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Anno 12 - numero 2447 di lunedì 26 luglio 2010

La Cassazione sull’adeguamento periodico delle macchine


Una macchina, benché munita di accorgimenti previsti dalla legge, va adeguata con gli ulteriori e più sofisticati presidi di sicurezza suggeriti dal progresso tecnologico per rendere la stessa sempre più sicura. A cura di G. Porreca.

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Commento a cura di G. Porreca.


È configurabile la responsabilità di un datore di lavoro se introduce nella propria azienda e mette a disposizione dei propri lavoratori dipendenti una macchina che per vizi di costruzione può essere fonte di danno per le persone senza che lo stesso abbia accertato che il costruttore o l’eventuale venditore abbia sottoposto la macchina stessa a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso, né vale ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto affidamento sulla osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica. Ogni macchina benché munita di accorgimenti previsti dalla legge e validi in un momento storico va comunque adeguata con gli ulteriori e più sofisticati presidi di sicurezza suggeriti dal progresso tecnologico per rendere la macchina stesa più sicura.





Il caso
Il caso riguarda l’infortunio occorso ad un lavoratore presso una azienda a causa della fuoriuscita di un ammortizzatore mentre era intento a manovrare una pressa idraulica con una pompa a mano. Per tale infortunio veniva riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo aggravato, nella sua qualità di datore di lavoro, l’amministratore unico della società alle cui dipendenze lavorava l’infortunato per avere consentito l'utilizzo improprio della pressa, che le stesse istruzioni della ditta costruttrice escludevano potesse essere adibita alle lavorazioni su ammortizzatori, e ciò qualunque fosse stata l'eziologia dell'incidente in merito alla quale gli accertamenti dei tecnici della ASL avevano fornito una triplice opzione di ipotesi (manovra manuale dell'addetto, fuoriuscita di pressione, parziale cedimento di un'astina) che facevano comunque capo tutte ad una impropria messa a disposizione dell’attrezzatura.

L’iter giudiziario e le decisioni della Corte suprema
La Corte di Appello ha confermata la condanna inflitta dal Tribunale ed ha confermate le argomentazioni già sviluppate dal giudice di primo grado avendo lo stesso imputato dichiarato di non essersi mai occupato della pressa che pure aveva messo a disposizione del lavoratore, contravvenendo in tal modo all'obbligo impostogli ex lege di fornire ai dipendenti, quale datore di lavoro, uno strumento lavorativo adeguato e sicuro.

L’imputato ha fatto quindi ricorso alla Corte di Cassazione adducendo due motivazioni, l’una che il lavoratore infortunato, avendo le chiavi dell’azienda, si era trattenuto nella stessa nelle ore notturne nelle quali si è verificato l’evento, senza avere avuto un esplicito incarico dall'azienda e l’altra che ingiustamente era stata ritenuta inidonea dai giudici della Corte di Appello la pressa per le lavorazioni alle quali era stata adibita.

Il ricorso non è stato accolto dalla Corte di Cassazione la quale ha ricordato che “tra i compiti di prevenzione che fanno capo al datore di lavoro vi è anche quello di dotare il lavoratore di strumenti e macchinari del tutto sicuri (cfr., ora, Decreto Legge 9 aprile 2008, n. 81, articoli 69 e segg.), dovendo egli in proposito ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, volendo trarre le conseguenze da questo principio, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare, neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura”.

La Sez. IV ha altresì riconosciuta configurabile la responsabilità del datore di lavoro per aver introdotto e messo a disposizione del lavoratore “una macchina - che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone - senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l'eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto affidamento sull'osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica (cfr. di recente, Sezione 4, 11 dicembre 2007, Mantelli ed altro)”.

Sulla impossibilità, quindi, sostenuta dal datore di lavoro di controllare il lavoratore per aver lo stesso lavorato in orario non consentitogli la suprema Corte ha messo in evidenza il principio pacifico in base al quale “in tema di infortuni sul lavoro, l'addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è in effetti escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio (giacché al datore di lavoro, che è ‘garante’ anche della correttezza dell'agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest'ultimo il rispetto delle regole di cautela)” e che il nesso causale (articolo 41 c.p., comma 2), si può ritenere interrotto solo in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale, imprevedibile ed abnorme del lavoratore e come tale non suscettibile di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Nessun comportamento abnorme”, ha sostenuto tra l’altro la suprema Corte, “può individuarsi nell'agire del lavoratore, la cui disponibilità delle chiavi dell'azienda all'evidenza, secondo quanto ricostruito in sede di merito, consentiva (e di questo il datore di lavoro non poteva essere edotto e, comunque, di questo avrebbe dovuto tenerne conto) l'accesso all'impianto per svolgere la propria attività. Che poi tale accesso non sia stato eccezionale ed imprevedibile è del resto attestato dalle modalità del ritrovamento dell'infortunato, da parte di altri lavoratori, in ora ampiamente notturna, che si trovavano in azienda evidentemente per ragioni lavorative (ciò è incontroverso e contraddice, in fatto, gli argomenti prospettati in ricorso, circa un orario lavorativo confinato per tutti entro il massimo le 18,30)”.




Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 43443 del 13 novembre 2009 (u. p. 14 ottobre 2009) -  Pres. Rizzo – Est. Piccialli – P.M. Iannelli - Ric. C. F. L. - Una macchina benché munita di accorgimenti previsti dalla legge, validi in un momento storico, va adeguata con gli ulteriori e più sofisticati presidi di sicurezza suggeriti dal progresso tecnologico per rendere la stessa sempre più sicura. A cura di G.Porreca.



 


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