Nota: l'intervento presentato è precedente all'entrata in vigore delle modifiche apportate al decreto legislativo 81/2008 dal decreto legislativo 106/2009, modifiche che segnaliamo nell’articolo e che non cambiano in modo sostanziale le argomentazioni del relatore.
Rispetto ai vari temi trattati riportiamo in particolare la presentazione, chiara e schematica, della
direttiva 1999/92/CE.
La direttiva 1999/92/CE
Il relatore ci ricorda che:
- è una direttiva “rivolta alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”;
- non è una direttiva di prodotto;
- non è una direttiva nuovo approccio;
- è stata recepita in Italia per la prima volta con il D.Lgs 233/03 che modificava la Legge 626;
- il Testo Unico 81/08 sulla sicurezza implementa integralmente la direttiva;
- la filosofia di applicazione dalla legge 626 al T.U. 81/08 non è cambiata;
- ma con il Testo Unico è cambiato il regime sanzionatorio”.
In particolare dove si applica?
Secondo l’articolo 287 del Testo Unico si applica agli ambienti di cui alla definizione dell’articolo 288 e dunque:
- ai luoghi di lavoro con presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, determinate dalla presenza di
polveri combustibili;
- l’atmosfera potenzialmente esplosiva deve essere di dimensioni significative (non trascurabili)”.
Inoltre si applica agli “ambienti oggetto di lavori in sotterraneo ove è presente un'area con
atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente”, ad esempio “cantieri per realizzazioni di gallerie, scavi per metropolitane, scavi di altra natura (archeologico, posa infrastrutture, ecc)”, …
Ricordiamo che il
D.Lgs. 106/2009 ha
parzialmente modificato la definizione contenuta nell’articolo 288 del Testo Unico (in grassetto le modifiche):
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Articolo 288 - Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta.
1-bis. Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è approssimativamente del 21% e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile. |
E dove non si applica?
- “Ai luoghi di lavoro ove siano lavorate sostanze esplosive o chimicamente instabili;
- alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
- ove si faccia uso di apparecchi a gas a norma della direttiva 90/396/CEE;
- ai mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni degli accordi internazionali (ad esempio ADNR, ADR, ICAO, IMO e RID), nonché le direttive della Comunità che attuano detti accordi. Non sono esclusi i veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”.
Gli obblighi del datore di lavoro
Se la natura delle attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere potenzialmente esplosive, il datore di lavoro deve:
- attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Se necessario, le “misure di cui ai punti precedenti possono essere combinate tra loro e integrate con altre misure contro la propagazione delle
esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti”.
I successivi articoli, su cui non ci soffermiamo ulteriormente, sono relativi a:
- obblighi generali (articolo 291);
- coordinamento (articolo 292);
- aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive (articolo 293);
- documento sulla protezione contro le esplosioni (articolo 294);
- informazione e formazione dei lavoratori (articolo 294-bis);
- termini per l'adeguamento (articolo 295);
- verifiche (articolo 296).
Il decreto correttivo
Pensiamo infine di fare cosa gradita ai nostri lettori riportando le
modifiche del
decreto correttivo, il
D.Lgs. 106/2009, al Capo II del Titolo XI
(ad esclusione delle correzioni solo formali).
Intanto è stata aggiunta una frase nel comma 3 dell’articolo 293:
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3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell' ALLEGATO LI e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata dell’impianto, sia durante il normale ciclo sia nell’eventualità di un’emergenza in atto. |
Inoltre è stato aggiunto un intero articolo, l’articolo 294-bis, relativo alla formazione:
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Articolo 294-bis - Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) alla classificazione delle zone;
c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione;
d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;
e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia;
h) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso. |
Infine ricordiamo che sono variate le sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti indicate nell’articolo 297 del Capo III:
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1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 290.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296. |
Tiziano Menduto