Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza.
Linee guida per il comparto del legno aggiornate al D.Lgs. 81/2008
Disponibili in rete linee guida per la salute e sicurezza nel comparto del legno aggiornate al decreto 81/2008. La valutazione del rischio chimico, il rischio di polveri e vernici, i requisiti di sicurezza delle macchine per lavorare il legno.
google_ad_client
I dati relativi agli infortuni indicano che il comparto
del legno presenta seri rischi per la salute e sicurezza dei suoi addetti
e, nelle piccole aziende di questo comparto, spesso l’artigiano si trova in
difficoltà di fronte alla complessità della normativa.
Uno strumento di informazione utile per chi lavora nel settore lo si può
trovare su “Salute
e Sicurezza sul Lavoro”, sito della Regione Lazio per lo sviluppo della
cultura della prevenzione in ambito lavorativo. Il sito, infatti, oltre a
pubblicare delle linee guida per gli operatori del comparto del legno, riporta
anche un documento di aggiornamento delle stesse al Decreto
legislativo 81/2008.
---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----
Il documento “Salute
e sicurezza dei lavoratori del legno - Linee guida per gli operatori del
comparto”, a cura dell’Area Igiene Industriale dell’ASL Roma F, è il risultato di un
intervento del Servizio Pre.S.A.L. in 35 aziende operanti nel comprensorio
dell’azienda sanitaria locale Roma F. Contiene indicazioni pratiche sui rischi
e sulle misure di prevenzione da adottare e racconta, in modo pratico e con il
supporto di immagini, il rischio per la sicurezza che può derivare dalle
macchine usate in falegnameria e il rischio per la salute relativo all’esposizione
a polveri di legno, solventi e rumore.
Nel capitolo relativo alla valutazione
del rischio chimico(polveri di legno
e vernici) si ricorda che “l’esposizione a polveri di legno può provocare
l’insorgenza
di tumori (neoplasie dei seni paranasali) ma anche altre patologie non
tumorali come bronchiti croniche, asma bronchiale, allergie della pelle
(dermatiti) e del sistema respiratorio”.
In particolare nel documento di
valutazione dei rischi devono essere indicate le misure preventive e
protettive applicate ed il tipo di dispositivi di protezione individuale (DPI)
utilizzati.
Alcuni esempi segnalati di misure
applicabili:
- se non è “tecnicamente possibile evitare l’emissione di polveri di legno”,
deve essere realizzata un aspirazione localizzata delle polveri - con adeguata
portata e con unità di filtrazione esterna – “il più vicino possibile al punto
di emissione”;
- devono essere effettuate misurazioni per verificare l’efficacia delle misure
preventive;
- “si deve provvedere alla regolare e sistematica pulizia dei locali, delle
attrezzature e degli impianti;
- si deve limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti
attraverso, ad esempio, la segregazione delle lavorazioni o con l’introduzione
di sistemi di automazione”.
Per ridurre poi al minimo l’esposizione dei lavoratori alle sostanze
chimiche pericolose contenute in impregnanti,
vernici e pitture, è necessario:
- “utilizzare vernici/impregnanti a basso contenuto di solventi (ad es. vernici
ad acqua);
- ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti utilizzando cabine di
verniciatura (preferibilmente a velo d’acqua) con impianto di aspirazione (che
abbia velocità dell’aria pari ad almeno 0,3 m/s nella postazione
dell’operatore) e emissione esterna;
- gli addetti alla verniciatura devono avere in dotazione e indossare i
seguenti DPI: tuta impermeabile traspirante con copricapo, guanti in neoprene,
maschere semifacciali con filtro combinato a cartuccia A2P2)”.
Dopo aver parlato delle schede dei dati di sicurezza, della valutazione
del rischio rumore e vibrazione
e del rischio
di esplosione, il documento si sofferma sui rischi di infortuni derivanti dall’utilizzo di macchine, utensili e attrezzi.
Oltre a dare indicazioni riguardo alla vendita e acquisto di macchine nuove ed
usate, sono riportati i requisiti di
sicurezza delle principali macchine utilizzate per la lavorazione
del legno. In queste macchine non è
possibile “segregare o rendere inaccessibile gli organi lavoratori” e gli
addetti sono dunque “esposti al rischio di venire in contatto con elementi
pericolosi”, rischio che può essere ridotto con la presenza di ripari e di
dispositivi di sicurezza e con il loro corretto utilizzo.
Vediamo a titolo esemplificativo i requisiti
di sicurezza per una sega circolare:
- “riparo di protezione degli organi di trasmissione del moto: il riparo può
essere di tipo fisso o mobile interbloccato;
- cuffia di protezione del disco sega: per le macchine che montano dischi fino
a 315 mm di diametro, la cuffia di protezione può essere fissata al coltello
divisore. Le macchine che montano dischi di diametro superiore a 315 mm devono
avere la cuffia di protezione montata su supporti separati dal coltello
divisore;
- coltello divisore: per evitare il rischio di proiezione del pezzo,la macchina
è dotata di uno o più coltelli divisori. Il coltello divisore va posizionato
posteriormente alla lama”;
- “comandi di avviamento, arresto ed emergenza: i comandi sono generalmente
posizionati ad un altezza minima da terra di 60 cm e sono posti su un pannello
pensile mobile, o sul fronte/fianco della macchina sotto il piano di lavoro”.
In particolare è impedito il “riavviamento automatico, nel caso d’interruzione
dell’alimentazione elettrica, dopo il ripristino dell’alimentazione stessa”.
Si ricorda infine che la macchina è “fornita di una guida regolabile per la
lavorazione del pezzo e di una guida a squadrare fissata al piano di lavoro”.
Le linee guida forniscono indicazioni specifiche sui requisiti di sicurezza
delle seguenti macchine:
sega circolare, sega a nastro, pialla a filo, pialla a spessore, toupie e
troncatrice.
Nel documento di “Aggiornamento
delle linee guida al D.Lgs. 81/2008” vengono indicate alcune modifiche
del Testo Unico che possono interessare il comparto del legno.
Riguardo al documento
di valutazione dei rischi – che deve avere “contenuti più estesi” rispetto
a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 – viene segnalata:
- “l'introduzione della programmazione del miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza tra le misure generali di tutela;
- l'inserimento delle vibrazioni
tra gli agenti fisici (oltre campi elettromagnetici e radiazioni ottiche
artificiali);
- la variazione del valore limite di esposizione per il corpo intero;
- una definizione più pertinente del rischio
chimico definito ‘MODERATO’”.
Per la sorveglianza sanitaria nei
lavoratori esposti a polveri di legno, si ricorda che le polveri di legno sono
classificate cancerogene anche dal D.Lgs. 81/2008 (titolo IX capo II) e
“pertanto rendono obbligatoria la sorveglianza
sanitaria dei lavoratori del legno”. Rispetto al precedente Testo Unico
sono “variati alcuni parametri al di sopra dei quali è prevista la sorveglianza
sanitaria (capo III art. 101 e titolo IX art. 224).
Inoltre riguardo agli agenti
cancerogeni il medico competente informa i lavoratori che dopo la
cessazione dell'attività lavorativa potranno essere sottoposti ad accertamenti
sanitari (art. 242 comma 6).
Nel documento è presente infine una tabella in cui si riportano le
corrispondenze tra il D.Lgs. 626/94 e il
D.Lgs. 81/2008.