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Anno 12 - numero 2314 di lunedì 18 gennaio 2010

La nomina del responsabile dei lavori


Chiarimento del Ministero del Lavoro circa i criteri di nomina del Responsabile dei Lavori, art. 89, D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

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Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa la nomina del responsabile dei lavori, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.

Secondo quali criteri avviene la nomina del Responsabile dei lavori nel cantiere?
A parere dello scrivente occorre tener presente che, in base all’art. 89 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008, la figura del responsabile dei lavori nel cantiere è quella di un soggetto solo eventualmente presente nel cantiere, essendo il committente - così come affermato, oltre che dal dato normativo, anche da numerose pronunce giurisprudenziali - il perno attorno al quale ruotano la sicurezza nel cantiere e le relative responsabilità, da cui può essere esonerato soltanto con la nomina di un responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico a questi conferito, così come specificato dall’art. 93, comma 1, “Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori”, ai sensi del quale “il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.



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Ciò che si evince con certezza dal combinato disposto dei citati articoli 89, c. 1, lett. c) e 93, c. 1 è la necessità del conferimento di un incarico formale in cui, ai fini dell’operatività dell’esonero dalle responsabilità del committente, siano specificati con chiarezza i compiti che il committente intende trasferire al responsabile dei lavori; affinché operi, pertanto, il trasferimento al responsabile dei lavori dei compiti di protezione e di salvaguardia che fanno capo al committente, tale incarico deve essere necessariamente, anche se implicitamente, trasfuso in un atto scritto, che precisi la natura e l’estensione dell’incarico e dei compiti affidati.
Non specificando ulteriormente il legislatore la forma e le modalità di conferimento di detto incarico, sembra opportuno in primo luogo distinguere tale istituto dalla delega di funzioni da parte del datore di lavoro di cui all’art. 16 del medesimo testo normativo.

Infatti, sebbene l’istituto di cui sopra sia stato delineato dal legislatore tenendo conto dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di delega di compiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui costituisce pertanto una trasfusione nel diritto positivo, non appare tuttavia possibile, alla luce dei complementari principi di tassatività della fattispecie penale e di certezza del diritto, applicare la disciplina che ne deriva - in mancanza di un espresso riferimento normativo in tal senso - al caso, diverso e distinto, del conferimento di incarico al responsabile dei lavori da parte del committente, stante la non sovrapponibilità della disciplina degli obblighi datoriali a quello degli obblighi del committente.

Pertanto, non essendo applicabile al caso in esame la norma di cui al citato art. 16, occorre inquadrare la questione nel più generale contesto della delega di funzioni in materia presidiata da sanzioni penali, nozione di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che ricorre ogni qual volta il titolare originario di una posizione di garanzia, con atto formale, attribuisce ad altri soggetti determinate funzioni, adempiendo così ai suoi doveri di diligenza per il tramite del soggetto delegato.

Ai sensi di copiosa e ormai risalente giurisprudenza, la delega di funzioni, - nel cui ambito, come si è visto, rientra l’incarico di responsabile dei lavori, - ai fini della propria validità deve presentare determinati requisiti, oggettivi e soggettivi, di validità, che si possono sinteticamente enucleare, oltre che nella forma scritta e nella specificazione puntuale delle attribuzioni e dei compiti del responsabile, risultanti come visto dal combinato disposto degli artt. 89, c. 1, lettera c) e 93, nella tempestività della nomina stessa in relazione agli adempimenti da osservarsi, nella certezza della sua provenienza, nell’attribuzione di autonomi poteri deliberativi, con autonomia decisionale e di gestione ed adeguata disponibilità economica e di mezzi materiali; la stessa deve, inoltre, essere conferita ad un soggetto che abbia capacità e idoneità tecnica sufficienti e da questi accettata.

Stante quanto sopra, si ritiene, conclusivamente, che l’incarico del committente al responsabile dei lavori, pur non essendo pienamente assimilabile alla delega di funzioni da parte del datore di lavoro di cui all’art. 16 D. Lgs. 81/2008, e non dovendo quindi presentare necessariamente i medesimi requisiti, rientra tuttavia nel più generale ambito della delega di funzioni così come elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, della quale deve pertanto presentare i requisiti soggettivi e oggettivi di validità, così come sopra delineati.
 



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