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Nuova Direttiva macchine: pubblicato il recepimento D.Lgs 17/2010
La nuova Direttiva macchine entra finalmente a far parte della legislazione italiana: il D.Lgs 17/2010 recepimento della Direttiva 2006/42/CE che sarà applicato dal 6 marzo 2010. A cura di S. Balzano.
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Il D.Lgs n. 17 del 27 gennaio 2010 “Attuazione della direttiva
2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
relativa agli ascensori” è stato pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010
– Supplemento ordinario n. 36. La sua entrata in vigore è prevista per il
giorno 6 marzo 2010.
Il recepimento interviene con norme che consentono, come già espressamente riportato
nei considerando della direttiva 2006/42/CE, di integrare con maggiore
efficacia rispetto al passato la sicurezza nella progettazione e costruzione di
macchinari di vario genere, di effettuarne un’installazione e manutenzione
corretta nonché di garantire un’adeguata sorveglianza del mercato ai fini della
sicurezza.
Come è prassi i considerando non sono stati riportati nel testo nazionale,
tuttavia essi costituiscono un valido supporto per comprendere lo spirito della
nuova legge; infatti rappresentano un punto di riferimento per la Corte di
giustizia europea per accertare le intenzioni dei legislatori.
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Il D.Lgs 17/2010 abroga
il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 ad eccezione delle
disposizioni transitorie riportate all’articolo 11, commi 1 e 3, del
regolamento attuativo in merito alle macchine costruite prima della
direttiva
89/392/CEE e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o
concesse
in uso o in locazione finanziaria. Questo al fine di salvaguardare un
mercato
ancora esistente.
Il D.Lgs 17/2010 è strutturato in 19 articoli e 11 allegati.
Il campo d’applicazione è definito all’art. 1 punto 1 attraverso un
elenco che
comprende: le macchine, le attrezzature intercambiabili, i componenti
di
sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi e le
cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e le
quasi-macchine,
mentre al punto 2 si trovano i prodotti esclusi.
Le quasi-macchine sono definite come insiemi che costituiscono quasi una
macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire
un'applicazione ben
determinata; sono unicamente destinate ad essere incorporate o
assemblate ad
altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una
macchina disciplinata dal decreto. Inoltre sono soggette alla
sorveglianza del
mercato e prima della loro immissione sul mercato devono essere
sottoposte a
procedure di valutazione della conformità da parte del fabbricante o del
suo
mandatario.
L’art. 2 riporta la definizione dei prodotti considerati macchine di cui
all’art. 1 punto 1 e di alcuni elementi chiave quali: immissione sul
mercato,
messa in servizio, fabbricante, mandatario e norma armonizzata.
Le principali novità introdotte dal D.Lgs 17/2010 rispetto al D.P.R.
459/96
possono essere riassunte come segue.
- Una distinzione più netta fra i prodotti ai quali si applica il D.Lgs
17/2010
e quelli destinati ad essere coperti dalla direttiva 2006/95/CE in
materia di
bassa tensione: il fatto che un prodotto rientri in uno o nell’altro
campo di
applicazione non si basa più su "l'origine principale dei rischi"
individuata in occasione della valutazione del rischio; infatti sono ora
elencate alcune categorie di macchine
elettriche soggette esclusivamente alla Direttiva bassa tensione.
Per tutte
le altre macchine i requisiti di sicurezza della Direttiva bassa
tensione
saranno applicabili per quanto riguarda i rischi elettrici, mentre tutti
gli
altri requisiti essenziali e gli adempimenti, come ad esempio la
valutazione di
conformità e l'immissione sul mercato, saranno regolamentati
esclusivamente dal
D.Lgs 17/2010.
- Contiene misure specifiche riguardanti categorie di macchine
potenzialmente
pericolose.
- La parte relativa agli ascensori
è stata rinviata a fonte secondaria per la definizione delle necessarie
modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.
SANZIONI
L’articolo 23 della nuova Direttiva macchine chiedeva agli Stati membri
di
determinare le sanzioni da irrogare nel caso di violazione delle norme
nazionali di attuazione della direttiva e di prendere tutti i
provvedimenti
necessari per la loro applicazione. Le sanzioni avrebbero dovuto essere
efficaci, proporzionate e dissuasive.
Così fatte salve le ipotesi, nei casi più gravi, di configurabilità di
reato
quali la frode in commercio, la truffa, e via dicendo, l’articolo 15 del
D.Lgs
17/2010 prevede quanto segue:
- la condotta più grave è stata ravvisata nell'assenza dei requisiti
essenziali
di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I del decreto
(sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00);
- l'omessa esibizione della documentazione tecnica che il fabbricante o
il suo
mandatario è tenuto ad avere ed esibire (sanzione amministrativa da euro
2.000,00 ad euro 12.000,00);
- è stata sanzionata autonomamente la meno grave immissione sul mercato
di un
bene sì conforme ai requisiti tecnici ma privo della dichiarazione di conformità
(sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00);
- la tutela della marcatura CE sanzionando maliziose apposizioni di
marcature,
segni od iscrizioni che possano creare confusione ovvero che ne possano
limitare la visibilità e la leggibilità (sanzione amministrativa da euro
1.000,00 ad euro 6.000,00);
- infine sanziona la pubblicità per macchine che non rispettano le
prescrizioni
del decreto legislativo (sanzione amministrativa da euro 2.500,00 ad
euro
15.000,00).
ALLEGATI
La struttura degli 11 allegati del D.Lgs 17/2010 ripete quella della
direttiva
2006/42/CE e precisamente si articola come segue.
◦ Allegato I - Requisiti essenziali di sicurezza
e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione
delle
macchine
◦ Allegato II - Dichiarazioni
◦ Allegato III - Marcatura "CE"
◦ Allegato IV - Categorie di macchine per le quali va applicata una
delle
procedure di cui all'articolo 9, commi 3 e 4
◦ Allegato V - Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c)
◦ Allegato VI - Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine
◦ Allegato VII - A. Fascicolo tecnico per le macchine, B. Documentazione
tecnica pertinente per le quasi-macchine
◦ Allegato VIII - Valutazione della conformità con controllo interno
sulla
fabbricazione delle macchine
◦ Allegato IX - Esame CE del tipo
◦ Allegato X - Garanzia qualità totale
◦ Allegato XI - Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati
membri
per la notifica degli organismi
Con il D.Lgs 17/2010 la nuova Direttiva macchine entra finalmente a far
parte
della legislazione nazionale. Tuttavia i motori non possono fermarsi;
infatti
ora l’Italia così come gli altri Stati membri ha tempo fino al 15 giugno
2011
per adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi
alla
direttiva 2009/127/CE relativa alle macchine per l’applicazione di
pesticidi
che ha modificato la direttiva 2006/42/CE. L’applicazione di queste
ultime
disposizioni è prevista entro il 15 dicembre 2011.
Ing.
Sara Balzano Segretario tecnico degli organismi notificati per la direttiva
macchine, ascensori e impianti a fune su incarico della Commissione
Europea
Dire finalmente sarebbe veramente poco. Anche in questa occasione arriviamo ultimi in Europa , anche se nella nostra Azienda per i sistemi importati dalla Germania applichiamo la "nuova" Direttiva da ormai 4 anni. Nel settore Parcheggi Automatici e Meccanizzati dopo anni di studi e preparazione in qualità di Presidente della relativa Commissione Europea per l'Italia sottoscrissi nel dicembre 2004 a Friolzheim la EN 14010 , recepita dall'Italia nel gennaio 2005 ,nella quale si applicano i medesimi principi in sostituzione di quelli già allora considerati obsoleti degli ani '80.Comunque meglio tardi che mai!