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Anno 12 - numero 2396 di giovedì 13 maggio 2010
La sorveglianza del preposto in materia di DPI Quali sono gli obblighi e le responsabilità dei preposti in materia di dispositivi di protezione individuale? Seconda parte. Un approfondimento a cura di A. Guardavilla.
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Obblighi e responsabilità di datore di lavoro, dirigenti e preposti in materia
di dispositivi di protezione individuale.
A cura di Anna Guardavilla.
La prima parte “Quali
sono gli obblighi e le responsabilità di datore di lavoro e dirigenti in
materia di dispositivi di protezione individuale?”
Passando a considerare la figura del preposto,
la
Suprema Corte sottolinea che, non avendo questi un potere
gestionale, a differenza del datore di lavoro e del dirigente, “in tema di
infortuni sul lavoro, il preposto (nella specie: caposquadra), anche se
ricompreso tra i destinatari delle norme antinfortunistiche ai sensi dell’art.
4 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, ha mansioni normalmente limitate alla mera
sorveglianza sull’andamento dell’attività lavorativa, sicché la sua esistenza –
salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega
espressamente e formalmente conferitagli (con pienezza di poteri ed autonomia
decisionale) e di una sua particolare competenza tecnica in campo
antinfortunistico – non comporta affatto il trasferimento in capo a lui degli
obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo
carico (peraltro neppure in maniera esclusiva quando l’impresa sia di modestissime
dimensioni) soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le
misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e
si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.
Ne
consegue che una responsabilità del preposto è inconcepibile allorché
l’infortunio sia dipeso non da omessa o da insufficiente vigilanza
nel senso suddetto, bensì dalla mancanza degli strumenti, misure,
cautele e
accorgimenti antinfortunistici la cui predisposizione ed attuazione
spetta
soltanto al datore di lavoro o al soggetto specificamente competente cui
quest’ultimo abbia conferito apposita ed espressa delega.”[1]
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Vediamo
a mò di esempio
l’applicazione che la
Suprema Corte ha fatto dei principi che regolano la
distribuzione degli oneri prevenzionali tra datore di lavoro e preposto in
materia di DPI in una sentenza del 2006: “Al lavoratore era stato
ordinato
dal caposquadra di trarre dei cunei da un’asse di legno, operazione che
necessita dello spingi pezzo onde impedire lesioni alle mani.
Si tratta di una dotazione obbligatoria che va fornita dal datore di
lavoro, ma
l’imputato non ha sollevato obiezioni circa la possibilità di disporre
di tale
strumento.
Trattandosi di un’operazione espressamente ordinata dal preposto il
controllo
della stessa era di sua competenza e se vi fosse stata una qualche
difficoltà
nel reperimento dello spingi pezzo avrebbe dovuto preoccuparsene o
sospendere
l’operazione stessa, essendo suo compito quello di fornire ai lavoratori
i
mezzi di protezione o di farne richiesta al datore di lavoro ed al
responsabile
del piano di sicurezza, quantomeno nell’ambito delle attività lavorative
di sua
competenza.
Non può, pertanto sfuggire alle sue responsabilità il soggetto che
avendo il
potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia
compiuto
secondo le norme antinfortunistiche. In caso contrario verrebbe meno un
anello
della catena organizzativa, essendo impossibile per chi non si trovi sul
posto
di lavoro effettuare tale controllo che costituisce una delle attività
più
importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni.” (Corte
di Cassazione - Sezione Quarta Penale, sentenza
21 aprile 2006, n. 14192).
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E ancora, in merito alla natura dell’obbligo a carico del
preposto
la stessa sentenza precisa che “con il termine “sovrintendere”, secondo il concorde orientamento della dottrina e
della giurisprudenza, si indica l’attività
rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire
che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza.
Non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare
quelle
predisposte da altri, intervenendo con le proprie direttive ad impartire
le
cautele da osservare.
Con l’articolo 90 del Decreto
Legislativo 626/94, così come modificato dal Decreto Legislativo 242/96
[e ciò
vale ancor di più con l’art. 56 del D.Lgs.
81/08, n.d.r.] è stato ampliato il precetto prevenzionale diretto al
preposto, ma perché possa essere chiamato a risponderne in concreto
occorre che
utilizzando il criterio guida dell’effettività egli abbia in concreto il
potere
di intervenire nei compiti precettati, per cui l’area della
sua responsabilità viene circoscritta dagli effettivi
poteri a lui spettanti, indipendentemente dalle più ampie indicazioni
normative”.
In questa sentenza, avente ad oggetto un infortunio occorso ad un
lavoratore
con mansioni di caposquadra nell’ambito dell’esecuzione di lavori in appalto,
la Suprema Corte è investita della
seguente questione di diritto: “a chi, nella scala gerarchica delle
responsabilità, competa la scelta delle modalità esecutive e dei mezzi
di
protezione per la singola operazione lavorativa”.
Nella fattispecie, il caposquadra M.B. si era recato con la
sua squadra in un condominio
per porre in opera, su appalto di una società di telefonia, dei cavi
coassiali
da far passare in canaline già collocate in precedenza, da un’altra
squadra,
sulle pareti interne di una intercapedine (più propriamente un cavedio),
che
correva a lato dell’edificio e si sviluppava dal piano strada verso il
basso
per una profondità di circa 8 metri e di larghezza per circa
un metro. Sulle pareti di
questa intercapedine correvano vari tubi e sporgevano travi in cemento.
L’operaio G.S., che si stava occupando di far passare i cavi nelle
canaline,
accortosi che i cavi non scorrevano più, decideva di scendere per
verificare
dove fosse l’ostacolo, appoggiandosi con i piedi sulle travi e sui tubi
posti
sulle pareti interne dell’intercapedine, e riscontrava così la presenza
di una
grata che sezionava in senso verticale l’intercapedine, in prossimità
della
quale la canalina era aperta con conseguente fuoriuscita del cavo e
necessità
di intervenire manualmente.
A quel punto l’operaio manovrava per andare ad avvisare il caposquadra
B. della
necessità di usare le scale, di cui la squadra era fornita; ma nel
frattempo il
B., avvisato da un altro operaio della interruzione della posa, si era a
sua
volta avventurato all’interno dell’intercapedine usando come
camminamento travi
e tubi e, giunto in prossimità dello sbarramento, aveva posto i piedi su
un
asse che congiungeva due travi in cemento, il quale, essendo marcio,
aveva
ceduto facendolo precipitare per circa 7 metri.
Il caposquadra B chiedeva così al suo datore di lavoro il danno
differenziale,
cioè la differenza tra l’ammontare del danno calcolato sulla base di
criteri
civilistici e quello riconosciuto dall’INAIL.
La sua domanda veniva rigettata sia in primo grado che dalla Corte
d’Appello.
Il lavoratore proponeva così - ma senza successo - ricorso in
Cassazione.
Tra le circostanze cui la Cassazione aveva dato
rilevanza, ai fini del rigetto della
domanda, vi era la seguente: “L’uso delle scale e delle cinture di
sicurezza per lavori quali quelli che dovevano essere svolti da B. e
dalla
sua squadra era assolutamente obbligatorio per disposizione aziendale e
tali
misure di sicurezza (scale e cinture di sicurezza) erano a disposizione
degli
operai, nel furgone in dotazione alla squadra.”
Seguendo un ordine logico che tiene conto del criterio delle rispettive
attribuzioni
e competenze che fanno capo al datore di lavoro (impostazione
del sistema e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione),
al
dirigente (organizzazione) e al preposto (coordinamento, controllo e
vigilanza
sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa), la Corte qui ha verificato anzitutto che non sia stato
violato da parte del datore di lavoro l’obbligo di predisporre le misure
e
dotarne i lavoratori, rimasto inadempiuto il quale le violazioni da
parte degli
altri soggetti (ad es. del preposto) potrebbero (a seconda del
caso
specifico) essere giustificabili.
Si tenga conto, in ultimo, che l’obbligo di esigere l’uso dei dispositivi
di
sicurezza consiste non solo nell’ordine continuo di sicurezza ma
anche,
all’occorrenza, nella effettiva irrogazione di sanzioni disciplinari;
la
giurisprudenza ha affermato a questo proposito che il datore di lavoro è
responsabile
dell’inosservanza della normativa antinfortunistica quando si sia
limitato ad
irrogare una sanzione pecuniaria anziché una più grave sanzione,
nonostante a
seguito della sanzione pecuniaria il lavoratore abbia continuato a
rifiutare di
adottare le misure di sicurezza.
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Anna
Guardavilla
- Approfondimenti - Obblighi e responsabilità di datore di lavoro,
dirigenti e preposti in materia di dispositivi di protezione
individuale.
[1] Cass. Sez. IV,
sent. 9592 del 14.9.91
(ud.5.3.1991).
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