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Anno 12 - numero 2396 di giovedì 13 maggio 2010

La sorveglianza del preposto in materia di DPI


Quali sono gli obblighi e le responsabilità dei preposti in materia di dispositivi di protezione individuale? Seconda parte. Un approfondimento a cura di A. Guardavilla.

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Obblighi e responsabilità di datore di lavoro, dirigenti e preposti in materia di dispositivi di protezione individuale.

A cura di Anna Guardavilla.

La prima parte “Quali sono gli obblighi e le responsabilità di datore di lavoro e dirigenti in materia di dispositivi di protezione individuale?

Passando a considerare la figura del preposto, la Suprema Corte sottolinea che, non avendo questi un potere gestionale, a differenza del datore di lavoro e del dirigente, “in tema di infortuni sul lavoro, il preposto (nella specie: caposquadra), anche se ricompreso tra i destinatari delle norme antinfortunistiche ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.  27 aprile 1955 n. 547, ha mansioni normalmente limitate alla mera sorveglianza sull’andamento dell’attività lavorativa, sicché la sua esistenza – salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli (con pienezza di poteri ed autonomia decisionale) e di una sua particolare competenza tecnica in campo antinfortunistico – non comporta affatto il trasferimento in capo a lui degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro neppure in maniera esclusiva quando l’impresa sia di modestissime dimensioni) soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.
 


Ne consegue che una responsabilità del preposto è inconcepibile allorché l’infortunio sia dipeso non da omessa o da insufficiente vigilanza nel senso suddetto, bensì dalla mancanza degli strumenti, misure, cautele e accorgimenti antinfortunistici la cui predisposizione ed attuazione spetta soltanto al datore di lavoro o al soggetto specificamente competente cui quest’ultimo abbia conferito apposita ed espressa delega.”[1]  
 
Vediamo a mò di esempio l’applicazione che la Suprema Corte ha fatto dei principi che regolano la distribuzione degli oneri prevenzionali tra datore di lavoro e preposto in materia di DPI in una sentenza del 2006: “Al lavoratore era stato ordinato dal caposquadra di trarre dei cunei da un’asse di legno, operazione che necessita dello spingi pezzo onde impedire lesioni alle mani.
Si tratta di una dotazione obbligatoria che va fornita dal datore di lavoro, ma l’imputato non ha sollevato obiezioni circa la possibilità di disporre di tale strumento.
Trattandosi di un’operazione espressamente ordinata dal preposto il controllo della stessa era di sua competenza e se vi fosse stata una qualche difficoltà nel reperimento dello spingi pezzo avrebbe dovuto preoccuparsene o sospendere l’operazione stessa, essendo suo compito quello di fornire ai lavoratori i mezzi di protezione o di farne richiesta al datore di lavoro ed al responsabile del piano di sicurezza, quantomeno nell’ambito delle attività lavorative di sua competenza.
Non può, pertanto sfuggire alle sue responsabilità il soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche. In caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa, essendo impossibile per chi non si trovi sul posto di lavoro effettuare tale controllo che costituisce una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni.”
(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, sentenza 21 aprile 2006, n. 14192).


E ancora, in merito alla natura dell’obbligo a carico del preposto la stessa sentenza precisa che “con il termine “sovrintendere”, secondo il concorde orientamento della dottrina e della giurisprudenza, si indica l’attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza.
Non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare quelle predisposte da altri, intervenendo con le proprie direttive ad impartire le cautele da osservare.
Con l’articolo 90 del Decreto Legislativo 626/94, così come modificato dal Decreto Legislativo 242/96 [e ciò vale ancor di più con l’art. 56 del D.Lgs. 81/08, n.d.r.] è stato ampliato il precetto prevenzionale diretto al preposto, ma perché possa essere chiamato a risponderne in concreto occorre che utilizzando il criterio guida dell’effettività egli abbia in concreto il potere di intervenire nei compiti precettati, per cui l’area della sua responsabilità viene circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente dalle più ampie indicazioni normative”.

Vediamo un altro caso di recente applicazione di tali principi da parte della Suprema Corte, in Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 13 novembre 2008 – dep. 15 dicembre 2008 n. 29323

In questa sentenza, avente ad oggetto un infortunio occorso ad un lavoratore con mansioni di caposquadra nell’ambito dell’esecuzione di lavori in appalto, la Suprema Corte è investita della seguente questione di diritto: “a chi, nella scala gerarchica delle responsabilità, competa la scelta delle modalità esecutive e dei mezzi di protezione per la singola operazione lavorativa”.
Nella fattispecie, il caposquadra M.B. si era recato con la sua squadra in un condominio per porre in opera, su appalto di una società di telefonia, dei cavi coassiali da far passare in canaline già collocate in precedenza, da un’altra squadra, sulle pareti interne di una intercapedine (più propriamente un cavedio), che correva a lato dell’edificio e si sviluppava dal piano strada verso il basso per una profondità di circa 8 metri e di larghezza per circa un metro. Sulle pareti di questa intercapedine correvano vari tubi e sporgevano travi in cemento.
L’operaio G.S., che si stava occupando di far passare i cavi nelle canaline, accortosi che i cavi non scorrevano più, decideva di scendere per verificare dove fosse l’ostacolo, appoggiandosi con i piedi sulle travi e sui tubi posti sulle pareti interne dell’intercapedine, e riscontrava così la presenza di una grata che sezionava in senso verticale l’intercapedine, in prossimità della quale la canalina era aperta con conseguente fuoriuscita del cavo e necessità di intervenire manualmente.
A quel punto l’operaio manovrava per andare ad avvisare il caposquadra B. della necessità di usare le scale, di cui la squadra era fornita; ma nel frattempo il B., avvisato da un altro operaio della interruzione della posa, si era a sua volta avventurato all’interno dell’intercapedine usando come camminamento travi e tubi e, giunto in prossimità dello sbarramento, aveva posto i piedi su un asse che congiungeva due travi in cemento, il quale, essendo marcio, aveva ceduto facendolo precipitare per circa 7 metri.
Il caposquadra B chiedeva così al suo datore di lavoro il danno differenziale, cioè la differenza tra l’ammontare del danno calcolato sulla base di criteri civilistici e quello riconosciuto dall’INAIL.
La sua domanda veniva rigettata sia in primo grado che dalla Corte d’Appello. Il lavoratore proponeva così - ma senza successo - ricorso in Cassazione.

Tra le circostanze cui la Cassazione aveva dato rilevanza, ai fini del rigetto della domanda, vi era la seguente: “L’uso delle scale e delle cinture di sicurezza per lavori quali quelli che dovevano essere svolti da B. e dalla sua squadra era assolutamente obbligatorio per disposizione aziendale e tali misure di sicurezza (scale e cinture di sicurezza) erano a disposizione degli operai, nel furgone in dotazione alla squadra.”
Seguendo un ordine logico che tiene conto del criterio delle rispettive attribuzioni e competenze che fanno capo al datore di lavoro (impostazione del sistema e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione), al dirigente (organizzazione) e al preposto (coordinamento, controllo e vigilanza sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa), la Corte qui ha verificato anzitutto che non sia stato violato da parte del datore di lavoro l’obbligo di predisporre le misure e dotarne i lavoratori, rimasto inadempiuto il quale le violazioni da parte degli altri soggetti (ad es. del preposto) potrebbero (a seconda del caso specifico) essere giustificabili.

Si tenga conto, in ultimo, che l’obbligo di esigere l’uso dei dispositivi di sicurezza consiste non solo nell’ordine continuo di sicurezza ma anche, all’occorrenza, nella effettiva irrogazione di sanzioni disciplinari; la giurisprudenza ha affermato a questo proposito che il datore di lavoro è responsabile dell’inosservanza della normativa antinfortunistica quando si sia limitato ad irrogare una sanzione pecuniaria anziché una più grave sanzione, nonostante a seguito della sanzione pecuniaria il lavoratore abbia continuato a rifiutare di adottare le misure di sicurezza.

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Anna Guardavilla - Approfondimenti - Obblighi e responsabilità di datore di lavoro, dirigenti e preposti in materia di dispositivi di protezione individuale.








[1] Cass. Sez. IV, sent. 9592 del 14.9.91 (ud.5.3.1991).



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