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Anno 12 - numero 2398 di lunedì 17 maggio 2010
La Cassazione sulle responsabilita' del datore di lavoro di fatto Nella posizione di garanzia del datore di lavoro può rientrare anche colui che, secondo un principio di effettività, riveste la figura di datore di lavoro di fatto. A cura di G.Porreca.
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Cassazione
Sezione IV Penale - Sentenza n. 36878 del 22 settembre 2009 (U. P. 22 maggio
2009) - Pres. Campanato – Est. Zecca – P.M. Cedrangolo - Ric. F. M.
Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it)
Questa breve sentenza, con riferimento alla definizione di datore di lavoro data
dalle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e segnatamente
dall’art. 2 comma 1 lettera b) del D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, pone in evidenza che nei luoghi di lavoro tale datore di
lavoro va considerato più che il titolare di un contratto di lavoro con il
lavoratore il titolare del rapporto di lavoro con lo stesso, potendo rientrare
in tale categoria anche colui che, secondo un principio
di effettività, riveste la figura di datore di lavoro “di fatto”. Al di là quindi
dell’assunzione formale di un di un
rapporto di lavoro subordinato, qualunque sia il tipo, nei confronti del lavoratore la posizione del
datore di lavoro è insita nel pieno ed effettivo esercizio dei poteri
datoriali.

Tale affermazione
della Corte di Cassazione, abbastanza consolidata in
giurisprudenza, ha avuto del resto recentemente una conferma con
l’entrata in
vigore dell’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008 sull’esercizio di fatto dei
poteri
direttivi secondo il quale “le posizioni
di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
b)
(datore di lavoro), d) (dirigente) e e) (preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto
di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno
dei soggetti
ivi definiti” e quindi con riferimento in particolare alla figura
del
datore di lavoro la posizione di costui nella organizzazione della
sicurezza in
azienda è a carico anche di chi eserciti “in concreto” i poteri
gerarchici che
fanno riferimento a questa figura.
Il caso
Il caso in esame si riferisce ad un infortunio mortale occorso ad un
operaio dipendente di una società il quale, mentre era intento ad
eseguire
delle tracce elettriche sui muri esterni di un condominio a m. 2,90 dal
piano
balcone del 4 piano, è caduto
al suolo dall’altezza di circa tredici metri. Il Tribunale aveva
individuata la
colpa di quanto accaduto ritenendo responsabili del delitto di omicidio
colposo
di cui agli articolo 589 c.p., commi 1 e 2 sia i due datori di lavoro
del
lavoratore infortunato, legali rappresentanti della società per conto
della
quale questi lavorava, sia del titolare di una ditta individuale
subappaltatrice esercente impianti
elettrici, ritenuto datore di lavoro di fatto della vittima
dell’infortunio.
La Corte di Appello ha successivamente dichiarato di non doversi
procedere nei
confronti dei due datori di lavoro della società, essendo il reato di
omicidio
colposo ad essi addebitato estinto per prescrizione giusta la avvenuta
concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva a
fronte del
documentato avvenuto risarcimento del danno in favore degli eredi
dell’infortunato, mentre, esclusa la possibilità di concedere al
titolare della
ditta subappaltatrice le generiche prevalenti ha confermata la condanna
nei
suoi confronti alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione con
sospensione
condizionale della pena irrogata.
Il ricorso alla Cassazione e le
decisioni
Il titolare della ditta subappaltatrice ha quindi proposto contro il
provvedimento della Corte di Appello ricorso per cassazione ed ha
chiesto l'annullamento
sostenendo una erronea applicazione da parte della Corte di Appello del
D. Lgs.
n. 626/1994 in quanto egli era il titolare di una ditta appaltatrice
e non il datore di lavoro del lavoratore infortunato. La Corte di Cassazione ha posto in rilievo che le modalità concrete
dell’esecuzione
dei lavori e la posizione di datore di lavoro di fatto assunta
dall’imputato
erano emerse ed erano state poste ben in evidenza a seguito delle
indagini
dell'ispettore del lavoro nonché delle conclusioni di una consulenza
tecnica
disposta dal PM, con riferimento anche alla catalogazione degli attrezzi
rinvenuti sul posto, della scala
utilizzata al momento dell’infortunio, del foglio riportante la traccia
dei
lavori commessi al lavoratore oltre che a seguito delle testimonianze di
un
edicolante e di alcuni abitanti dell'immobile.
“Ai sensi del Decreto Legislativo 19
settembre 1994, n. 626, articolo 2” ha sostenuto la Suprema Corte, “agli effetti
della specifica
regolazione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro è datore
di
lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Il
diritto del lavoro non è tanto diritto delle regolazioni contrattuali
documentate ma è anche diritto dei rapporti effettivi” e “la titolarità di un rapporto di lavoro è
costituita dall'esercizio pieno di poteri datoriali a prescindere dalla
esistenza di una assunzione formale e dalla esistenza di un altro
rapporto di
lavoro subordinato dello stesso lavoratore”. “La
sentenza impugnata” ha concluso la Sez. IV “ha
ampiamente motivato sulla
posizione di datore di lavoro di fatto concretamente tenuta
dall’imputato e
dunque ha conseguentemente ben motivato in ordine alle obbligazioni di
garanzia
scaturenti da quella posizione (siano essi obblighi di garanzia fissati
dalle
leggi antinfortunistiche che obblighi per assunzione di fatto)”.
Corte
di
Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 36878 del 22 settembre
2009 (U.
P. 22 maggio 2009) - Pres. Campanato – Est. Zecca – P.M. Cedrangolo -
Ric. F.
M. - Nella posizione di garanzia del datore di lavoro può rientrare
anche colui
che, secondo un principio di effettività, riveste la figura di datore di
lavoro
di fatto.
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