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Linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

29/06/2011

Un documento di indirizzo della Regione Umbria per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell’affidamento dei lavori pubblici. La differenza tra costi e oneri della sicurezza.

 
Perugia, 29 Giu - La Giunta regionale della Regione Umbria ha recentemente approvato - in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 3/2010 sui "Costi della sicurezza nell'affidamento dei lavori pubblici" – le “Linee Guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell’affidamento dei lavori pubblici”. Linee guida che – come indicato dall’Assessore regionale ai lavori pubblici Stefano Vinti – garantiscono concretamente il rispetto delle norme di sicurezza e la tutela della manodopera nei cantieri escludendo dai possibili ribassi d’asta nelle gare d’appalto il costo della sicurezza, l’onere per la sicurezza e il costo della manodopera.
E dunque le imprese che parteciperanno alle gare per l’affidamento di lavori pubblici potranno calcolare il ribasso d’asta solo in relazione al costo dei materiali, dei noli, sulle spese generali e sull’utile di impresa che rappresentano poco più del 50% del valore complessivo del progetto.  Il restante costo sarà invece calcolato a parte e resterà fisso per tutte le imprese che partecipano alle gare.
 
Nelle premesse delle linee guida si sottolinea che questo documento nasce per supportare “l'attività dei soggetti aggiudicatori che nei capitolati, nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito, relativi alle gare per l' affidamento di lavori pubblici, devono indicare specificamente e separatamente dall'importo dell'intervento, il costo della sicurezza, l'onere per la sicurezza e il costo presunto della manodopera utilizzata, che devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro da affidare. La somma dei costi sopra riportati non è soggetta a ribasso d’asta”.
E tali costi “non sono soggetti a riduzione anche in sede di subappalto, quindi essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto di subappalto e nella notifica preliminare” con le modalità che sono descritte nelle linee guida.
 

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Calcolo degli oneri di sicurezza nei cantieri edili
Programma di calcolo degli oneri di sicurezza nei cantieri edili e di ingegneria civile ai sensi del punto 4 dell'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.

Le linee guida chiariscono la differenza tra i due termini utilizzati e cioè: “Costi della Sicurezza” e “Oneri della Sicurezza”.
Ad esempio al punto 1.1.1 lettera m), dell’allegato XV del Decreto legislativo 81/2008 si legge la definizione onnicomprensiva di costi per la sicurezza: i costi della sicurezza sono i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche. Già da questa definizione si evidenzia una ripartizione tra costi e oneri della sicurezza.
Icosti “da prevedere alla luce di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) del singolo cantiere (art. 100 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.) che:
-  fanno riferimento al “progetto della sicurezza”;
-  sono legati alla discrezionalità delle scelte tecniche fatte dal Committente dell’opera, dal suo Progettista, rese applicative dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e computate all’interno del P.S.C.;
-  sono somme conseguenti ad attività che l’appaltatore deve porre in essere ‘ex contractu’.
Glioneri relativi ai Piani Operativi ( P.O.S.) o Piani Sostitutivi ( P.S.S. - art. 131 del D.Lgs.
 n.163/2006) che:
-  sono afferenti a precise ‘obbligazioni normative’ applicabili al singolo cantiere e saranno rese palesi attraverso il Piano Operativo e/o il Piano Sostitutivo di Sicurezza;
-  sono somme conseguenti ad attività che l’ appaltatore deve porre in essere ‘ex lege’”.
 
Il documento sottolinea che “con il P.S.C. o, meglio, con il progetto della sicurezza, l’Amministrazione, a seguito di un’attenta valutazione della sicurezza generale del cantiere, delle sue caratteristiche di contesto e delle peculiarità dell’opera da realizzare, detta specifiche prescrizioni operative di piano che interferiscono e condizionano il cronoprogramma dei lavori e che illustrano le modalità di esecuzione in sicurezza in caso di interferenze o sovrapposizioni.  Essendo il P.S.C. parte integrante del contratto, le imprese hanno l’obbligo di adeguarsi ed adempiervi, mentre il committente deve stimare e corrispondere le spese conseguenti. Per questo motivo, tali spese, sono, per l’Amministrazione dei ‘costi’”.
 
Laquantificazione degli apprestamenti “dovrà seguire le procedure ordinarie del computo metrico, utilizzando le voci di elenco necessarie per la stima dei costi che sono riportate nell’elenco regionale dei prezzi edili e dei costi della sicurezza di cui all’art.13 della L.R. n.3/2010. L’importo cosi individuato costituirà il ‘costo della sicurezza’ previsto nel P.S.C.
per l’opera e non sarà soggetto a ribasso nelle offerte delle imprese”.
Si ricorda che le modalità per effettuare la stima dei costi della sicurezza sono riportate al punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
L’elencazione contenuta al suddetto punto 4 tiene conto:
-  “del fatto che devono essere comunque e sempre gestiti e coordinati una pluralità di soggetti, in quanto il P.S.C. è redatto in caso di presenza anche non contemporanea di più imprese;
- che il P.S.C. contiene prescrizioni per ‘la convivenza’ di più soggetti (imprese esecutrici) e da questo discende il fatto che molte delle voci sopra elencate sono prese in considerazione (e quindi computate tra i costi) solo in caso di eventuali interferenze o per l’uso comune;
-  del fatto che esistono delle ‘spese’ che il Committente deve stimare quali costi della Sicurezza a prescindere dalla presenza o meno di più imprese”.
E dalle considerazioni sopra esposte si evince ad esempio che:
- “alcune delle ‘spese’ da stimare (ad esempio i D.P.I., apprestamenti previsti dal P.S.C.) in taluni casi sono costi (in caso di interferenze), in tutti gli altri casi sono oneri (in quanto a carico del Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice in relazione alla specifica attività d’impresa ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.);
-  vi sono alcune  ‘spese’ che sono sempre dei costi della sicurezza e che vanno determinati in fase di progettazione” (ad esempio recinzione di cantiere, ponteggi ed opere provvisionali, …). Tali costi “sono riferiti alla precisa ingerenza del committente sull’esecuzione di alcune opere con specifiche modalità, oppure sono riferiti alle specificità del cantiere (si pensi ai ponteggi e alle diverse possibili applicazioni, alla recinzione di cantiere e alla sua differente tipologia tra un lavoro edile in città o in aperta campagna o ancora ad un cantiere stradale)”.
 
Riguardo agli oneri della sicurezza si riporta la definizione contenuta nella L.R. 3/2010: per onere della sicurezza si intende la quota parte intera della spesa generale che il datore di lavoro nello specifico cantiere deve sostenere al fine della tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori.
I cosiddetti “costi generali” delle singole imprese esecutrici “(ad esempio i D.P.I., la formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.), non rientrano nei costi della sicurezza da inserire all’interno del P.S.C., salvo il caso in cui il P.S.C.
 non preveda a tal proposito ulteriori misure rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente. Tali somme sono appunto un ‘onere’, in quanto sono attività che l’appaltatore deve porre in essere ex lege e non ex contractu”. In generale, rientrano tra gli “oneri” dell’impresa, quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. e, in particolare, quelli contenuti negli artt. 96 e 97 e nell’allegato XIII del decreto.
 
Per la determinazione degli oneri in fase di progettazione si ricorda che “la Stazione Appaltante, avvalendosi del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione o, se non nominato, avvalendosi del Progettista, deve essere in grado di indicare l’importo degli oneri della sicurezza, da non sottoporre a ribasso d’asta”.
 
Le linee guida riportano un elenco degli oneri della sicurezza suddiviso in due macro gruppi:
-  l’Organizzazione della sicurezza aziendale, che contiene le voci relative ai principali obblighi in materia di sicurezza di ogni impresa (con particolare riferimento però a quelle edili/stradali); -  la Gestione ed organizzazione del cantiere, che contiene le voci relative ai principali obblighi in materia di sicurezza specifici per i cantieri”.
 
Concludiamo ricordando che  “l’applicazione dell’elenco si basa, nella maggior parte delle voci previste, sul numero degli addetti (presenti in cantiere per ogni specifica attività) per ogni mese in modo da collegare questo parametro alla contribuzione delle rispettive voci all’organizzazione aziendale”.
 
L’indice delle linee guida:
 
- Linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici;
-  Esempio di calcolo per l’attuazione delle linee guida;
-  Schema delle somme componenti un quadro economico su cui non effettuare il ribasso ai sensi dell’art.23 della L.R. n.23/2010;
-  Allegato A: contabilità dei costi e degli oneri nei subappalti;
-  Tabella delle categorie di cui al D.P.R. 554/1999 e D.P.R 207/2010;
-  Allegato B: elenco degli oneri della sicurezza;
-  Allegato C: il Preposto;
-  Allegato D: elenco costi minimi della manodopera da non assoggettare a ribasso d’asta.
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 


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Rispondi Autore: ignazio aldieri - likes: 0
23/03/2017 (12:26:10)
Salve, avrei bisogno di avere conferma se per lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato condominiale e nella redazione del computo metrico dei lavori a farsi è obbligatorio individuare i costi della sicurezza nei singoli prezzi applicati e alla quantificazione per singole lavorazioni. Ringrazio anticipatamente
Rispondi Autore: paolo orabona - likes: 0
23/09/2019 (12:32:47)
La bonifica dagli ordigni bellici è da ritenersi un onere per la sicurezza, rientrando come attività specifica prevista nell'81/2008 a seguito di modifica introdotta dalla 177/2012?
Rispondi Autore: Rino - likes: 0
11/07/2020 (14:01:05)
Salve, innanzitutto complimenti per la pagina. sono un giovane ingegnere, ho avuto un incarico pubblico come cse per un cantiere stradale . L opera si basa su una fase preventiva di monitoraggio di tronchi stradali e dopodiché si provvede alla potatura del verde, tappare buche, segnaletica ecc. si rientra quindi nella categoria dei servizi (esiste un duvri) e poi lavorazioni da cantiere mobile. Quindi sto redigendo il psc, ho un problema con i costi della sicurezza essendoci già a bando una somma pari a 296000 euro. Come mi dovrei completare con l’allegato per i costi della sicurezza? Potrei allegrare quello del bando , ma non c è riferimento alla singola lavorazione . Anche nel duvri si fa riferimento alla somma complessiva non soggetta a ribasso! Mi scuso per il disturbo, e in attesa di una risposta auguro una buona serata.

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