianza
medica sui lavoratori esposti alle radiazioni
ionizzanti e ad eventuali rischi ‘convenzionali’ devono essere riportati
nel Documento Sanitario Personale (DOSP)
con le caratteristiche definite dall'allegato XI del D.Lgs. 230/1995”.
ASL ROMA H, “Radiazioni
Ionizzanti
e Radiazioni non ionizzanti” a cura del Dr. Gabriele Campurra
- Responsabile Servizio Medicina del
Lavoro ENEA - Medico Autorizzato ASL RM H -
Presidente Coordinamento Nazionale Medici Competenti - Consigliere
Associazione Italiana di Radioprotezione Medica
(formato PDF, 3.08 MB).
Tiziano Menduto
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