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Dal sito
www.medicocompetente.it segnaliamo l'intervento della Dr.ssa Anna Maria Loi al
Convegno "Il ruolo del medico competente nella valutazione dei
rischi", svoltosi a Pisa il 5 novembre 2010.
In questa relazione
sarà delineato il ruolo del
medico
competente nella VDR come si deduce dai compiti che gli vengono attribuiti
in particolare dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.
Soprattutto si terrà conto delle modalità di svolgimento dei suoi obblighi, in
modo che possano soddisfare una possibile verifica dell'organo di vigilanza,
sia dal punto di vista formale che dei contenuti. Si illustreranno anche alcune
diverse forme di controllo delle attività di sorveglianza sanitaria sulla base
delle più comuni modalità di intervento da parte dell'organo di vigilanza
rappresentato dai servizi territoriali di prevenzione nei luoghi di lavoro.
Elementi caratterizzanti il ruolo del medico
competente
È nominato (nei casi
previsti dall'art. 41 comma 1 lettere a, b) dal DDL o dal Dirigente (art 18,c1
lett a, sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500
a 6.000) che, per la sua designazione, consultano il rappresentante dei
lavoratori (art 50,c1 lett a, non sanzionato).
Anche se viene in
qualche modo prefigurata la sua
collaborazione
fin dalle prime fasi della VDR, la norma non obbliga di fatto a che, tra i
consulenti del DDL, ci sia sempre il medico competente, indipendentemente dalla
necessità della SS. (2; 3) Di fatto nella grande maggioranza dei casi la VDR
viene ad essere svolta senza il MC e solo conoscendo aprioristicamente la
presenza di rischi (o pericoli?) per la salute e imponendosi quindi la
sorveglianza sanitaria, il MC viene nominato e consultato a VDR già predisposta
dal SPP. E' obbligo del DDL consegnare anche per la sottoscrizione e firma il
DVR al MC il quale in questo momento inizia di fatto ad esercitare la sua consulenza
e a collaborare al processo di valutazione dei rischi e dell'esposizione e al
processo di gestione della prevenzione e protezione attraverso vari obblighi e
compiti.
La sorveglianza
sanitaria e quindi la
nomina
del MC sono obbligatorie solo in presenza di rischi (o pericoli?) per la salute
previsti dal decreto anche qualora paradossalmente non esaustivi di
"tutti" i rischi per la salute.
Molto si è discusso
su questa incongruenza normativa, che sembra relegare il MC ad un ruolo
subalterno a quello del SPP. Anche il fatto che la sua nomina possa essere
delegata ad un dirigente sembrerebbe collocarlo su un piano tendenzialmente
meno rilevante rispetto al processo di VDR, in quanto egli può intervenire in
un secondo tempo e solo nei casi previsti dalle norme, non già su " tutti
" i rischi. Probabilmente questa apparente "diminuzione" del
ruolo ha favorito o tende a favorire un intervento marginale e spesso non
sollecitato neanche dal DDL da parte del MC. (4; 5; 6), senza con questo voler
giustificare un atteggiamento del MC di assuefazione inerte e la mancanza di
personale iniziativa.
Una volta nominato
il MC ha l'obbligo di collaborare con il DDL e il SPP per la
valutazione
dei rischi. Ora se da una parte è abbastanza chiaro che tale collaborazione
non può essere condotta in modo autonomo dal MC - in quanto il primo soggetto
responsabile è il DDL, al quale spettano l'iniziativa e la direttiva,
esercitate attraverso il Responsabile del SPP - dall'altra è altrettanto chiaro
che, essendo il MC obbligato a partecipare alla VDR, esso deve proporsi come
soggetto attivo e promozionale, anche e soprattutto di fronte alla eventuale
inerzia sia del DDL sia del Responsabile SPP. Certamente è una sua
responsabilità segnalare ipotesi di rischi ed eventuali misure di prevenzione o
protezione che non siano state messe in evidenza dal SPP, in ciò adempiendo al
suo specifico obbligo (sanzionato all' art 25 comma 1 lett. a con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro).
Un maggiore grado di
autonomia il MC può esercitarlo attraverso la visione diretta dei luoghi di
lavoro, dello svolgimento delle mansioni e della organizzazione del lavoro,
come emergono dal sopralluogo almeno annuale. Questo obbligo ( art 25 comma 1
lett. l sanzionato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600
euro) è per lo più esercitabile in modo autonomo, alla luce della relazione del
SPP. Nella prassi ordinaria tuttavia, in particolare nelle piccole imprese,
essendo la presenza sia del MC che del RSPP spesso saltuaria, e apparendo assai
difficile che il medico entri nei reparti o nei cantieri senza una figura di
dirigente o responsabile, anche per lo svolgimento del sopralluogo si rende
necessaria una collaborazione attiva da parte del DDL, del RSPP e/o di altri
soggetti dello staff. In questa occasione peraltro il MC può consultare i
lavoratori e il loro rappresentante, annotare osservazioni verbalizzare i
risultati e le proposte da comunicare al DDL.
Tutte queste
modalità di collaborazione dovrebbero essere esercitate secondo un chiaro
accordo organizzativo o meglio definite in un modello di gestione della
sicurezza che eviti lacune nell'esercizio delle reciproche
responsabilità .
In mancanza di questo faranno o potranno far testo soltanto eventuali scambi di
corrispondenza, verbali reciprocamente controfirmati, testimonianze di soggetti
terzi e così via, ciò che rende effettivamente difficile accertare la sostanza
dei fatti.
Il ruolo del MC
appare dunque composito, infatti si possono distinguere funzioni che possono
e/o devono essere svolte in collaborazione con altri soggetti e altre che
possono e/o devono essere svolte in forma autonoma, come ad esempio le
prestazioni strettamente mediche.
Analizzare la
differente autonomia del MC nello svolgimento di tali funzioni è naturalmente
necessario per mettere meglio in evidenza le sue eventuali inadempienze o
colpe, anche ma non solo ad esempio da parte dell'organo di vigilanza.
Ci aiuta in questa
analisi una lettura attenta dell'art. 25, dove vengono di volta in volta
adoperati termini diversi per indicare un diverso grado di coinvolgimento del
MC. La
Tabella
1 (
formato word, 72 kB, ndr) può
essere esemplificativa di queste differenze.
Alcuni aspetti generali della funzione di
vigilanza
La
vigilanza
sulle attività di
sorveglianza
sanitaria presenta da sempre una particolare difficoltà per i servizi di
prevenzione. Richiede infatti un approccio non solo tecnico e relazionale ma
anche epidemiologico. Come è noto la sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo
in presenza di rischi previsti esplicitamente dalle norme ed è esercitata da un
consulente sui generis del DDL, per il quale, data la sua particolare
professionalità , sono previsti obblighi e sanzioni. Ma prima di affrontare il
problema nei suoi dettagli occorre delineare alcuni aspetti generali della
funzione di vigilanza, per capirne gli scopi e i metodi.
Qualche prima
difficoltà la si incontra nella definizione stessa di "vigilanza", ad
esempio non ne troviamo una nell'art. 2 del D.Lgs. 81/08, dedicato appunto alle
definizioni, mentre vi troviamo quella di prevenzione. Sappiamo tuttavia che la
funzione di "vigilanza" sulle condizioni di sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro è attribuita prima di tutto ai soggetti aziendali
deputati e soprattutto al DDL, ai dirigenti e ai preposti e poi ad organismi
esterni . Questi si possono distinguere tra :
a) organismi di
controllo anche periodico con finalità certificative
b) organismi
istituzionali con funzioni ispettive e di controllo (art.13 D.lgs 81/08).
c) organo di
vigilanza, come definito dal D.Lgs. 758/94
In questa
presentazione affrontiamo naturalmente la vigilanza deputata agli organi
istituzionali di controllo e cioè soprattutto alle
ASL
e ai servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro; anche se da un punto di vista
sostanziale i contenuti e gli scopi delle varie forme di vigilanza dovrebbero
essere perfettamente coincidenti, in quanto orientati alla prevenzione, ciò in
pratica si realizza raramente, sia per la diversa impostazione degli uffici e
le loro diverse strategie di intervento, sia per i metodi adottati.
L'Art 13 del
D.Lgs.81/08, più che una descrizione di funzioni è una suddivisione molto
frammentata di "competenze", e lo scopo principale attribuito a
questa funzione è pressoché esclusivamente la verifica dell'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa
specifica attività non esaurisce peraltro o non dovrebbe esaurire tutte le
funzioni dei servizi, essendo la finalità globale del loro intervento quella di
migliorare le condizioni lavorative in termini di prevenzione primaria
(eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi al minimo livello possibile),
promozione di "
buone
prassi", indicazioni di "linee guida", informazione
istituzionale e altro ancora (7), (Tabelle 2,3,4).
Ma anche attenendoci
alla stretta definizione della vigilanza come una attività orientata alla
verifica dell'applicazione della normativa vigente, possiamo intravvedere
almeno alcuni diversi gradi di controllo, esemplificati nella
Tabella
5, ognuno dei quali può richiedere uno specifico intervento professionale e
di approfondimento, secondo le circostanze in cui ci si trova ad operare.
In particolare è
molto rilevante la circostanza entro la quale è inquadrata l'azione di
vigilanza, se cioè si tratti di un intervento estemporaneo per una segnalazione
o denuncia, oppure sia svolta nell'ambito di una inchiesta giudiziaria, o
ancora nell'ambito di un intervento programmato o piano mirato e così via.
Diversi infatti possono essere i comportamenti e gli orientamenti operativi dei
diversi soggetti coinvolti.
Modalità di svolgimento delle attività di
vigilanza
La vigilanza sulla
sorveglianza sanitaria e il MC intesa come una fase di un intervento mirato
alla conoscenza delle condizioni di tutela della salute dei lavoratori, si
svolge in genere nel quadro di una serie di vari altri interventi, come ad
esempio l'informazione e assistenza. L'informazione riguarda la diffusione di
linee guida e l'assistenza può riguardare la sperimentazione dell'applicazione
di buone pratiche, condotta spesso secondo accordi tra parti sociali e
istituzioni. Nel momento del controllo, in genere programmato sulla base di
indicazioni nazionali o regionali, si procede con la verifica di ogni
adempimento da parte di tutti i soggetti obbligati e quindi anche del MC,
assumendo dagli stessi tutte le informazioni necessarie e raccogliendo la
documentazione.
Nel caso di
inchieste giudiziarie si raccolgono informazioni dai lavoratori e dagli altri
soggetti aziendali al fine di accertare eventuali inadempienze o veri e propri
reati. La responsabilità del MC va ricercata seguendo il canovaccio dei suoi
obblighi, come previsto principalmente dall'art. 25, ma anche da altre norme
specifiche per rischio.
Come si accerta
dunque una avvenuta
collaborazione
del MC con il DDL nella valutazione dei rischi? Innanzitutto ad esempio
verificando la documentazione aziendale. Un DVR non sottoscritto dal MC e che
non contenga le indicazioni sui risultati degli accertamenti sanitari e del
monitoraggio biologico è un documento incompleto e non accettabile, di cui sarÃ
data responsabilità al datore di lavoro. Ma anche il MC potrebbe non avere
svolto bene il suo ruolo non partecipando alla VDR pur essendo stato coinvolto
dal SPP o dal DDL.
Si procede poi
accertando che abbia fatto il sopralluogo e annotato e comunicato le sue
eventuali osservazioni al DDL e al RSPP, meglio se per iscritto; accertando che
abbia comunicato i risultati della SS almeno con una relazione annuale,
indicando eventuali misure di miglioramento delle condizioni di lavoro. Questa
relazione deve far parte del DVR, se non c'è ma il MC la ha presentata è chiaro
che non funziona il sistema di comunicazione e relazione aziendale.
Proseguendo
nell'approfondimento si potrà valutare la corrispondenza tra quanto è riportato
nella VDR e quanto nel protocollo sanitario proposto dal MC. Eventuali
incongruenze sono ancora indice per lo meno di una insufficiente comunicazione
tra le figure aziendali e l'accertamento della responsabilità richiede ancora
un approfondimento sia documentale che eventualmente testimoniale.
Infine tutto può
essere formalmente coerente, ma di fatto non corrispondente alla reale
situazione di rischio. Se l'organo di vigilanza ha un simile sospetto deve
procedere a far ripetere le valutazioni di rischio e di esposizione e potrebbe
anche procedere a modificare il protocollo sanitario con provvedimento motivato
e anche ad eseguire direttamente gli accertamenti sui lavoratori.
Altri aspetti della
vigilanza nei confronti dell'operato del MC riguardano la qualità delle
prestazioni, la tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio, la loro
completezza in riferimento alla caratterizzazione dell'esposizione, alla
verifica di ipersuscettibilità , alla espressione del giudizio di idoneità e
alla informazione dei lavoratori. Ciascuno di questi aspetti deve essere
affrontato procedendo all'esame dei documenti e valutando l'operato del MC,
dapprima in una forma di audit, seguendo se possibile linee guida per i vari
aspetti dei rischi esaminati e successivamente contestando, irregolarità o vere
e proprie inadempienze formali o sostanziali.
Il problema quindi
della vigilanza su questa materia è che bisogna aver chiaro quale risultato ci
si aspetta dalle azioni di sorveglianza sanitaria, quale grado di
approfondimento si voglia dare all'azione di controllo e quali cambiamenti e
miglioramenti si possano indurre con queste azioni. Molto spesso ci si può
trovare di fronte ad una scarsa qualità delle documentazioni, la cui
accuratezza richiede peraltro molto tempo ed una consolidata abitudine al
lavoro multidisciplinare e alla consultazione dei lavoratori da parte dei
soggetti aziendali. L'intervento della vigilanza in questo senso potrà mettere
in evidenza le carenze del sistema di gestione della sicurezza e riscontrare
formali inadempienze a carico dei soggetti responsabili, compreso il MC.
Da parte dei servizi
un intervento in questo campo richiede la messa in gioco di varie competenze
professionali, secondo il grado di approfondimento necessario dalla fase di
riscontro documentale fino a quella del controllo di qualità e risultato della
sorveglianza sanitaria. E' quindi necessario coinvolgere tutte le figure
professionali, da quella del tecnico della prevenzione a quella del medico del
lavoro e dell'igienista industriale. Questo tipo di interventi comporta
anch'esso una consolidata abitudine al lavoro multidisciplinare e soprattutto
programmato e finalizzato al raggiungimento di un obiettivo concreto di salute.
Peraltro le risorse
necessarie sono spesso mancanti nei servizi territoriali e le varie fasi della
vigilanza, così come le abbiamo delineate richiedono la collaborazione di
strutture esterne, come i centri regionali o di area vasta, con le conseguenti
complicazioni organizzative.
In generale la
situazione attuale, legata anche alla crisi economica che investe anche i
servizi e non solo le imprese, consente raramente di raggiungere questi
obiettivi. La situazione più comune è un esercizio della vigilanza svolto
prevalentemente sugli aspetti formali e non sostanziali, spesso solo su casi
individuali a motivo di ricorsi sui giudizi di idoneità e meno frequentemente
su aspetti a carattere collettivo che richiedono una valutazione
epidemiologica.
Infine appaiono in
questo contesto abbastanza contradditori la figura e il ruolo del RSPP,
investito di fatto di una delega sostanziale e riconosciuta nel processo di
VDR, ma allo stesso tempo assente al tavolo delle responsabilità .
Elementi caratterizzanti le azioni di
vigilanza sulla sorveglianza sanitaria e il medico competente
Aspetti formali:
acquisizione degli atti documentali ; durante questa fase si possono mettere in
evidenza inadempienze di carattere formale, la data, le firme dei vari
soggetti, la forma e il metodo utilizzato nella documentazione, la coerenza dei
dati raccolti, la completezza delle informazioni necessarie, la correttezza dei
riferimenti normativi etc. Il risultato di questa fase può essere il riscontro
di inadempienze appunto solo formali, quali ad esempio un documento non firmato
e senza una data certa, la mancata identificazione dei pericoli o altro.
Aspetti documentali
La valutazione della
documentazione esaminata richiede approfondimenti e un attento esame degli
atti. Questo esame può mettere in evidenza carenze strutturali, come ad esempio
la incompleta valutazione dei rischi, la incongruenza delle relazioni sanitarie
e del protocollo sanitario con la qualità e i livelli di rischio, la mancanza o
incongruenza delle misure di prevenzione e protezione rispetto ai rischi
evidenziati e cosi via.
Solo in alcuni casi,
in particolare nel caso di mancata o incompleta VDR si può di fatto accertare
una ipotesi di reato senza procedere ad ulteriori accertamenti.
Per altre situazioni
che non richiedono un adempimento documentale esplicitamente richiamato dalle
norme occorre procedere alle valutazioni di merito.
Aspetti di merito
Tutti gli aspetti
relazionali, che non possono o non è previsto che siano documentati con un atto
formale richiedono un intervento approfondito, a volte anche con ricerca di
testimonianze. Un esempio può essere l'accertamento della effettiva
partecipazione del MC alla VDR. Si è fatto parte attiva sollecitando il RSPP o
il
DDL
a dargli la possibilità di intervenire nei momenti rilevanti per un esame
congiunto dei luoghi e delle mansioni? Il DDL e il RSPP lo hanno effettivamente
coinvolto e ascoltato? Come possono essere dimostrati i relativi comportamenti?
Attraverso una ulteriore formalizzazione di atti o attraverso un esame dei
risultati ottenuti? In generale si tende verso la prima ipotesi, richiedendo ai
vari soggetti di lasciare una traccia scritta di ogni loro
intervento/coinvolgimento.
Un altro esempio è
l'accertamento della avvenuta informazione/formazione dei lavoratori: basta per
accertarne la reale consistenza ed efficacia una firma su un verbale di
consegna?
Ancora, tutti gli
aspetti di valutazione e caratterizzazione dell'esposizione a sostanze
pericolose richiederebbero sempre accertamenti di merito di fronte ad esempio
alla comparsa di malesseri o disagi o di fronte addirittura alla
inconsapevolezza dei lavoratori rispetto al pericolo e al rischio. Ci si può
accontentare delle diciture di rischio irrilevante e poi constatare che il
protocollo sanitario prevede una specifica sorveglianza sanitaria? In questi
casi occorre procedere a ulteriori approfondimenti valutando la qualità e i
metodi utilizzati per la valutazione dell'esposizione e talora andando ad
esaminare le cartelle sanitarie e di rischio.
Se ci sono
incongruenze non spiegate bisogna incontrare i vari soggetti aziendali compresi
i RLS per capire meglio la situazione, individuare le eventuali inadempienze,
le responsabilità e le indicazioni da impartire con le prescrizioni.
Concludendo
La vigilanza sulle
attività di sorveglianza sanitaria (intesa come definita all'articolo 2) e
sull'operato del MC richiede una serie di interventi, che spesso non possono
fermarsi ai soli aspetti formali ma dovrebbero essere orientati a capire
l'effettiva rilevanza, coerenza ed efficacia anche nel lungo periodo del
sistema aziendale ai fini della tutela e promozione della salute.
Un intervento
adeguato richiede dunque una programmazione e pianificazione per portare a
risultati apprezzabili sotto l'aspetto delle conoscenze, anche epidemiologiche,
sulla diffusione dei rischi e danni da lavoro e soprattutto sotto l'aspetto del
miglioramento, riconoscibile nel tempo, delle condizioni di lavoro.
Se questa azione di
vigilanza non è svolta in un quadro di condivisione di metodo tra soggetti
aziendali e soggetti pubblici di controllo, rischia comunque di essere
aggravata da ulteriori adempimenti formali e vanificata nello scopo ultimo che
è appunto costituito dal benessere psicofisico dei lavoratori nell'esercizio
delle proprie mansioni.
Anna Maria Loi, Medico del Lavoro, GiÃ
Direttore del Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, ASL
n. 6 Regione Toscana
Bibliografia/Sitologia
1. D.lgs.81/08,
integrato dal D.lgs.106/09.
5. Il ruolo del
medico competente nella valutazione del rischio. Ramistella, E, et al. s.l. : G
Ital Med Lav Erg 2006; 28:3, 286-290.
6. DAI DPR DEGLI
ANNI '50 AL TU 81/08: LINEE FONDAMENTALI. Deidda, Beniamino. s.l. : Ambiente e
Lavoro nn. 1-2/2010.
7. La funzione del
Medico del Lavoro nei servizi pubblici di prevenzione oggi. Loi, AM et al. s.l.
: 70° Congresso Nazionale SIMLII, Roma 2007.