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La responsabilità per l’omessa adozione delle cautele antinfortunistiche incombe su chi dirige in concreto i lavori, indipendentemente da ogni sua posizione o qualifica formale, ed anche sulla figura del committente “di fatto”. A cura di G.Porreca.
Questa sentenza della Corte di Cassazione penale dà degli utili indirizzi per
coloro che si trovano ad affrontare la problematica di dover individuare e
classificare, ai fini della attribuzione delle responsabilità, le varie figure
interessate alla organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce
anche delle definizioni dettate, per quanto riguarda i cantieri temporanei o
mobili, con l’art. 89 del D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di
salute e sicurezza sul lavoro,.
Il caso posto
all’esame della Sez. IV riguarda questa volta un infortunio
occorso nell’ambito di alcuni lavori edili a un lavoratore il quale,
mentre era
intento a dei lavori di edificazione di una cappella funeraria
nell’interesse
di due anziane committenti, è precipitato al suolo da una impalcatura,
riportando lesioni che hanno poi provocato il suo decesso. Le
committenti hanno
riferito in merito che la vittima dell’infortunio era stata assunta su
interessamento di un geometra loro nipote il quale si era anche
interessato
dell'andamento dei lavori ricoprendo l’incarico di direttore dei avori e
di responsabile
del
cantiere. Il Tribunale prima e la Corte di Appello
successivamente hanno ritenuto il
direttore dei lavori responsabile dell’accaduto contestando allo stesso "quale responsabile del cantiere nonché
promotore dell'attività edilizia finalizzata alla costruzione di due
cappelle
cimiteriali...", di aver cagionato la morte del predetto lavoratore
per colpa ed in particolare responsabile di non aver provveduto ad
installare
su tutti i lati della costruzione adeguate impalcature o ponteggi atti
ad
eliminare i pericoli
di
caduta di persone e/o cose, e lo hanno condannato alla pena
ritenuta di
giustizia nonché al risarcimento del
danno in favore delle costituite parti civili, per imputazione di cui
all'articolo 589 c.p., comma 2 e di cui agli articoli 16 e 24 del D.P.R.
7/1/1956 n. 164.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso alla Corte di
Cassazione
precisando innanzitutto di non essere geometra ma di essere in possesso
del
diploma di perito industriale capotecnico ed inoltre di non essersi mai
occupato di dirigere cantieri per la costruzione di opere edili.
L’imputato
faceva altresì presente che in linea di principio, essendo posto sempre
in capo
all'appaltatore o al lavoratore autonomo il dovere di sicurezza, né il committente,
né il direttore dei lavori per conto del committente possono essere
chiamati a
rispondere degli infortuni verificatisi nell'ambito dell'impresa
appaltatrice o
nell'ambito del lavoro autonomo, non essendo gli stessi titolari della
corrispondente posizione di garanzia. In definitiva, ha sostenuto
l’imputato,
essendo intervenuto un contratto di appalto, pur a volergli attribuire
il ruolo
di direttore di fatto dei lavori in rappresentanza delle anziane zie, lo
stesso, nella sua qualità di rappresentante del committente sul
cantiere, si è
limitato ad esercitare per conto di quest'ultimo il diritto di
controllare lo
svolgimento dei lavori e di verificare lo stato delle cose.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato in quanto
ha
ritenuto che lo stesso assolvesse alle mansioni di "direttore
dei lavori di fatto” e non dando alcun rilievo alla
circostanza della sua qualifica professionale non di "geometra" ma di
"perito industriale capotecnico". Lo stesso infatti, secondo la
Sez. IV, quale "portatore di un interesse legato
alla
richiesta delle anziane zie, dopo essersi interessato per il reperimento
della
manodopera, andava in concreto a controllare lo stato di avanzamento
delle
opere, provvedeva al pagamento degli operai talvolta addirittura con
propri
assegni, veniva considerato dagli stessi operai il direttore
dei
lavori..." e sostiene ancora la Suprema Corte che,
così come è stato rilevato correttamente dal
primo giudice, "diventa del tutto
irrilevante che non fosse il formale direttore dei lavori, se solo si
consideri
che la responsabilità per l'omessa adozione delle cautele
antinfortunistiche
incombe su chi dirige in concreto i lavori, indipendentemente da ogni
posizione
o qualifica formale, e perciò egli era tenuto a vigilare sul rispetto
delle
norme antinfortunistiche, che sono state però del tutto violate".
“D'altronde, conclude la Sez. IV introducendo il concetto di
committente di fatto, “quand'anche si
volesse ritenere che il ricorrente abbia agito solo quale longa manus
delle
committenti anziane zie (come egli sembra prospettare), su di lui, quale
committente di fatto, pure incombevano gli obblighi di cui al combinato
disposto del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo 6,
articolo
4, comma 1, e articolo 5, comma 1, lettera a)”.