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Anno 11 - numero 2282 di lunedì 16 novembre 2009
La Cassazione sulla delega alle figure intermedie in azienda Non uniformemente concorde la Cassazione sulla responsabilità delle figure intermedie. La distribuzione delle competenze in azienda non coincide con quella delle responsabilità che devono essere invece oggetto di specifiche deleghe. A cura di G. Porreca.
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Cassazione
Sezione IV - Sentenza n. 9055 del 27 febbraio 2009 (u. p. 4/2/2009) - Pres. Rizzo – Est. D’Isa – P.M. Febbraro -
Ric. D. F. C. e D. F. G.
Commento a cura di G.
Porreca (www.porreca.it).
Se si
ricollegano le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Cassazione in questa sentenza con quelle
contenute in altre recenti sentenze emanate dalla stessa Corte e sullo stesso
argomento si riscontra una posizione non uniformemente concorde della suprema
Corte in merito alla individuazione delle responsabilità, per quanto riguarda
l’applicazione delle norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori,
di quelle figure che nelle aziende vengono definite intermedie, quali i dirigenti,
ai quali spettano poteri di coordinamento e di organizzazione in uno specifico
settore operativo o in tutte le branche dell’attività aziendale, o i preposti
ai quali competono poteri di controllo. E’ discusso in particolare se il
trasferimento delle responsabilità dal datore di lavoro a tali figure
intermedie debba intendersi automatica e legata
alla attribuzione delle singole competenze nell’ambito della
organizzazione dell’azienda o abbisognino di una certa e specifica delega da
parte del datore
di lavoro. Dalla lettura di questa sentenza in particolare discende che lo
scalettamento e la distribuzione delle competenze in azienda non coincide con
la distribuzione delle responsabilità le quali devono invece derivare da
apposite e specifiche deleghe da assegnare al momento del conferimento degli
incarichi.
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Il fatto e la condanna. L'incidente di cui alla sentenza in esame
aveva visto come vittima un sedicenne il quale, entrato assieme ad altri amici
in un campo di calcetto del centro polisportivo di un comune, ancora in fase di
realizzazione, si era appeso alla traversa di una delle porte che non era stata
infissa al suolo ed è stato colpito dalla stessa a seguito del suo
ribaltamento. Le porte erano poggiate a terra nel campo ed i ragazzi
verosimilmente le avevano poste in posizione verticale, sicché la causa del
sinistro era stata individuata in una mancata sorveglianza del campo sportivo nel
quale i giovani potevano accedere senza alcun controllo per giocare a calcio.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha emesso una sentenza di condanna, successivamente
confermata dalla Corte di Appello, nei confronti del titolare e legale
rappresentante della ditta appaltatrice
dei lavori nonché del responsabile di cantiere della ditta medesima in ordine
al delitto di lesioni personali colpose con violazione delle norme
antinfortunistiche ai danni del ragazzo. Il giudice di primo grado,
conformemente alla contestazione elevata dal P. M., aveva ritenuto gli imputati
responsabili della mancata sorveglianza e della inidonea collocazione delle
porte essendo stato accertato in dibattimento che, al momento dell'incidente, il
cantiere era ancora in atto, i lavori non erano ancora ultimati, mancando
ancora l'attività di assestamento del terreno, il suo definitivo livellamento
ed il compimento di altri lavori accessori, e che quindi non era ancora
avvenuta la riconsegna del cantiere al comune da parte della ditta appaltatrice.
I ricorsi. Entrambi gli imputati hanno fatto ricorso prima alla Corte di
Appello, che ha confermata la loro condanna, e quindi successivamente alla
Corte di Cassazione chiedendo alla stessa l’annullamento delle sentenze. Gli
stessi non riconoscevano la loro posizione di garanzia che ritenevano invece transitata
in capo ai rappresentanti legali del comune e sostenevano di non avere più la
disponibilità del cantiere
essendo i lavori stati già ultimati da tempo, tant'è che era stata redatta la
contabilità finale ed era stata emessa la regolare fattura, così come del resto
anche confermato in sede di dibattimento dal direttore nominato dal comune
nelle sue dichiarazioni testimoniali. Sostenevano ancora gli imputati che le
porte e le reti erano state acquistate dalla ditta appaltatrice per conto del
comune ma che alla stessa non era stato mai commissionato né il montaggio né
l'installazione al suolo, montaggio che invece era stato fatto a cura di un operaio
del comune su richiesta del direttore
dei lavori. Il responsabile legale della ditta, altresì, essendo stata
contestata dal giudice una mancata sorveglianza del cantiere, poneva in
evidenza che della stessa sorveglianza era stato incaricato il direttore
tecnico del cantiere il quale, anche se non gli erano stati riconosciuti i
requisiti professionali necessari, aveva di fatto svolto tale attività.
Motivi della decisione. La Corte di
Cassazione ha rigettato i ricorsi di entrambi gli imputati e nel confermare la
loro condanna ha fornito delle utili indicazioni in merito alla cennata distribuzione
delle responsabilità nell’ambito della organizzazione di un’azienda per
quanto riguarda l’applicazione delle misure di sicurezza e degli indirizzi
sulla necessità o meno di ricorrere all’istituto della delega.
Intanto in premessa la suprema Corte ha tenuto a ribadire quanto più volte
espresso in precedenti sentenze e cioè che la violazione
di norme generali riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro sono riferibili
sia a coloro che frequentano il cantiere per ragioni di lavoro che agli
estranei che si sono venuti a trovare all'interno del cantiere stesso. La Corte di Cassazione ha quindi precisato, in merito alla
mancata sorveglianza del cantiere, ritenuta essenziale ed importante ai fini
della dinamica dell’accaduto, e con riferimento alla affermazione fatta da
parte del datore di lavoro di avere affidato tale incarico al direttore tecnico
di cantiere, che l’incarico stesso non aveva fatto comunque venir meno la
responsabilità del datore di lavoro in ordine all'obbligo di garantire la
sicurezza sul luogo di lavoro in assenza di specifica delega in materia.
“Nella materia infortunistica,”
prosegue la Corte di Cassazione, “perché possa prodursi l'effetto del
trasferimento dell'obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di
garanzia ad altri soggetti inseriti nell'apparato organizzativo dell'impresa
(siano essi responsabili di settore o capireparto) è necessaria una delega
di funzioni da parte dell'imprenditore o del datore di lavoro che deve
trovare consacrazione in un formale atto di investitura in modo che risulti
certo l'affidamento dell'incarico a persona ben individuata, che lo abbia
volontariamente accettato, nella consapevolezza dell'obbligo di cui viene a
gravarsi; quello cioè di osservare e fare rispettare la normativa di sicurezza.”.
“Se, dunque, è possibile”, sostiene
ancora la Corte, “che l'imprenditore possa
delegare ad altri gli obblighi attinenti alla tutela delle condizioni di
sicurezza del lavoro su di lui incombenti per legge, in quanto principale
destinatario della normativa antinfortunistica, qualora sia impossibilitato ad
esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla sua qualità per la complessità
ed ampiezza dell'impresa per la pluralità di settori produttivi di cui si
compone o per altre ragioni, tuttavia il cennato obbligo di garanzia può
ritenersi validamente trasferito purché vi sia stata una specifica delega, e
ciò per l'ovvia esigenza di evitare indebite esenzioni, da un lato, e, d'altro,
compiacenti sostituzioni di responsabilità”.
“Sul presupposto che” continua la Sez. IV, “l'individuazione dei
destinatari dell'obbligo di prevenzione” sostiene ancora la Sez. IV, “deve avvenire in relazione
all'organizzazione dell'impresa e alla ripartizione delle incombenze, siccome
attuata in concreto tra i vari soggetti chiamati a collaborare con
l'imprenditore e ad assicurare in sua vece l'onere di tutela delle condizioni
di lavoro, non può quest'ultimo essere esentato da colpa per qualsiasi
evenienza infortunistica conseguente all'inosservanza dell'obbligo di garanzia
suo proprio, quando non vi sia stato un trasferimento di competenza in materia
antinfortunistica attraverso un atto di delega e ciò in attuazione del
principio della divisione dei compiti e delle connesse diversificate
responsabilità personali”.
“Donde”, conclude la suprema Corte, “
la necessità di una delega certa e
specifica da parte dell'imprenditore, che valga a sollevarlo dall'obbligo di
prevenzione, altrimenti su di lui gravante”.
Corte
di Cassazione - Sezione IV - Sentenza n. 9055 del 27 febbraio 2009 (u. p. 4/2/2009)
- Pres. Rizzo – Est. D’Isa – P.M.
Febbraro - Ric. D. F. C. e D. F. G. - Non uniformemente concorde la
cassazione sulla responsabilità delle figure intermedie. la distribuzione delle
competenze in azienda non coincide con quella delle responsabilità che devono
essere invece oggetto di specifiche deleghe.
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