Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza.
Le responsabilita' in edilizia: DdL, delegato, dirigente e preposto
Le informazioni relative ai soggetti responsabili della sicurezza in un documento sulla valutazione dei rischi nelle costruzioni edili. Definizioni, compiti e responsabilità di datore di lavoro, delegato alla sicurezza, dirigente e preposto.
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Per favorire la prevenzione degli infortuni nell’edilizia,
continuiamo l’approfondimento del documento "La
valutazione dei rischi nelle costruzioni edili", un manuale che
nasce dalla sinergia tra il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione
Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia (C.P.T. Torino) e l’INAIL Piemonte.
Nei precedenti articoli abbiamo affrontato il Documento
di valutazione dei rischi e il rischio
vibrazioni e il rischio
rumore.
Ci soffermiamo ora su un aspetto che non riguarda solo la valutazione dei
rischi , ma è alla base di tutto il sistema della prevenzione: l’individuazione
dei soggetti responsabili della
sicurezza.
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Infatti, ricorda il
manuale, l’attuale norma generale sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro, il Decreto
legislativo
81/2008, “responsabilizza e attribuisce un ruolo attivo a tutti
i soggetti coinvolti nella realizzazione di un’opera”.
E queste figure, nel comparto costruzioni,
possono essere distinte in due diverse categorie:
- le figure relative all’impresa;
- le figure relative alla committenza.
Rimandando il lettore alla lettura del manuale, ci soffermiamo ora
brevemente
su alcune figure relative all’impresa, rimandando a prossimi articoli la
presentazione delle altre figure (RSPP, RLS, medico competente,
lavoratore
autonomo, …) e di quelle relative alla committenza (committente, responsabile
dei
lavori, coordinatore per la progettazione, …).
Datore di lavoro Il datore
di
lavoro è il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore
o, comunque, è colui che ha la responsabilità dell’organizzazione o
dell’unità
produttiva in cui il lavoratore presta la sua attività, in quanto
esercita i
poteri decisionali e di spesa”.
Deve ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle norme e in
particolare,
per quanto riguarda il D.Lgs. 81/2008, “deve valutare
i
rischi (art. 28) ed elaborare un documento a conclusione della
valutazione (DVR)”.
Gli obblighi di carattere generale del datore sono enunciati nell’art.
18 del
D.Lgs. 81/2008, mentre altri obblighi specifici sono previsti nei vari
titoli
del Decreto.
Ricordiamo anche che il datore di lavoro “può
delegare i propri obblighi (anche se ciò è fortemente sconsigliabile)a esclusione della valutazione di tutti i
rischi con la conseguente elaborazione del DVR e la designazione del
RSPP”.
Rimandando alla lettura del Testo Unico o del manuale riguardo agli
obblighi
generali, riportiamo alcuni obblighi
specifici relativi ai cantieri temporanei o mobili.
Il datore
di
lavoro deve:
- “osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 95 del D.Lgs.
81/2008;
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’Allegato XIII
del
D.Lgs. 81/2008 (prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica
di cantiere);
- predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità
chiaramente
visibili e individuabili;
- curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature
in modo
da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche
che
possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se
del
caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie
avvengano correttamente;
- redigere il piano
operativo
di sicurezza o piano di sicurezza sostitutivo.
A proposito del piano operativo di
sicurezza (POS) ricordiamo che “nel caso di mere forniture di
materiali o
attrezzature non è previsto l’obbligo di redazione del POS; in tal caso
devono
comunque essere rispettate le indicazioni di cui all’art. 26 (Obblighi
connessi
ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione)”.
Eventuale delegato alla sicurezza È il “soggetto delegato dal datore
di
lavoro ad assolvere alle proprie funzioni (art. 16), a eccezione di
quelle relative alla valutazione di tutti i rischi, alla elaborazione
del DVR e
alla designazione del RSPP (art. 17)”.
Il manuale ricorda che perché la delega
sia valida, è necessario:
- “che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e
controllo, nonché l’autonomia di spesa, richiesti dalla specifica natura
delle funzioni
delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto”.
Inoltre la notizia sull’esistenza della delega “deve essere
tempestivamente
divulgata” e non bisogna dimenticare che tale delega “non toglie al
datore di
lavoro l’obbligo
di
vigilare sul corretto espletamento da parte del delegato delle
funzioni
trasferite”.
Il soggetto
delegato può, a sua volta e previo accordo con il datore di lavoro,
“delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro ad
altra persona: quest’ultima non può a sua volta delegare”.
Dirigente È la persona che, “in ragione delle competenze professionali e dei
poteri
gerarchici e funzionali dell’incarico conferitogli, attua le direttive
del
datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di
essa”.
Come più volte ricordato da PuntoSicuro l’individuazione dei dirigenti
“non
deve essere fatta esclusivamente in base alla qualifica”, ma deve tener
conto
“sia dell’attività svolta in concreto sia della reale
autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria del soggetto”.
Gli obblighi dei dirigenti
sono gli stessi (art. 18 del D.Lgs. 81/2008), secondo le specifiche
attribuzioni e competenze, del datore di lavoro.
Preposto È la persona “che, in ragione delle competenze professionali e nei
limiti
dei poteri gerarchici e funzionali dell’incarico conferitogli,
sovrintende
all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un
funzionale potere di iniziativa”.
I preposti,
secondo le loro attribuzioni e competenze, raccolte nell’articolo 19 del
Testo
Unico, devono:
- “sovrintendere e vigilare
sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di
legge,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro
e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI
e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro diretti
superiori;
- verificare che soltanto i lavoratori
che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono a un
rischio grave e specifico;
- richiedere l’osservanza delle misure di controllo nelle situazioni di
rischio
in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o
la
zona pericolosa;
- informare prima possibile i lavoratori in caso di esposizione al
rischio,
nonché sulle disposizioni di protezione prese o da prendere;
- astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un
pericolo grave
e immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le
deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni
altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, di cui venga a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare specifici corsi di formazione
in materia di salute e sicurezza del lavoro in relazione ai propri
compiti, a
cura del datore di lavoro (i contenuti sono gli stessi di quelli
previsti per
il dirigente)”.