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Allergie connesse al lavoro nell’artigianato e nella piccola impresa: il ruolo del medico competente e la sorveglianza sanitaria.
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Come già ricordato, in un precedente articolo di PuntoSicuro, in questi ultimi
decenni si è assistito ad un grande aumento dei soggetti affetti da patologie
allergiche: diventa dunque più che mai necessario valutare e trattare
questa problematica anche in ambito lavorativo.
Nell’introduzione
l’autore ricorda che oggi “almeno il 30% della popolazione
lavorativa deve essere considerata ‘non
normale’ dal punto di vista immunoallergico, sia per situazioni
varie già
acquisite durante la crescita naturale che per precedenti esposizioni
lavorative”.
In questa parte di popolazione si trovano “gli allergici respiratori a
pollini/polveri dell’ambiente di vita esterno (outdoor) o abitativo
(indoor),
gli allergici ad alimenti, farmaci, veleni di insetti, gli allergici a sostanze
di
contatto”.
Ma se nei complessi produttivi industriali “gli ambienti di lavoro sono
ben
definiti e frequentati per un terzo della giornata, nella piccola
impresa e soprattutto nelle attività
artigianali” la distinzione fra i vari tipi di esposizione
ambientale “è
spesso difficile, con la conseguenza che l’esposizione agli stimoli
allergenici generali o particolari si compenetra e si prolunga,
aggravando
il rischio e complicando sintomi e diagnosi”.
Le malattie allergiche, le allergopatie
da gestire in relazione al lavoro “non sono molte e possono essere
diagnosticate
e classificate con sufficiente precisione”.
A questo proposito l’autore ricorda che le manifestazioni allergiche
connesse
al lavoro “presentano caratteristiche che ne facilitano la gestione da
parte di
un medico
del
lavoro”, ad esempio sono:
- singole: “coinvolgono generalmente
gli individui in modo separato e distinto”;
- facilmente constatabili: ogni
episodio “può essere interpretato, collegato, registrato, quando non
direttamente osservato”;
- accertabili e controllabili: da
tempo “esistono documenti di indirizzo e linee guida che pongono il medico
competente in grado di aggiornarsi e collegarsi a strutture
specialistiche”;
- sufficientemente prevenibili:
“valutazione dei rischi e sorveglianza
sanitaria dovrebbero assicurare i presupposti per non essere
sorpresi dalle
manifestazioni di ipersensibilità durante il lavoro”.
L’autore vuole dunque offrire indicazioni operative pratiche riguardo a quattro principali problematiche da
affrontare e chiarire:
- “non è più accettabile l’esclusione ‘preventiva’ del soggetto
allergico che
si candida ad una attività considerata a rischio;
- va costruito un sistema mirato di prevenzione per ogni settore o
impresa;
- è necessario inquadrare e classificare le singole persone per valutare
l’idoneità
individuale;
- va previsto un percorso di riabilitazione e ricollocamento per gli
allergici”.
Per raggiungere tali scopi vengono indicate ad esempio le ragioni “per
le quali
la decisione del medico
d’azienda di non ammettere fin dall’inizio un lavoratore ad attività
considerate a rischio per un allergico non sono più attuali”.
Innanzitutto, come già detto, si è verificato un aumento del numero di
soggetti
allergici nella popolazione generale e gli “individui che si propongono
per una
attività di lavoro anche artigianale sono portatori di ipersensibilità
specifiche varie nella proporzione almeno di ¼”.
E dunque al di là del “diritto di ciascuno di intraprendere un lavoro
secondo
le rispettive capacità”, “sono le condizioni socio-economiche attuali e
la
stessa numerosità degli allergici a rendere improponibile
l’esclusione in prima istanza dei lavoratori allergici”.
Ma cosa si può fare?
L’autore ricorda che il primo vero
intervento si può effettuare “durante la formazione professionale,
specialmente nell’artigianato, informando sui rischi e orientando scelte
e
stili di vita” e, inoltre, “le allergie ambientali manifeste possono
essere
precocemente dominate con vaccini specifici, con effetti preventivi
anche a
distanza di tempo, secondo l’indirizzo proposto anche dalla OMS” (Organizzazione mondiale della
Sanità).
Tuttavia questi interventi pre-impiego non sono spesso presenti ed è
quindi “al
Medico Competente, quando sia
coinvolto, che viene addossato il compito di rimediare ad una
prevenzione
carente delle allergopatie, realizzando un intervento di seconda istanza
che
richiede responsabilità aggiuntiva”.
In questo senso la prevenzione in
azienda deve sviluppare “percorsi paralleli” per non escludere
l’allergico
noto e per salvaguardare il non allergico a rischio.
Viene ricordato a questo proposito che la normativa sulla sicurezza sul
lavoro,
e dunque il Decreto
legislativo
81/2008, “obbliga a valutare i rischi ed il rischio allergico è
ricompreso nei rischi da agenti
chimici”.
Nel documento – che vi invitiamo a visionare anche per la presenza di
diverse tabelle
esplicative – viene indicata una “classificazione
qualitativa in quattro graduazioni del rischio di sensibilizzazione
professionale” (rischio assente, rischio limitato, rischio intermedio,
rischio
elevato), l’unica “validata in documenti di valutazione dei rischi nelle lavorazioni
del
legno, della verniciatura, della gomma, della plastica, del cuoio”.
Inoltre, continua il documento, “i fattori
personali sono di fondamentale rilievo nel pronosticare le
probabilità
dell’insorgere o dell’aggravarsi di una allergopatia durante il lavoro”.
Nel documento è proposto in particolare uno schema di classificazione
individuale dei soggetti da esporre a rischio allergologico. Gli
elementi di
partenza per il medico
sono “l’anamnesi, la registrazione dei sintomi soggettivi, l’attenzione
particolare alle vie respiratorie e all’apparato cutaneo, la
documentazione di
diagnosi precedenti; tutti aspetti ricompresi nel modello ufficiale di
cartella
sanitaria” del D.Lgs. 81/2008.
Per un allergico “deve sempre essere prevista una sorveglianza
sanitaria mirata, che comporta periodicamente la
verifica delle condizioni di salute del lavoratore e del livello di
rischio al
posto di lavoro”.
Alcune indicazioni riportate
dall’autore:
- se vi è uno “stato di
sensibilizzazione senza sintomi attivi”: “prescrivere dispositivi di
protezione
individuale, attuare sorveglianza
sanitaria individuale (ogni sei mesi) e mantenere il lavoratore
nell’attività a rischio controllato”;
- “se vi è una allergopatia poco
invalidante, come nel caso di diagnosi di congiuntivite, rinite,
dermatite
non estesa: insistere su dispositivi di protezione individuale, attuare
sorveglianza medica (ogni tre-sei mesi), consentire il lavoro a rischio
solo se
necessario, migliorare l’ambiente, associare un piano di trattamento
terapeutico allergologico, effettuare le notifiche di legge per malattia
di
origine lavorativa;
- se vi è allergopatia progressivamente
invalidante, come nel caso di diagnosi di rinite-sinusite, orticaria
recidivante, dermatite
estesa, asma intermittente o persistente: allontanare dai compiti e dal
rischio, predisporre un piano terapeutico, indirizzare un programma di
riabilitazione, effettuare le notifiche di legge”.
L’autore conclude ricordando comunque che il lavoratore allergico “non va abbandonato a sé stesso”, che
riguardo ai trattamenti farmacologici “è oggi disponibile una serie di
farmaci
efficaci e le relative linee guida di impiego per la rinite, l’asma,
l’orticaria e la dermatite da contatto o atopica”.
In una tabella del documento vengono individuati i “presupposti
razionali delle
opzioni di trattamento medico, che il Medico
Competente può suggerire e indirizzare a seconda delle esigenze del
recupero lavorativo”, indicando, tuttavia, che “l’esecuzione pratica
deve
essere affidata a specialisti allergologi”.
Insomma le allergopatie stanno diventando un problema crescente nel
destino
lavorativo delle persone e devono essere affrontate “razionalmente anche
nel
mondo del lavoro”: solo così sarà possibile “gestirle come un dato di
fatto,
anziché una sfortunata evenienza imprevista”.
“Il
lavoratore
allergico e la sua gestione nell’artigianato e nella piccola impresa”
a cura di A.M. Cirla - già direttore medico Unità Operativa Ospedaliera
di
Medicina del Lavoro (UOOML), A.O. “Istituti Ospitalieri di Cremona”,
Cremona Divisione Malattie Allergiche CIMAL (DIMAC), Centro Italiano
Medicina
Ambiente Lavoro, Cremona-Milano, in Giornale Italiano di Medicina del
Lavoro ed
Ergonomia, Volume XXXI n°3, luglio-settembre 2009 (formato PDF, 288 kB).