Riguardo alle malattie professionali l’intervento ricorda che “un tempo erano prevalenti le malattie ‘tipiche’, che avevano una eziologia esclusivamente lavorativa”.
Oggi le
malattie tipiche individuate nella tabella delle malattie professionali e con indicazioni delle lavorazioni e delle malattie sono una esigua minoranza: nella maggior parte dei casi queste malattie “sono elencate nelle tabelle attraverso l’indicazione generica di ‘malattie causate da un certo agente nocivo’ e di ‘lavorazioni che espongono a quell’agente nocivo’”.
Questo di deve all’emersione di malattie che “sono dovute ad una serie di fattori ubiquitari e che hanno una genesi più complessa (malattie non tabellate), legata in parte anche a fattori genetici”.
Ricordiamo che l’incidenza delle malattie non tabellate è “stata pari negli ultimi anni a circa il 65% delle malattie denunciate” e che la “patologia più diffusa è l’ipoacusia da rumore, seguita dalle malattie muscoloscheletriche e dai tumori (tra le neoplasie, in “progressivo aumento, i mesoteliomi da amianto sono le patologie più numerose”).
Riguardo alla
valutazione dei rischi si indica che l’
esposizione professionale ad agenti cancerogeni è “notevolmente influenzata da fattori individuali quali il consumo di alcool, l’alimentazione, il tabagismo, fattori genetici”: un tumore può risultare “da una interazione di diversi
agenti cancerogeni e compare normalmente molto tempo dopo l’esposizione”.
Tutto questo “rende più difficile una valutazione del rischio cancerogeno dovuto ad
agenti chimici cui si può essere esposti nel luogo di lavoro”.
Tra l’altro per le sostanze cancerogene e mutagene “non è possibile stabilire un valore limite di soglia che possa ‘garantire’ la salute degli esposti”: il meccanismo di azione di queste sostanze “è tale per cui, in teoria, può essere sufficiente una singola esposizione (dose) per innescare il processo degenerativo” e anche “basse esposizioni possono causare un danno irreparabile”.
Per questo motivo la normativa stabilisce, come misure da attuare in seguito alla valutazione del rischio in ordine di priorità:
- “la sostituzione della sostanza cancerogena o mutagena;
- il suo utilizzo in ciclo chiuso;
- la riduzione dell’esposizione ai livelli più bassi tecnicamente raggiungibili”.
Inoltre – ricordano gli autori - per le “
sostanze cancerogene e mutagene, deve valere sempre il “
principio di precauzione”, che propone di porre in essere le tutele più ampie disponibili anche in presenza di incertezze (ad esempio sostanze classificarle come sospette cancerogene)”.
Si evince una “prevalenza di
tumori, di neuropatie, di malattie a carico del sistema respiratorio e della pelle”.
Se i disturbi cutanei professionali “sono causati generalmente dal contatto diretto con determinate sostanze” e interessano più spesso mani e avambracci, i problemi dell’apparato respiratorio dipendono dalla inalazione delle sostanze tossiche.
Si hanno in particolare tre categorie principali di reazioni a carico delle vie aeree e dei polmoni: - “patologie causate da fibre e particelle che si depositano nell'apparato respiratorio, rientrano in questa categoria patologie tristemente note come l'
asbestosi o la silicosi;
- disturbi respiratori allergici, asma professionale, rinite o alveolite che possono essere causati da diversi tipi di agenti naturali e sintetici utilizzati sui luoghi di lavoro;
- crisi allergiche in quanti soffrono di asma preesistente causate dagli irritanti respiratori, come fumo di tabacco ambientale (il cosiddetto “fumo passivo”), polvere in generale e persino aria fredda”.
Infine il documento sottolinea che i dati dimostrano come, “a dispetto delle basse quantità di agenti chimici pericolosi utilizzati, nei laboratori di ricerca gli infortuni e le malattie professionali sono sostanzialmente in linea, dal punto di vista dell’andamento e della tipologia, con l’intero comparto chimico, quindi comparabili con il settore industriale”.
Dunque, vista la “difficoltà di operare una standardizzazione delle attività e delle sostanze da utilizzare”, si ritiene indispensabile garantire a questa categoria di lavoratori un “eccellente livello di formazione sui principi di igiene e sicurezza sul lavoro, in aggiunta alle tradizionali misure di prevenzione e protezione”.
Gli autori ricordano che in caso di
rischio da agenti chimici pericolosi, oltre agli “accertamenti usualmente messi in atto per evidenziare possibili alterazioni cutaneo-mucose, neurologiche, epatiche, renali o ematologiche”, per il medico competente è spesso disponibile un’altra risorsa: il
Monitoraggio Biologico (MB).
Questo monitoraggio consiste generalmente nel “dosare, a seguito di esposizione ad una determinata sostanza, la sostanza stessa o suoi metaboliti in matrici biologiche, più spesso urine, ma anche sangue, aria espirata, capelli”.
Si parla dunque di indicatori biologici di dose che vengono ricercati con lo “scopo di
valutare l’esposizione dei lavoratori a una o più
sostanze, come ci si prefigge di fare anche con il monitoraggio ambientale” e sono quindi “una risorsa più utile alla valutazione del
rischio che alla sorveglianza sanitaria, anche se vengono ricercati dal medico competente, a riprova dell’ampio ruolo svolto da tale soggetto”.
Il MB non deve essere visto come una aggiunta all’indagine ambientale, ma come un “completamento in grado di dare informazioni che questa non può fornire, in particolare sull’effettivo assorbimento di una sostanza attraverso tutte le possibili vie (contatto cutaneo, ingestione) e non solo per inalazione”. Completamento che può essere particolarmente utile in tutte quelle realtà lavorative “dove si usano piccole quantità di sostanze pericolose e le stesse risultano poco volatili”.
Inoltre questo tipo di monitoraggio ”ben si concilia con l’esigenza di condurre la valutazione del rischio da
agenti chimici sulle singole sostanze, non sui preparati e sulle mansioni, non sulle lavorazioni”.
Ricordiamo che la normativa stabilisce “l’obbligatorietà del MB in caso di esposizione ad agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico”.
Tuttavia è evidente che il medico competente, “pur in assenza ancora di un obbligo penalmente sanzionato, ma nel rispetto del principio generale comunque sancito e della buona pratica di medicina del lavoro”, può ricorrere a tale metodica “ogni volta che risulti praticabile”.
Infine in relazione alle indagini di malattia professionale, svolte dal Servizio Pre.S.A.L., vengono indicati e ribaditi alcuni elementi acquisiti elementi di convincimento sui criteri per un’adeguata valutazione del rischio chimico:
- l’esposizione legata alla mansione del lavoratore, piuttosto che alle singole lavorazioni;
- la determinazione del livello di rischio sulla base dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche delle singole sostanze e delle modalità di esposizione”.
Tiziano Menduto