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Novita’ per la formazione di dirigenti, preposti e datori di lavoro
Sono prossimi alla definizione gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni in merito alla formazione di dirigenti, preposti e datori di lavoro che svolgo il ruolo di RSPP, così come previsto dal decreto 81/2008.
Tra gli articoli che rimandano a future disposizioni attuative vi sono il 34,
dedicato alla formazione
dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi, e il 37, dedicato invece alla formazione
dei lavoratori.
Entrambi prevedono che i contenuti e le modalità di questa formazione siano
stabiliti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Questi accordi sono ora in fase di avanzata discussione all’interno delle strutture
tecniche del Ministero del lavoro e delle regioni. Dalle informazioni in nostro
possesso è ipotizzabile che l’accordo possa essere concluso e votato dalla Conferenza
Stato - Regioni prima della fine dell’anno.
In particolare, nell’accordo saranno definiti durate, contenuti e modalità di
erogazione dei percorsi
formativi per dirigenti e preposti e per i datori di lavoro che intendono
svolgere direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi.
Percorsi formativi che attualmente, per quanto riguarda dirigenti
e preposti, trovano solo alcune indicazioni di principio generale nel comma
7 del già citato articolo 37:
“I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda,
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai
propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione
di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione.”
Per quanto riguarda invece i datori di lavoro, il nuovo accordo andrà a
sostituire le indicazioni dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio
1997, attualmente ancora in vigore, che regolano la formazione
dei datori di lavoro RSPP.
Pietro de’ Castiglioni
Riferimenti Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 34 - Svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi [...]
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve
frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48
ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti
mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici
mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori
e dei loro rappresentanti
[...]
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma
1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.