In particolare il
Testo Unico sulla sicurezza del lavoro - il
Decreto legislativo 81/2008 - che recepisce riguardo ai
campi elettromagnetici la direttiva Euratom di riferimento, “utilizza un tecnicismo normativo di non immediata comprensione, finalizzato al rinvio dell’applicazione delle relative disposizioni”.
Se da un lato l’articolo 212 del capo IV del Titolo VIII stabilisce che il settore della
risonanza magnetica “usufruisce di una proroga di due anni durante i quali il Ministero della Salute dovrà elaborare Linee Guida per l’applicazione dei limiti di esposizione introdotti a tale scenario, dall’altro l’articolo 306 sancisce che le disposizioni di tutto il capo IV titolo VIII entreranno in vigore solo alla data limite di recepimento per gli stati membri della Direttiva Euratom di riferimento (Dir 2004/40) che, proprio la settimana precedente a quella della pubblicazione del
Testo Unico in Gazzetta Ufficiale, è stata procrastinata al 30 aprile 2012”.
L’
obiettivo di questo lavoro non è quello di definire, ma solo di “
ipotizzare un ragionevole percorso di valutazione del rischio per i lavoratori, che si basi sui nuovi limiti previsti dal D.lgs 81/08, e che prenda in esame lo scenario della
Risonanza Magnetica ad alto campo”.
Infatti “si ritiene che, all’interno di tale
valutazione, debbano essere valutate le interazioni tra operatore e campo magnetico nelle varie condizioni di lavoro, in modo da correlarle con i limiti di esposizione”.
Questo permette di identificare eventuali “accorgimenti e misure di cautela, che modifichino il comportamento degli operatori al fine di una opportuna riduzione del livello di rischio”.
Lo studio ha infatti evidenziato alcuni aspetti da prendere in considerazione.
In particolare “i movimenti di un operatore, immerso in un gradiente di campo magnetico, generano delle correnti indotte che devono essere attentamente valutate”.
In un caso specifico analizzato, quello di un tomografo ad alto campo (4 T), si è osservato che, “sebbene nella pratica quotidiana sembra che vi sia un superamento dei limiti in termini di densità di corrente indotta, i valori di esposizione possono comunque essere ridotti al di sotto di tali limiti nel caso di adozione, da parte degli operatori, di opportune regole di comportamento quali velocità di movimento e tempo di occupazione delle diverse zone di rischio, sulla cui effettiva applicabilità saranno comunque necessari ulteriori approfondimenti”.
Inoltre come per le radiazioni ionizzanti esistono regole che gli addetti ai lavori conoscono (“la distanza, il tempo e le schermature, da valutare attentamente alla luce del tipo di sorgente, tipo di radiazione emessa, attività, geometria ecc.”) “analogamente una
macchina RM deve essere caratterizzata per quella che è la distribuzione del gradiente nello spazio circostante, la sua intensità, il suo andamento ecc.”.
E nel caso della
Risonanza Magnetica è “l’
Esperto Responsabile la figura professionale che, in considerazione delle problematiche sopra introdotte, nonché per le misure risolutive che al riguardo avrà inteso individuare, risulterà di importanza fortemente strategica per realizzare, anche nel settore della Risonanza Magnetica, gli obiettivi che il D.lgs 81/08 così chiaramente definisce”.