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Nella riunione del 17 novembre 2010 la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le
indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress
lavoro-correlato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6, comma 8,
lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.
In tal modo viene fornito, in anticipo rispetto al
termine
di legge (31 dicembre 2010), ai datori di lavoro pubblici e privati, agli
operatori e ai lavoratori un essenziale strumento di indirizzo ai fini della
corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del
rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da
stress correlato al lavoro.
Un estratto del documento:
“Il documento indica un percorso metodologico che
rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del
rischio da
stress
lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.
Metodologia
La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la
valutazione preliminare); l’altra eventuale, da attivare nel caso in cui la
valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e
le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro,
si rivelino inefficaci.
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di
indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili,
appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:
I. Eventi sentinella quali ad esempio: indici
infortunistici; assenze per
malattia;
turnover; procedimenti e sanzioni e segnalazioni del medico competente;
specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I
predetti eventi sono da valutarsi sulla
base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento
nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).
II. Fattori di contenuto del lavoro quali ad esempio:
ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro
e
turni;
corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali
richiesti.
III. Fattori di contesto del lavoro quali ad esempio: ruolo
nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti
interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es.
incertezza in ordine alle prestazioni richieste).
In questa prima fase possono essere utilizzate liste di
controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che
consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori
di cui ai punti I, II e III che precedono.
In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di
contenuto di cui sopra (punti II e III dell’elenco) occorre sentire i
lavoratori e/o i RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile
sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità
tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro anche in
relazione alla metodologia di valutazione adottata.
Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di
rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni
correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel
Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di
monitoraggio.
Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di
rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni
correttive, si procede alla
pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio,
interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc).
Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che
la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di
valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita).
La valutazione approfondita prevede la valutazione della
percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti
strumenti quali questionari, focus group, interviste semistrutturate, sulle
famiglie di fattori/indicatori di cui all'elenco sopra riportato. Tale fase fa
riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono
state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è
possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione
rappresentativo di lavoratori. Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori,
in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di
lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che
garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle
soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
Disposizioni
transitorie e finali
La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo
previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del
d.lgs.
n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di
valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La
programmazione temporale delle suddette
attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di
espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione
dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di
propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione
temporale di cui al precedente periodo.”