In particolare l’infortunio
era avvenuto mentre l’operaio comunale era
impegnato nell’attività socialmente utile di
manutenzione
e pulizia del depuratore e dell'impianto di sollevamento e collettore
fognario
con l'incarico di provvedere a monitorare giornalmente l'intero
collettore, di
segnalare problemi e di individuare eventuali soluzioni in campo
elettrico ed
elettromeccanico e durante i lavori di una impresa individuale
appaltatrice
incaricata dall'amministrazione comunale di eliminare con urgenza gli
inconvenienti verificatisi negli impianti di
sollevamento
fognario (avarie alla pompa di spinta e sollevamento e dispersione
fognaria)
installati in una contrada dello stesso Comune. Nel corso della loro
attività
sia il dipendente comunale che i dipendenti dell’impresa si erano
introdotti
all'interno di una
vasca
di
raccolta e sollevamento dei reflui dell'impianto di depurazione
comunale
per verificarne le cause del cattivo funzionamento (risultato poi
ascrivibile
ad una falla nella tubazione) e durante il loro intervento sono rimasti
asfissiati per la inalazione di
aria
priva
di ossigeno all'interno della vasca con conseguente decesso per
annegamento.
Il Tribunale ha dichiarato il Dirigente dell’Ufficio Tecnico colpevole
per il
delitto attribuitogli nei riguardi del dipendente comunale
condannandolo,
concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti
sull'aggravante contestata, alla pena di anni uno di reclusione ed al
risarcimento dei danni in favore delle parti civili in solido con il
responsabile civile del Comune, mentre ha assolto il titolare
dell’impresa dal
delitto allo stesso attribuito con la formula il fatto non sussiste.
Secondo il
Tribunale il Dirigente del settore tecnico comunale aveva mancato di
attivarsi
per l'attuazione di misure di prevenzione di carattere informativo e per
l'individuazione dei rischi e della connessa protezione, relativi
all'attività
svolta dal lavoratore, mentre non sussisteva invece prova che l’impresa
avesse
avuto l'incarico dal Comune di provvedere alla riparazione dei guasti
concernenti la vasca ove i tre operai erano stati rinvenuti deceduti. Il
Tribunale ha giustificata l’assoluzione del titolare dell’impresa con il
fatto
che i suoi dipendenti si erano uniti al lavoratore comunale, privi di
adeguate
attrezzature, per accertare i guasti presentati dalla vasca su
iniziativa e su
richiesta di questi senza che lo stesso fosse stato informato.
La Corte di Appello ha confermata la sentenza di condanna di primo grado
del
Dirigente comunale ed avverso la stessa sia questi che il responsabile
civile
del Comune, adducendo varie motivazioni, hanno fatto ricorso alla Corte
di
Cassazione che lo ha però rigettato ritenendolo infondato.
In particolare, in ordine alle specifiche doglianze del Dirigente
comunale la
Suprema Corte ha fatto osservare che correttamente i Giudici della Corte
di
Appello avevano delineato la sua posizione di garanzia in quanto, quale
direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune alle cui dipendenze lavorava
il
dipendente in attività socialmente utile “era tenuto ad impartire
disposizioni
tecniche e preventive e controllare costantemente le modalità operative
del
lavoratore al fine di attuare la tutela antinfortunistica”. D’altro
canto la
Suprema Corte ha evidenziato quanto più volte affermato in
giurisprudenza e
cioè che “in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del
lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola
sufficiente a
produrre l'evento quando sia comunque riconducitele all'area di rischio
propria
della lavorazione svolta: in tal senso il
datore
di
lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento
del
lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri
dell'eccezionalità,
dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed
alle
direttive di organizzazione ricevute”.
Nel caso in esame, secondo la Suprema Corte, è stato ragionevolmente
affermato
che la condotta realizzata dal dipendente comunale, introdottosi nella
vasca
senza munirsi dei necessari accorgimenti, non poteva ritenersi esulare
in modo
macroscopico dagli incombenti di istituto per cui è stata individuata
una “corrispondenza
causale tra la violazione della regola cautelare posta a carico del
prevenuto e
la produzione del risultato offensivo”. “In altre parole, ha concluso la
Sez.
IV, “secondo il criterio della c.d. ‘concretizzazione del rischio’,
risulta
che, nella vicenda che occupa, l'evento lesivo verificatosi rappresenta
la
realizzazione del rischio che la norma cautelare violata dall'imputato
doveva
prevenire”.
Corte
di
Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 41823 del 30 ottobre 2009
(u.
p. 17/9/2009) - Pres. Morgigni – Est.
Galbiati – P.M. (Parz. diff.) Monetti - Ric. S. E., C. E., Comune di C.
R. e - Il dirigente di un
ufficio tecnico comunale è tenuto, al fine di attuare la tutela
antinfortunistica, ad impartire disposizioni tecniche e preventive ed a
controllare costantemente le modalità operative dei lavoratori
dipendenti.