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Anno 11 - numero 2300 di lunedì 14 dicembre 2009
La Cassazione sulla responsabilita' del delegato alla sicurezza Il delegato alla sicurezza è responsabile anche se è senza portafoglio di spesa, a meno che non rifiuti la delega. A cura di A. Guardavilla.
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Cass. Pen., Sez. III, sent. 20
novembre 2009 n. 44890
Cass.
Pen., Sez. Iv, sent. 27 novembre
2008 n. 48295
Commento a cura di Anna Guardavilla.
La Terza Sezione Penale della Cassazione si è di recente pronunciata sul tema
della delega
di funzioni ed in particolare sulle responsabilità del soggetto delegato,
confermando la responsabilità penale di un dirigente comunale delegato dal
Sindaco e condannato per la violazione di varie disposizioni degli ormai
abrogati D.P.R. 547/55 e D.Lgs. 626/94 in materia di informazione e formazione
ai lavoratori e fornitura agli stessi dei necessari e idonei dispositivi
di protezione individuale, condotta omissiva con la quale ha dato causa
all’infortunio di un lavoratore colpito ad un occhio da una scheggia di
ruggine.
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In particolare, la dinamica dell’infortunio può essere così ricostruita: il
lavoratore, che era stato incaricato
di eseguire la pulizia e smerigliatura di una ringhiera sul lungomare di una
borgata, era stato raggiunto da una scheggia di ruggine penetratagli in un
occhio in quanto non era stato munito di occhiali
idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva
ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi alla propria attività
lavorativa.
Ricorrendo in Cassazione l’imputato aveva fatto valere, tra i vari motivi di
ricorso, (ritenuti poi tutti infondati
dalla Corte), anche il motivo secondo cui “la delega
conferitagli dal sindaco pro tempore in materia di sicurezza sul lavoro non
poteva ritenersi “pienamente valida e produttiva di effetti giuridici”, perché
non accompagnata dall’effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi
necessari per l’espletamento delle funzioni delegate”.
La Cassazione rigetta il ricorso in quanto
infondato e, nel far ciò, ribadisce importanti principi in materia di delega
di funzioni e, più in generale, di effettività degli adempimenti
prevenzionistici.
Con riferimento alla censura proposta dal ricorrente e riguardante la
validità della delega conferitagli in materia di sicurezza sul lavoro, la
Suprema Corte precisa
che “se anche fossero vere le circostanze dedotte […], non per questo
verrebbe meno la responsabilità del delegato, poiché l’invalidità della
delega - in base al principio
di effettività - impedisce che il delegante possa essere esonerato da
responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto,
abbia svolto le funzioni delegate (vedi Cass., Sez. 4, 27.11.2008, n. 48295,
Libori).
In realtà il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di
svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere
adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di
svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il
conferimento della delega.”
Nel precedente qui richiamato dalla Cassazione a circa un anno di distanza
dalla sua formulazione (Cass., Sez. IV Pen., 27.11.2008, n. 48295, Libori), la Corte aveva ribadito l’applicazione del principio di effettività
nell’individuazione dei soggetti destinatari della normativa di salute e
sicurezza sul lavoro e ricordato che, in caso di verificazione di un infortunio
sul lavoro, l’individuazione del soggetto responsabile deve essere verificata
in concreto e alla luce delle effettive capacità del soggetto medesimo di
garantire l’attuazione degli obblighi di sicurezza e salute.
La Corte di
legittimità aveva pertanto, in tale occasione, sancito che “l’invalidità
della delega eccepita dal delegato
(ad esempio in ragione del mancato accertamento delle sue qualità tecnico -
professionali, della sua mancata accettazione e dell’inesistenza della facoltà di
impegnare la spesa in nome e per conto dell’impresa) impedisce, ove esistente,
che il delegante ‘possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude
comunque la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le
funzioni delegate, atteso che chi ritenga di non essere in grado o di non
essere stato posto in condizione di svolgere le funzioni delegate deve chiedere
al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di inerzia, rifiutare
l’incarico.”
Come ricordato dalle pronunce stesse su
richiamate, le conclusioni cui perviene la Corte sia nel 2008 che nella più recente sentenza del
2009 rappresentano una applicazione alla materia della delega di funzioni (ora
specificatamente regolata dall’art. 16 D.Lgs.
81/08) del più generale principio
di effettività, che permea l’intero sistema prevenzionistico sia a livello
normativo che giurisprudenziale e affonda le sue radici in una concezione
sostanzialistica dei rapporti giuridici.
Tale criterio “di fatto”, secondo cui - come ci ricorda la Cassazione - “la
individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica
rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al
soggetto (ossia alla sua funzione
formale)” ha, com’è noto[1],
considerevoli impatti sull’interpretazione e l’applicazione della legislazione
sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sia per quanto riguarda
l’identificazione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti destinatari di tale
normativa, sia rispetto al contenuto e all’ampiezza degli obblighi di
prevenzione a questi attribuiti.
Con particolare riferimento alla delega di funzioni, in conclusione, viene
pertanto stabilito nella pronuncia in commento che:
1) “L’invalidità della delega - in base al principio di effettività -
impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità”.
In caso di delega invalida per mancanza di uno o più dei requisiti ormai
stabiliti dall’art. 16 del D.Lgs. 81/08, è evidente che tale atto non potrebbe
esplicare gli effetti liberatori per il delegante che la delega potrebbe invece
produrre qualora fossero rispettate le condizioni richieste ora dal legislatore
(e prima dalla giurisprudenza), quali il reale trasferimento dei poteri
necessari (“di spesa” ma anche di “organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”),
la verifica del possesso di “tutti i requisiti di professionalità
ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate” etc.
Si tenga conto che, in ogni caso, pur nel rispetto e quindi nella sussistenza
di tali requisiti, ed in generale di tutti i requisiti elencati dal primo comma
dell’art. 16, permane comunque un generale “obbligo di vigilanza
in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del
delegato delle funzioni trasferite” quale previsto dal terzo comma
dell’art. 16 D.Lgs. 81/08 (come completato dalla presunzione introdotta nel
secondo periodo di tale comma dal decreto correttivo).
2) “L’invalidità della delega non esclude la responsabilità del delegato
che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate”.
Il delegato che svolga di fatto le funzioni delegate senza avere i
poteri necessari per farlo o le qualità tecnico-professionali che dovrebbero
rappresentarne il presupposto, rimanendo inerte impedisce una corretta
attuazione degli obblighi delegati a tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori; per tale ragione egli risponde se non chiede al delegante di porlo
in grado di svolgerli e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, se non rifiuta
il conferimento della delega (la quale, lo si ricordi, deve ormai essere
accettata dal delegato
per iscritto ai sensi dell’art. 16 c. 1 lett. e) D.Lgs. 81/08).
Corte
di Cassazione - Sezione III penale - Sentenza n. 44890 del 20 novembre 2009 (U.
P. 21/10/2009) - Pres. Petti, Cons. Cordova, rel. Cons. Fiale, Cons. Franco, Amoresano
- Responsabilità del delegato alla sicurezza anche senza portafoglio di spesa
se non rifiuta la delega.
Corte
di Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza n. 48295 del 27 novembre 2008 - Pres.
Mocali, Cons. Brusco, D'Isa, Amendola, Bricchetti - Responsabilità del
delegato.
[1] Sulle applicazioni del principio di
effettività in giurisprudenza, v. ad esempio Cass. Pen. Sez. IV, 20 aprile 1989
n. 6025: “In tema di infortuni sul
lavoro, l’individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve
essere operata sulla base dell’effettività e concretezza delle mansioni e dei
ruoli svolti”; Cass. Pen. Sez. III, 14 novembre 1984: “Nelle imprese od enti ad organizzazione complessa e differenziata,
l’individuazione dei destinatari delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere effettuata
non già tenendo presente le diverse astratte qualifiche spettanti a coloro che
fanno parte dell’ente o dell’impresa (legale rappresentante, dirigente,
preposto), bensì invece facendo riferimento alla ripartizione interna delle
specifiche competenze, così come regolate dalle norme, dai regolamenti o dagli
statuti che governano i singoli enti o le singole imprese.”
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