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Anno 12 - numero 2447 di lunedì 26 luglio 2010
La Cassazione sull’adeguamento periodico delle macchine Una macchina, benché munita di accorgimenti previsti dalla legge, va adeguata con gli ulteriori e più sofisticati presidi di sicurezza suggeriti dal progresso tecnologico per rendere la stessa sempre più sicura. A cura di G. Porreca.
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Commento a cura di G. Porreca.
È configurabile la responsabilità di un datore
di lavoro se introduce nella propria azienda e mette a disposizione dei
propri lavoratori dipendenti una macchina che per vizi di costruzione può
essere fonte di danno per le persone senza che lo stesso abbia accertato che il
costruttore o l’eventuale venditore abbia sottoposto la macchina stessa a tutti
i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso, né
vale ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere
fatto affidamento sulla osservanza da parte del costruttore delle regole della
migliore tecnica. Ogni macchina
benché munita di accorgimenti previsti dalla legge e validi in un momento
storico va comunque adeguata con gli ulteriori e più sofisticati presidi di
sicurezza suggeriti dal progresso tecnologico per rendere la macchina stesa più
sicura.

Il caso
Il caso riguarda l’infortunio occorso ad un lavoratore presso una azienda a
causa della fuoriuscita di un ammortizzatore mentre era intento a manovrare una
pressa idraulica con una pompa a mano. Per tale infortunio veniva riconosciuto
colpevole del reato di omicidio colposo aggravato, nella sua qualità di datore
di lavoro, l’amministratore unico della società alle cui dipendenze lavorava
l’infortunato per avere consentito l'utilizzo improprio della pressa, che le
stesse istruzioni della ditta costruttrice escludevano potesse essere adibita
alle lavorazioni su ammortizzatori, e ciò qualunque fosse stata l'eziologia
dell'incidente in merito alla quale gli accertamenti dei tecnici della ASL
avevano fornito una triplice opzione di ipotesi (manovra manuale dell'addetto,
fuoriuscita di pressione, parziale cedimento di un'astina) che facevano comunque
capo tutte ad una impropria messa a disposizione dell’attrezzatura.
L’iter giudiziario e le decisioni della
Corte suprema
La Corte di Appello ha confermata la condanna inflitta dal Tribunale ed ha
confermate le argomentazioni già sviluppate dal giudice di primo grado avendo
lo stesso imputato dichiarato di non essersi mai occupato della pressa che pure
aveva messo a disposizione del lavoratore,
contravvenendo in tal modo all'obbligo impostogli ex lege di fornire ai
dipendenti, quale datore di lavoro, uno strumento lavorativo adeguato e sicuro.
L’imputato ha fatto quindi ricorso alla Corte di Cassazione adducendo due
motivazioni, l’una che il lavoratore infortunato, avendo le chiavi dell’azienda,
si era trattenuto nella stessa nelle ore notturne nelle quali si è verificato
l’evento, senza avere avuto un esplicito incarico dall'azienda e l’altra che
ingiustamente era stata ritenuta inidonea dai giudici della Corte di Appello la
pressa per le lavorazioni alle quali era stata adibita.
Il ricorso non è stato accolto dalla Corte di Cassazione la quale ha ricordato
che “tra i compiti di prevenzione che
fanno capo al datore di lavoro vi è anche quello di dotare il lavoratore di
strumenti e macchinari del tutto sicuri (cfr., ora, Decreto
Legge 9 aprile 2008, n. 81, articoli 69 e segg.), dovendo egli in proposito
ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza
per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con
assoluta sicurezza. Pertanto, volendo
trarre le conseguenze da questo principio, non sarebbe sufficiente, per mandare
esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il
suddetto obbligo cautelare, neppure che una macchina
sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico,
se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e
più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura”.
La Sez. IV ha altresì riconosciuta configurabile la responsabilità del datore
di lavoro per aver introdotto e messo a disposizione del lavoratore “una macchina
- che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone -
senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l'eventuale diverso
venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti
per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non valendo ad escludere la
propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto affidamento
sull'osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica
(cfr. di recente, Sezione 4, 11 dicembre 2007, Mantelli ed altro)”.
Sulla impossibilità, quindi, sostenuta dal datore di lavoro di controllare il
lavoratore per aver lo stesso lavorato in orario non consentitogli la suprema
Corte ha messo in evidenza il principio pacifico in base al quale “in tema di infortuni sul lavoro, l'addebito
di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è in effetti
escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che
abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio (giacché al datore di
lavoro, che è ‘garante’ anche della correttezza dell'agire del lavoratore, è
imposto (anche) di esigere da quest'ultimo il rispetto delle regole di cautela)”
e che il nesso causale (articolo 41 c.p., comma 2), si può ritenere interrotto
solo in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale, imprevedibile
ed abnorme
del lavoratore e come tale non suscettibile di controllo da parte delle persone
preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul
lavoro.
”Nessun comportamento abnorme”, ha sostenuto
tra l’altro la suprema Corte, “può
individuarsi nell'agire del lavoratore, la cui disponibilità delle chiavi
dell'azienda all'evidenza, secondo quanto ricostruito in sede di merito,
consentiva (e di questo il datore di lavoro non poteva essere edotto e,
comunque, di questo avrebbe dovuto tenerne conto) l'accesso all'impianto per
svolgere la propria attività. Che poi
tale accesso non sia stato eccezionale ed imprevedibile è del resto attestato
dalle modalità del ritrovamento dell'infortunato, da parte di altri lavoratori,
in ora ampiamente notturna, che si trovavano in azienda evidentemente per
ragioni lavorative (ciò è incontroverso e contraddice, in fatto, gli argomenti
prospettati in ricorso, circa un orario lavorativo confinato per tutti entro il
massimo le 18,30)”.
Corte
di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 43443 del 13 novembre 2009 (u.
p. 14 ottobre 2009) - Pres. Rizzo – Est.
Piccialli – P.M. Iannelli - Ric. C. F. L. - Una macchina benché munita di
accorgimenti previsti dalla legge, validi in un momento storico, va adeguata
con gli ulteriori e più sofisticati presidi di sicurezza suggeriti dal
progresso tecnologico per rendere la stessa sempre più sicura. A cura di
G.Porreca.
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