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È finalmente disponibile la
traduzione in italiano della seconda
edizione della “
Guida
all’applicazione della nuova Direttiva macchine 2006/42/CE”, guida che
si rivolge a chiunque debba applicare la nuova Direttiva macchine: costruttori,
importatori e commercianti, ma anche enti notificati, collaboratori di gruppi
di normazione, esperti di prevenzione sul lavoro e tutela dei consumatori,
autorità di
sorveglianza.
Ricordiamo brevemente che la nuova
Direttiva
macchine 2006/42/CE è in vigore dal 29 dicembre del 2009 ed è la base
giuridica per la prima messa in circolazione delle macchine sul mercato interno
europeo. La guida - prodotta dalla
Commissione Europea Imprese
e Industria e arrivata alla
seconda
edizione - serve proprio a garantire un’interpretazione e un’applicazione
unitarie e a fornire delucidazioni su concetti e requisiti in essa trattati.
Come indicato nell’introduzione, questa
seconda edizione è integrata dai
commenti agli
allegati
da III a XI della
direttiva
macchine. Taluni errori segnalati dai lettori sono stati corretti e sono
stati aggiornati i riferimenti e i termini giuridici conformemente con il
trattato di Lisbona.
Inoltre “a seguito di discussioni
con il comparto industriale interessato, sono stati rivisti i commenti concernenti le catene, le funi e
le cinghie per il sollevamento (§44, §330, § 340, §341 e §357) per meglio
chiarire l’applicazione pratica delle relative prescrizioni”.
Vi proponiamo un breve
approfondimento proprio su questi temi rivisti e corretti.
In relazione (
§44) alle
definizioni di catene, funi e cinghie, contenute nell’articolo 2 della
Direttiva, si ricorda che questi prodotti progettati a fini diversi dal sollevamento
non sono disciplinati dalla direttiva macchine in quanto tali. “Tuttavia, le
catene, funi e cinghie progettate, costruite e specificate dal fabbricante per
uso duplice o molteplice, ivi incluso il sollevamento, sono disciplinate dalla
presente
direttiva”.
E poiché catene, funi e cinghie per il sollevamento rientrano nella definizione
di “
macchina”
in senso lato, “i fabbricanti di catene, funi e cinghie per il sollevamento
devono assolvere a tutti gli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 1” della
direttiva.
Inoltre si fa osservare che i
termini “catene, funi e cinghie” identificano i “prodotti immessi sul mercato
dal fabbricante di catene, funi e cinghie sotto forma di bobine, avvolgitori,
rotoli, rocchetti, o fasci di catene, funi o cinghie. Essi possono essere
forniti dal fabbricante di catene, funi o cinghie ai distributori, ai
fabbricanti di
macchine
o accessori di sollevamento o agli utilizzatori”. E il
distributore o utilizzatore “non diviene un fabbricante ai sensi
della direttiva per il solo fatto di aver tagliato singole lunghezze per
incorporarle alle macchine o agli accessori di sollevamento”.
Inoltre nella sezione dell’
Allegato I dedicata ai
requisiti essenziali supplementari di
sicurezza e di tutela della salute per prevenire i pericoli dovuti ad
operazioni di sollevamento, si sottolinea (
§330) che il termine “coefficiente di utilizzazione” è un “concetto
pertinente alla resistenza di componenti portanti delle
macchine
di sollevamento, o degli accessori di sollevamento o di attrezzature
intercambiabili di sollevamento”.
In particolare il coefficiente di utilizzazione di un
componente portante “è il rapporto fra il carico massimo a cui il componente
può essere sottoposto senza rompersi (citati nelle norme armonizzate pertinenti
come la forza di rottura minima del componente) e il carico massimo di
utilizzazione specificato che non dovrebbe essere superato durante l’uso.
Pertanto, ad esempio, un componente con un coefficiente di utilizzazione pari a
5 è un componente la cui forza di rottura minima è 5 volte il suo carico di
utilizzazione massimo”.
Più avanti nella guida (
§340 -
§341), sempre in rapporto a quanto contenuto nell’allegato I (commenti
sui punti 4.1.2.3, e 4.1.2.5) si indica che i
requisiti di pulegge, tamburi, rulli, funi e catene (4.1.2.4) sono
“applicabili a pulegge, tamburi, rulli, funi e catene incorporate nella
macchina
di sollevamento o nelle attrezzature intercambiabili di sollevamento. I
componenti degli accessori di sollevamento sono soggetti ai requisiti specifici
indicati nel punto successivo 4.1.2.5”.
In particolare “i requisiti
definiti nel primo e secondo paragrafo del punto 4.1.2.4, relativi alla compatibilità di pulegge, rulli e
tamburi con le funi o catene con cui devono essere utilizzati, hanno lo scopo
di:
- “garantire che le funi o catene
non siano sottoposte a indebita usura a causa dell’avvolgimento attorno a
pulegge, tamburi o rulli;
- garantire che le funi o catene
non fuoriescano dall’alloggiamento previsto su pulegge, rulli o tamburi attorno
ai quali sono avvolti”.
E i “rapporti dimensionali e la
compatibilità di pulegge, tamburi e rulli da un lato e catene e funi dall’altro
solitamente sono specificati nelle norme
armonizzate pertinenti”.
Inoltre a norma del terzo
paragrafo del punto 4.1.2.4, “in generale, le funi di carico non devono
comportare alcuna impiombatura, a parte quella alle loro estremità.
Tuttavia, la seconda frase del
paragrafo riconosce il caso di talune categorie di
macchine
dotate di funi che necessitano di un’impiombatura, come ad esempio, gli
impianti a fune per il trasporto esclusivo di cose o gru a cavo per la
lavorazione boschiva, che utilizzano lunghe funi progettate per essere
modificate regolarmente secondo le esigenze d’uso o le riparazioni autorizzate”.
Il punto 4.1.2.4 specifica anche che i “
coefficienti d’utilizzazione di funi e
catene devono garantire un adeguato livello di
sicurezza.
Di conseguenza, il dimensionamento di funi e catene deve basarsi sulla
valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante della
macchina
di sollevamento o degli accessori di sollevamento”.
Ricordiamo che il punto 4.1.2.4
indica che:
- “il coefficiente di utilizzazione dell’insieme fune e
terminale è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza.
Questo coefficiente è, in generale, pari a 5;
- il coefficiente di utilizzazione delle catene di
sollevamento è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di
sicurezza. Questo coefficiente è, in generale, pari a 4”.
“Devono applicarsi i coefficienti
d’utilizzazione specificati al punto 4.1.2.4, a meno che non siano specificati
coefficienti d’utilizzazione più appropriati nelle norme armonizzate
pertinenti, o se ciò viene debitamente giustificato dal fascicolo tecnico del
fabbricante”. “L’applicazione di una norma armonizzata pertinente che specifica
tali coefficienti d’utilizzazione alternativi conferisce una presunzione di
conformità al requisito di cui al punto 4.1.2.4”.
L’ultimo paragrafo del punto
4.1.2.4 prescrive poi “che vengano effettuate le
prove per verificare che le catene o funi usate direttamente per il
sollevamento
del carico e i loro terminali abbiano un coefficiente d’utilizzazione
adeguato (per poter applicare un coefficiente è necessario conoscere la forza
di rottura minima della catena o fune in questione).
Nel caso di catene e funi
utilizzate per il sollevamento, “le prove necessarie per stabilire la forza di
rottura minima della catena o fune stessa sono effettuate, di norma, dal
fabbricante della catena o fune e specificate nel relativo attestato”.
Tuttavia, “se il fabbricante della
macchina
di sollevamento o dell’attrezzatura intercambiabile per il sollevamento
fabbrica egli stesso catene, funi o terminali, egli dovrà eseguire o far
eseguire le prove necessarie. I risultati delle prove devono essere inseriti
nel fascicolo tecnico della
macchina
fornito dal fabbricante”.
Infine ricordiamo che (4.1.2.5 )
gli accessori di sollevamento e i relativi
componenti “devono essere dimensionati tenendo conto dei fenomeni di fatica
e di invecchiamento per un numero di cicli di funzionamento conforme alla
durata di vita prevista alle condizioni di funzionamento specificate per
l’applicazione prevista”.
Nell’allegato e nella guida sono
riportati commenti dettagliati in merito ai coefficienti d’utilizzazione e alle
prove correlate per i componenti degli accessori di sollevamento.
Tiziano Menduto