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La Cassazione sull’esonero dalle responsabilita’ del committente
Cantieri: il committente è esonerato dalle responsabilità se ha provveduto non solo a nominare un responsabile dei lavori ma anche a conferire allo stesso una delega per gli adempimenti richiesti dalle norme antinfortunistiche. A cura di G.Porreca.
Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it) L’insegnamento che discende da questa sentenza della Corte di Cassazione
penale è quello che si è potuto leggere già in qualche altra precedente
sentenza della stessa Corte ed è relativo alla responsabilità
del committente, ritenuto il perno della sicurezza sul lavoro per quanto
riguarda i cantieri temporanei o mobili, nonché ai requisiti per la nomina da
parte dello stesso della figura del responsabile dei lavori ed ancora a quello
che è considerato uno dei principali compiti del committente nel caso di
affidamento dei lavori ad imprese esecutrici e cioè quello di verificare
rigorosamente la loro idoneità
tecnico professionale a svolgere l’opera che è stata ad esse affidata. Tanto
più rilevanti sono le conclusioni alle quali è pervenuta con questa sentenza la Corte di Cassazione se si considera che essa ha annullata la sentenza già emessa
in senso contrario dalla Corte di Appello, la quale a sua volta aveva ribaltata
la decisione del Tribunale, ritenendola “lacunosa
nelle sue argomentazioni ed ancorata più a congetture che a fatti concreti”
rinviando gli atti ad un'altra sezione della stessa Corte di Appello per una
nuova decisione in merito.
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Il
committente, ribadisce la Corte di Cassazione nelle sue
conclusioni, è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente
se ha
provveduto non solo alla nomina di un responsabile dei lavori ma anche
al
conferimento allo stesso di una delega
avente a oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza delle norme
antinfortunistiche e, per quanto riguarda la scelta delle imprese
esecutrici, se la stessa non è oculata e conforme alle disposizioni di
legge
vigenti, viene individuata una “culpa in eligendo” ed il coinvolgimento
del
committente nelle responsabilità nel caso che da tale inidoneità derivi
un
fatto lesivo nei confronti dei lavoratori impegnati nella esecuzione
dell’opera.
Fatto e diritto.
Il committente di alcuni lavori edili era stato condannato da un
Tribunale in
quanto un lavoratore, durante la esecuzione di alcuni lavori che si
stavano
effettuando sul tetto di un immobile di sua proprietà cadeva
al
suolo subendo delle lesioni personali per la mancanza delle
regolari
protezioni. Il Tribunale irrogava all’imputato la pena di euro 200,00 di
multa
per le lesioni ed euro 400,00 di ammenda per la contravvenzione connessa
e
condannava inoltre l'imputato al risarcimento del danno in favore della
costituita parte civile, liquidando una provvisionale immediatamente
esecutiva
di euro 8.000,00. Il tetto del fabbricato sul quale lavorava
l’infortunato,
secondo quanto osservato dal Tribunale, era privo di parapetti
e delle più elementari misure di sicurezza e ad esso si accedeva senza
neanche
una scala ma con mezzi di fortuna. Dalle indagini era emerso, altresì,
che il
committente, nell’assegnare i lavori, li
aveva affidati ad un'impresa priva di organizzazione e non iscritta
neanche alla
Camera di Commercio, con ciò violando l’art. 3 comma 8 del D. Lgs. n.
494/1996
che impone al committente di verificare l'idoneità tecnica dell'impresa
esecutrice di lavori. Inoltre il committente, abitando nello stesso
fabbricato
presso cui erano in corso i lavori, non
poteva non essersi accorto, secondo il Tribunale, della inadeguatezza
delle
misure di sicurezza approntate dall’impresa esecutrice.
La Corte di Appello ha successivamente però pronunciata l’assoluzione
del
committente osservando che l'impresa che era stata incaricata di
svolgere i
lavori era abilitata a farli e che per tale motivo il committente stesso
non
aveva provveduto a controllare la presenza delle misure di sicurezza in
cantiere ed inoltre che questi aveva provveduto ad affidare la responsabilità
dei
lavori ad un geometra.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso sia il Procuratore generale
presso
la Corte di Appello che la parte civile, evidenziando che la
ditta esecutrice
dei lavori, scelta personalmente dal committente, non era iscritta alla
camera
di commercio né aveva partita IVA e, pertanto, non poteva definirsi
azienda
dotata di affidabilità. Quanto al tecnico, al quale il committente nella
propria difesa aveva sostenuto di avere affidata la responsabilità dei
lavori,
era emerso che questi aveva redatto il progetto dei lavori ed i calcoli,
ma non
aveva assunto la posizione dei responsabile della sicurezza né era
provvisto di
una delega da parte del committente così come era stato messo in
evidenza anche
dalla parte civile nella motivazione del proprio ricorso.
La decisione della Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi del Procuratore
generale e della parte civile. La stessa, nel premettere che all'epoca
dei
fatti la materia della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili era
disciplinata dal D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 come modificato dal D. Lgs.
528 del 1999, ha rammentato che tale decreto definisce come "committente"
il soggetto "per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione"
(art.
2, lettera b) ed inoltre che lo stesso decreto all'articolo 3 prevede
che il
committente, nella fase di progettazione, di esecuzione del progetto e
nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attenga alle
disposizioni
di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 626 del 1994 che detta misure generali
per la
tutela e la sicurezza dei lavoratori. Ha ribadito, ancora, che ai sensi
dell'articolo 6 dello stesso decreto la eventuale designazione di un
"responsabile dei lavori", non esonera il committente dalle
responsabilità connesse all'esecuzione degli obblighi previsti dallo
stesso D.
Lgs. n. 626/1994 ed inoltre che le disposizioni di legge in materia
hanno
inteso coinvolgere il committente nelle responsabilità per il mancato
rispetto
delle norme in materia di sicurezza con l'evidente scopo di evitare che
il
risparmio sui costi
dell'opera si "scarichi" sulla sicurezza, con una diminuzione dei
presidi di tutela dei lavoratori.
"In materia di infortuni sul lavoro
in un cantiere
edile” afferma la Sez IV “il
committente rimane il soggetto obbligato in via principale
all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, Decreto
Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ex articolo 6, come modificato dal
Decreto
Legislativo 19 novembre 1999, n. 528, atteso che l'effetto liberatorio
si
verifica solo a seguito della nomina
del
responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a
quest'ultimo" (Cass. 3 , 7209/07, Bellini)”. “Il D. Lgs. n. 494/1996”
ricorda ancora la Corte di Cassazione “prevede,
inoltre, che il committente,
all'atto dell'affidamento dell'incarico, verifichi la idoneità tecnica
dell'appaltatore, richiedendo l'esibizione di documenti attestanti
l'iscrizione
alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato” allo scopo di
evitare
che l'esecuzione dei lavori sia affidata a soggetti tecnicamente
inadeguati al
compito da svolgere, con conseguente rischio di pericolosità dei lavori
ed
ancora che “la violazione di tale
disposizione configura a carico del committente un'ipotesi di
responsabilità
per ‘culpa in eligendo’".
Per quanto sopra detto la Corte di Cassazione ha inteso
annullare la sentenza di assoluzione del committente da parte della
Corte di
Appello, con rinvio degli atti alla stessa per una nuova decisione,
ritenendola
lacunosa nelle sue argomentazioni ed ancorata più a congetture che a
fatti
concreti. La Corte di Cassazione non si è detta d’accordo
con la Corte distrettuale sull’esonero da parte del
committente, con la nomina del
responsabile dei lavori, dal controllo del rispetto delle norme di
prevenzione
infortuni in quanto secondo la stessa il tecnico individuato dal
committente
per la responsabilità dei lavori si era limitato alla redazione del
progetto
dei lavori e non aveva assunto alcuna posizione di garanzia in
sostituzione del
committente in quanto nessuna delega antinfortunistica (per iscritto)
gli era
stata conferita dal committente.
In conclusione la suprema Corte ha ricordato quanto già indicato dalla
Sezione
IV penale nella precedente sentenza Scarfone del 14/3/2008 e cioè che “in materia di sicurezza sul lavoro nei
cantieri, il committente è esonerato dalle proprie responsabilità
esclusivamente se ha provveduto con tempestività non solo alla nomina di
un
responsabile dei lavori, ma altresì al conferimento allo stesso di una
delega
avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme
antinfortunistiche”.