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Anno 12 - numero 2417 di lunedì 14 giugno 2010

La Cassazione sulle responsabilita' dei dirigenti


Il dirigente di un ufficio tecnico comunale è tenuto, al fine di attuare la tutela antinfortunistica, ad impartire disposizioni tecniche e preventive ed a controllare costantemente le modalità operative dei lavoratori dipendenti. A cura di G. Porreca.

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Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 41823 del 30 ottobre 2009 (u. p. 17/9/2009) -  Pres. Morgigni – Est. Galbiati – P.M. (Parz. diff.) Monetti - Ric. S. E., C. E.,  Comune di C. R. e L. G.  


Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).


Più volte la Corte di Cassazione si è espressa sulla responsabilità del Dirigente di un Ufficio Tecnico comunale a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore dipendente. Nel caso in esame il lavoratore comunale era impegnato in una attività socialmente utile di manutenzione e di pulizia di un depuratore con l’incarico di controllare l’impianto e di individuare e segnalare eventuali problemi di funzionamento. Secondo la Suprema Corte tale Dirigente è tenuto ad impartire disposizioni tecniche e preventive ed a controllare costantemente le modalità operative dei lavoratori dipendenti al fine di attuare e di garantire la tutela antinfortunistica.
Per tale infortunio, occorso oltre che al lavoratore dipendente del Comune anche a due altri lavoratori di una impresa appaltatrice, sono stati tratti a giudizio dinnanzi al Tribunale sia il dirigente pubblico che il titolare dell’impresa appaltatrice per rispondere del reato di omicidio colposo ognuno nei confronti dei propri dipendenti. Ai predetti imputati veniva contestato di non avere fornito ai rispettivi dipendenti i dispositivi di protezione individuale e di non avere fornito informazioni sui rischi connessi alla introduzione in vasche di raccolta dei liquami oltre a non avere dato informazioni sul comportamento da tenere in situazioni di emergenza e di avere, altresì, omesso di porre in essere le precauzioni ed i controlli inerenti gli accessi in ambienti con possibile sviluppo di gas tossici in violazione degli articoli 4, 21 e 43 del D. Lgs. n. 626/1994 e degli articoli 4, 236 e 372 del D.P.R. n. 547/1955.

 




In particolare l’infortunio era avvenuto mentre l’operaio comunale era impegnato nell’attività socialmente utile di manutenzione e pulizia del depuratore e dell'impianto di sollevamento e collettore fognario con l'incarico di provvedere a monitorare giornalmente l'intero collettore, di segnalare problemi e di individuare eventuali soluzioni in campo elettrico ed elettromeccanico e durante i lavori di una impresa individuale appaltatrice incaricata dall'amministrazione comunale di eliminare con urgenza gli inconvenienti verificatisi negli impianti di sollevamento fognario (avarie alla pompa di spinta e sollevamento e dispersione fognaria) installati in una contrada dello stesso Comune. Nel corso della loro attività sia il dipendente comunale che i dipendenti dell’impresa si erano introdotti all'interno di una vasca di raccolta e sollevamento dei reflui dell'impianto di depurazione comunale per verificarne le cause del cattivo funzionamento (risultato poi ascrivibile ad una falla nella tubazione) e durante il loro intervento sono rimasti asfissiati per la inalazione di aria priva di ossigeno all'interno della vasca con conseguente decesso per annegamento.

Il Tribunale ha dichiarato il Dirigente dell’Ufficio Tecnico colpevole per il delitto attribuitogli nei riguardi del dipendente comunale condannandolo, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante contestata, alla pena di anni uno di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili in solido con il responsabile civile del Comune, mentre ha assolto il titolare dell’impresa dal delitto allo stesso attribuito con la formula il fatto non sussiste. Secondo il Tribunale il Dirigente del settore tecnico comunale aveva mancato di attivarsi per l'attuazione di misure di prevenzione di carattere informativo e per l'individuazione dei rischi e della connessa protezione, relativi all'attività svolta dal lavoratore, mentre non sussisteva invece prova che l’impresa avesse avuto l'incarico dal Comune di provvedere alla riparazione dei guasti concernenti la vasca ove i tre operai erano stati rinvenuti deceduti. Il Tribunale ha giustificata l’assoluzione del titolare dell’impresa con il fatto che i suoi dipendenti si erano uniti al lavoratore comunale, privi di adeguate attrezzature, per accertare i guasti presentati dalla vasca su iniziativa e su richiesta di questi senza che lo stesso fosse stato informato.

La Corte di Appello ha confermata la sentenza di condanna di primo grado del Dirigente comunale ed avverso la stessa sia questi che il responsabile civile del Comune, adducendo varie motivazioni, hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione che lo ha però rigettato ritenendolo infondato.
In particolare, in ordine alle specifiche doglianze del Dirigente comunale la Suprema Corte ha fatto osservare che correttamente i Giudici della Corte di Appello avevano delineato la sua posizione di garanzia in quanto, quale direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune alle cui dipendenze lavorava il dipendente in attività socialmente utile “era tenuto ad impartire disposizioni tecniche e preventive e controllare costantemente le modalità operative del lavoratore al fine di attuare la tutela antinfortunistica”. D’altro canto la Suprema Corte ha evidenziato quanto più volte affermato in giurisprudenza e cioè che “in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducitele all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute”.

Nel caso in esame, secondo la Suprema Corte, è stato ragionevolmente affermato che la condotta realizzata dal dipendente comunale, introdottosi nella vasca senza munirsi dei necessari accorgimenti, non poteva ritenersi esulare in modo macroscopico dagli incombenti di istituto per cui  è stata individuata una “corrispondenza causale tra la violazione della regola cautelare posta a carico del prevenuto e la produzione del risultato offensivo”. “In altre parole, ha concluso la Sez. IV, “secondo il criterio della c.d. ‘concretizzazione del rischio’, risulta che, nella vicenda che occupa, l'evento lesivo verificatosi rappresenta la realizzazione del rischio che la norma cautelare violata dall'imputato doveva prevenire”.



Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 41823 del 30 ottobre 2009 (u. p. 17/9/2009) -  Pres. Morgigni – Est. Galbiati – P.M. (Parz. diff.) Monetti - Ric. S. E., C. E.,  Comune di C. R. e - Il dirigente di un ufficio tecnico comunale è tenuto, al fine di attuare la tutela antinfortunistica, ad impartire disposizioni tecniche e preventive ed a controllare costantemente le modalità operative dei lavoratori dipendenti.   




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