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Anno 12 - numero 2383 di lunedì 26 aprile 2010
La responsabilita' del datore di lavoro per le macchine marcate CE La Cassazione: la marcatura “CE” di conformità serve attestare la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza ma non esonera il datore di lavoro dal rispetto delle norme di prevenzione. A cura di G. Porreca.
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Cassazione
Sezione IV Penale - Sentenza n. 36889 del 22 settembre 2009 (u. p. 22/5/2009) - Pres. Campanato – Est. Zecca – P.M. (Diff.)
Cedrangolo – Ric. I. I.
Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).
Le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Cassazione in questa sentenza confermano un principio ormai
abbastanza consolidato nell’ambito della giurisprudenza di settore e
applicabile nel campo della sicurezza delle macchine e delle attrezzature
di lavoro. La marcatura di conformità “CE”, della quale sono dotate le macchine
ed attrezzature di lavoro, servono a rendere conformi alla legge la loro
produzione, il loro commercio e la loro concessione in uso e ad attestare la
loro rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S.) previsti dai
regolamenti e dalla legislazione vigente ma non esonerano assolutamente il
datore di lavoro utente dal rispetto delle norme in materia di prevenzione
degli infortuni.
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Il fatto e l’iter giudiziario
La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di condanna
pronunziata in primo grado dal Tribunale nei confronti di un datore di
lavoro
per il delitto di lesioni subite da un lavoratore a seguito della caduta
dello
stesso da una scala fissa, installata su di un automezzo per salire su
di esso,
con specifica contestazione di violazione di norme antinfortunistiche,
ha
rideterminato la pena irrogata all’imputato riducendola ad euro 200,00
di multa
rispetto alla condanna a mesi due di reclusione convertiti in euro
2.280,00 di
multa inflitta dal giudice di primo grado.
Il ricorso e la decisione della Corte di
Cassazione.
Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione contro il
provvedimento della Corte di Appello ed ha chiesto l'annullamento dello
stesso denunziando una erronea applicazione dell’articolo
374, comma 2, del D. P. R. n. 547/1955 e della direttiva macchine
89/392/Cee
recepita con D. P. R. n. 459/1996 nonché per mancanza di motivazione in
ordine
alla esistenza di un vincolo di causalità tra l’evento dannoso e
l’assunta
violazione del citato articolo 374. Faceva notare, altresì, l’imputato
che la scala
fissa installata sull'automezzo, che il lavoratore infortunato doveva
ispezionare,
era in dotazione dell'automezzo stesso e fornita dalla casa costruttrice
ed
inoltre che l’automezzo era risultato conforme alla normativa Cee come
da
documentazione depositata nel corso del processo e dal marchio apposto
su di
esso in conformità delle disposizioni di legge.
La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso perché ritenuto
infondato
ed ha confermata la condanna dell’imputato. La stessa ha fatto osservare
che
l’infortunio era da addebitare al datore di lavoro in quanto si era
verificato
per la carenza di presidi adeguati affinché il lavoratore potesse
raggiungere
in sicurezza la scaletta dell'autocarro posta ad un livello elevato
rispetto al
suolo e che non aveva alcuna importanza che il mezzo stesso fosse
risultato conforme
alla
normativa CE. L'accesso alla scala, infatti, che aveva il primo
piolo
posto all’altezza di un metro dal suolo, richiedeva una anomala manovra
di
arrampicamento del lavoratore sul copertone e sul parafango del camion
ed è nel
corso di tale movimento che il lavoratore subiva uno sbilanciamento.
Giustamente,
quindi, era stato individuato un nesso causale tra l’evento dannoso e la
violazione
dell’articolo 374, comma 2, del D. P. R. n. 547/1955.
“I marchi di conformità”, ha
sostenuto inoltre la Sez.IV nella propria sentenza, "limitano la loro efficacia Decreto
Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ex articolo 6 (e articolo 36) a
rendere
lecita la produzione il commercio, e la concessione in uso delle
macchine che
caratterizzate dal marchio risultano essere rispondenti ai requisiti
essenziali
di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti,
ma la dotazione di tali marchi non da ingresso ad esonero dalle norme
generali
del codice penale come è specificamente fatto chiaro anche dal testo del
Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 35, comma 3,
lettera b)
e articolo 37. In particolare la conformità a
determinate specifiche non esclude che un mezzo qualificato conforme sia
utilizzato con modalità che risultano fonte di pericolo e di danno per
la
sicurezza e la salute del lavoratore come è accaduto nel caso concreto
secondo
la espressa motivazione ragionevolmente sviluppata sul punto dalla
sentenza
impugnata”.
Corte
di
Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 36889 del 22 settembre
2009
- (u. p. 22/5/2009) - Pres. Campanato – Est. Zecca – P.M. (Diff.)
Cedrangolo – Ric. I. I. - La marcatura “CE” di conformita’ serve a
rendere leciti la produzione ed il commercio delle macchine e ad
attestare la
loro rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza ma non esonerano
il
datore di lavoro dal rispetto delle norme di prevenzione.
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