.
L’incontro è servito a illustrare i nuovi obblighi in materia di sicurezza in
relazione alla nuova Direttiva Macchine e alle
: una direttiva che ha introdotto diverse modifiche
in ambito procedurale e tecnico;
”.
Sul sito della
Confindustria di
Verona sono state pubblicate le slide dell’intervento “
La
nuova direttiva macchine/Le radiazioni ottiche artificiali” a cura
dell’Ing. Marcella Rolando.
Dopo l’illustrazione della storia della
direttiva,
il relatore si è soffermato sulla
marcatura
CE in relazione al nuovo approccio europeo.
Infatti “sia la precedente che la nuova direttiva macchine fanno parte di una
serie di direttive che prevedono il medesimo approccio, detto ‘nuovo’ a livello
europeo, che prevede che ciascuna direttiva stabilisca:
- i
requisiti
da rispettare;
- una procedura documentale;
- l’apposizione della
marcatura “CE” a garanzia del rispetto dei requisiti stabiliti”.
Con la marcatura CE si vogliono “stabilire una serie di requisiti minimi che
tutte le attrezzature di un certo tipo devono rispettare per essere commercializzate
nello spazio economico europeo”.
Dopo aver riportato la procedura relativa all’apposizione della marcatura, il
relatore ricorda che “il fabbricante o l’importatore attestano quindi la
rispondenza ai requisiti applicabili mediante la predisposizione della
“dichiarazione di conformità”. In particolare “alcune direttive prevedono che
tale dichiarazione accompagni l’attrezzatura (es. macchine) altre che essa sia
trattenuta presso il fabbricante o l’importatore (es. materiale elettrico bassa
tensione)”.
Il relatore affronta anche il
campo di
applicazione della
nuova
direttiva che risulta ampliato e precisato rispetto alla precedente
direttiva macchine. A questo proposito
si ricorda che “non sono più richiamate le macchine con alimentazione tramite
forza umana direttamente applicata (tale esclusione e’ stata ora ricompresa
nella definizione di macchina)”, inoltre “viene meglio delineato il confine fra
il campo di applicazione della
direttiva
macchine e quello della direttiva bassa tensione, escludendo dal campo di
applicazione della direttiva macchine alcuni apparecchi coperti dalla direttiva
bassa tensione”.
Riguardo all’applicazione della nuova direttiva macchine si indica che nel
decreto
di recepimento della direttiva “le
definizioni
di immissione e messa in servizio non sono state integrate come aveva fatto
il DPR 459/96 rispetto alla precedente direttiva macchine”. Dunque ci si chiede:
si potranno “
modificare le macchine
marcate CE senza problemi”?
“L’unico riferimento ad eventuali modifiche” – continua il relatore – “si
riscontra nell’art. 15 relativo alle
sanzioni:
salvo che il fatto non costituisce reato,
il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in
servizio macchine non conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato i
del presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000 a 24.000 euro. “Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta
modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che
comportano la non conformità ai medesimi requisiti”.
Rimandando i nostri lettori alla lettura del documento originale (che tratta
diversi aspetti della direttiva), passiamo direttamente alla parte
dell’intervento relativa alle
radiazioni
ottiche artificiali (
ROA)
con riferimento alle indicazioni del D.Lgs. 81/2008.
Il datore di lavoro “valuta tutti i rischi da
esposizione
ad agenti fisici per identificare ed adottare tutte le opportune misure di
prevenzione e protezione”.
Riportiamo alcuni
elementi normativi
riportati dal relatore:
- la cadenza della valutazione deve essere almeno quadriennale;
- la
valutazione
deve essere aggiornata “ogni qualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero
renderla obsoleta” e quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne rendano
necessaria la revisione”;
- le misure di prevenzione devono essere adattate a gruppi di lavoratori
sensibili (donne in gravidanza, minori, …);
- vige il divieto di superamento dei limiti di esposizione, laddove stabiliti,
e “in caso di accertato superamento, devono essere adottate misure adeguate per
rientrare entro i limiti” e “devono essere individuate le cause del superamento
ed adottate misure preventive per evitarlo”.
Il Testo Unico stabilisce “
prescrizioni
minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza
che possono derivare dall’esposizione a
radiazioni
ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi
dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute”.
Dopo aver riportato le
definizioni
di
radiazioni
ottiche, di radiazione ultravioletta, di radiazioni visibili e di
radiazione infrarossa, l’autore riporta i
rischi
per la salute in caso di esposizione ad elevati valori di
radiazione
senza protezione.
Nel caso, ad esempio, di esposizione a radiazione ultravioletta il rischio per
l’occhio è di fotocheratite, congiuntivite e catarattogenesi, mentre per la
cute di eritema, elastosi e tumore della cute.
Si ricorda poi che riguardo alle ROA “il datore di lavoro valuta e quando
necessario misura e/o calcola i livelli di radiazioni ottiche a cui possono
essere esposti i lavoratori”.
In particolare la
valutazione,
la misurazione e il calcolo “devono essere effettuati in
conformità alle norme:
- IEC (Commisione Elettrotecnica Internazionale);
- CIE (Commissione Internazionale per l’Illuminazione);
- CEN (Comitato Europeo per la Normazione).
“In assenza di dette norme si applicano le linee guida della commissione
consultiva permanente per la prevenzione infortuni e per l’igiene del lavoro o
altri riferimenti nazionali o regionali fondati”.
Ricordando che il relatore nel suo intervento indica (art. 214) i valori limite
di esposizione (“espressi in funzione delle lunghezze d’onda della radiazione e
della parte del corpo esposta secondo una metodologia alquanto articolata”),
concludiamo riportando la
classificazione
delle radiazioni coerenti (laser) secondo CEI EN 60825 (ed.2003 – 2009):
- “CLASSE 1: laser che sono sicuri nelle condizioni di funzionamento
ragionevolmente prevedibili, compreso l’impiego di strumenti ottici per la
visione diretta del fascio. Questa classe comprende i laser ad alta potenza
racchiusi in un contenitore che previene l’esposizione alle radiazioni e che
non può essere aperto senza fermare la sorgente laser;
- CLASSE 1M:
laser
che sono sicuri nelle condizioni di funzionamento ragionevolmente prevedibili,
ma che possono essere pericolosi se l’utilizzatore impiega ottiche all’interno
del fascio (ad es. binocoli, telescopi, ecc.);
- CLASSE 2: laser che emettono radiazione visibile nell’intervallo di lunghezze
d’onda tra 400 nm e 700 nm (nanometri, unità di misura corrispondente a un
milionesimo di millimetro, ndr), in cui la protezione dell’occhio è normalmente
assicurata dalle reazioni di difesa compreso il riflesso palpebrale
(esposizione inferiore a 0.25 s). Questa reazione può essere prevista per
fornire una protezione adeguata nelle condizioni di funzionamento
ragionevolmente prevedibili, compreso l’impiego di strumenti ottici per la
visione diretta del fascio;
- CLASSE 2M: laser che emettono radiazione visibile nell’intervallo di
lunghezze d’onda tra 400 nm e 700 nm, in cui la protezione dell’occhio è
normalmente assicurata dalle reazioni di difesa compreso il riflesso
palpebrale. Tuttavia l’osservazione dell’emissione può risultare pericolosa se
l’utilizzatore impiega ottiche all’interno del fascio;
- CLASSE 3R: l’utilizzo può determinare il superamento dei limiti di
esposizione, ma con scarso rischio di danno; nel campo delle radiazioni
visibili, i laser in classe 3R sono limitati ad una potenza di 5 mW;
- CLASSE 3B: laser che sono normalmente pericolosi in caso di visione diretta
del fascio (cioè all’interno della distanza nominale di rischio oculare). Le
riflessioni diffuse sono normalmente sicure. I laser continui nel campo delle
lunghezze d’onda da 315 nm fino all’infrarosso lontano sono limitati a 0.5 W.
Tipicamente, è necessaria una protezione oculare se di può intercettare con
l’occhio la radiazione;
- CLASSE 4: laser che sono anche in grado di produrre riflessioni diffuse
pericolose, con danni anche irreversibili agli occhi. I laser in classe 4
possono causare lesioni alla pelle e potrebbero anche costituire un pericolo di
incendio; il loro uso richiede estrema cautela”.
“
La
nuova direttiva macchine/Le radiazioni ottiche artificiali”, a cura di Ing.
Marcella Rolando di Ares Srl, relazione al convegno "I recenti obblighi
sulla sicurezza: la nuova Direttiva Macchine e le Radiazioni Ottiche
Artificiali" (formato PDF, 6.86 MB).