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Anno 12 - numero 2432 di lunedì 05 luglio 2010
La Cassazione sul capocantiere "di fatto" Per la serie "le responsabilità di fatto" e con riferimento all’esercizio in concreto dei poteri direttivi di cui all’art. 299 del TU in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro questa è la volta del capocantiere di fatto. A cura di G.Porreca
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Cassazione
Sezione IV Penale - Sentenza n. 20070 del 26 maggio 2010 (U. P. 18 maggio 2010)
- Pres. Mocali – Est. Romis – P.M. Mura
- Ric. C. L.
Commento a cura di G. Porreca.
Questa
sentenza entra a far parte di quella serie di sentenze che possiamo definire
sulle “responsabilità di fatto” e ben si raccorda con le disposizioni che il
legislatore ha inteso dettare con l’art. 299 del D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro, il quale ha introdotto nell’ordinamento giuridico
italiano l’esercizio di fatto dei poteri direttivi disponendo in merito che “le posizioni di garanzia relative ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) (datore di lavoro), d) (dirigente) ed e) (preposto), gravano
altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in
concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.
Questa volta dalla Corte di Cassazione è stata riconosciuta la responsabilità
penale di un soggetto che, pur rivestendo la qualifica di legale rappresentante
di una ditta appaltatrice, è stato ritenuto “in concreto” il capocantiere
di un cantiere edile presso il quale si è infortunato un lavoratore di una
ditta subappaltatrice e nel quale, a seguito degli accertamenti, è emerso che
lo stesso impartiva delle direttive in materia di sicurezza sul lavoro
interferendo sostanzialmente con l’attività della ditta subappaltatrice
medesima.

Il caso
Il rappresentante legale di una ditta
appaltatrice è stato tratto in giudizio per rispondere del reato di cui
all'articolo 589 c.p., perchè, per colpa consistita in negligenza,
imperizia ed
imprudenza, nonché per inosservanza delle norme sulla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, agendo in concreto quale
capocantiere della ditta alla quale aveva subappaltato dei lavori (nei
confronti della quale è stato proceduto separatamente), aveva cagionato
la
morte di un operaio che lavorava alle dipendenze della ditta
subappaltatrice
medesima. Il lavoratore, secondo la dinamica ricostruita nel capo di
imputazione, mentre espletava da solo le mansioni affidategli, era
caduto da
un'apertura posta all'altezza di circa sei metri dopo essere inciampato
su una
palanca, ed aveva riportate, in conseguenza della caduta stessa, delle
gravissime
lesioni. Ricoverato quindi in ospedale con prognosi riservata lo stesso è
deceduto il giorno seguente per shock traumatico ed ipovolemico
secondario a
pneumotorace destro drenato, frattura epifisi-metafisi distale del
femore
destro, frattura somatica amielica del corpo della 21^ vertebra dorsale e
lacerazione epatica con versamento emorragico libero endoaddominale. In
particolare all’imputato venivano addebitati dei profili di colpa
specifica per
non aver fornito all’infortunato una cintura
di
sicurezza, nonché per non aver fatto predisporre le misure di
protezione
idonee a prevenire che l’operaio potesse cadere dal balconcino sul quale
stava
lavorando.
L’iter giudiziario e le decisioni della
Corte di Cassazione
Il Tribunale condannava l’imputato alla pena ritenuta di giustizia,
condanna
che veniva successivamente confermata dalla Corte d'Appello.
Quest’ultima, in
particolare, poneva in evidenza che dalla istruttoria dibattimentale era
emerso
che l'imputato, pur essendo il legale rappresentante della ditta
appaltatrice,
aveva in concreto esercitato le mansioni di direttore
dei
lavori e di capocantiere, provvedendo ad organizzare i lavori e ad
impartire le direttive agli operai ed era emerso, altresì, che la ditta
subappaltatrice non aveva mai provveduto a nominare un responsabile
per
la sicurezza del cantiere come previsto dall'articolo 4 del
contratto
di subappalto per cui la responsabilità non poteva che ricadere sulla
persona
che in concreto aveva svolto le funzioni di sorveglianza, gestione e
controllo
del cantiere e cioè sull’imputato stesso.
L’imputato ha fatto ricorso per Cassazione ribadendo le motivazioni già
addotte
alla Corte di Appello ma il suo ricorso è stato dalla stessa dichiarato
inammissibile. Nella sua decisione la suprema Corte ha tenuto ad
evidenziare
che nel capo di imputazione era stata attribuita
al rappresentante legale della ditta appaltatrice la qualifica di
capocantiere “di
fatto” e che la condanna era stata
pronunciata proprio sul rilievo che lo stesso svolgeva in concreto le
mansioni
di capocantiere, a parte il fatto che la sua posizione di garanzia era
risultata
riconducibile anche alla sua veste di legale rappresentante della ditta
che
aveva dato in subappalto dei lavori alla ditta per conto della quale
lavorava
l’infortunato. In merito a quest’ultima posizione la Sez. IV ha ribadito
che “nella
giurisprudenza della Corte di Cassazione è stato infatti affermato il
principio
secondo cui l'appaltante risponde, come datore di lavoro,
dell'assolvimento
degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore
(cfr. Sez. 4, n. 14361/02, Abbadini ed altro, RV. 221378, con la quale è
stato
precisato che alla responsabilità dell'appaltante si aggiunge anche
quella
dell'appaltatore ove sia dimostrato che quest'ultimo, lungi dall'operare
come
mero prestatore di lavoro, abbia conservato un potere di ingerenza nella
gestione delle attività svolte dai dipendenti)”.
Per quanto riguarda, infine, la responsabilità “di fatto” individuata
nell’imputato ed in merito alla circostanza che lo stesso aveva
provveduto in
concreto ad organizzare i lavori e ad impartire le direttive agli
operai, la
suprema Corte ha concluso che “secondo un
consolidato indirizzo interpretativo della stessa Corte di Cassazione”in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in
qualsiasi
modo, abbia assunto posizione
di
preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro
impartire
ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere
considerato
automaticamente tenuto, ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica n.
547 del 1955, articolo 4, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e
a
disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che
vi siano
altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un
diverso e
autonomo titolo".
Corte
di
Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 20070 del 26 maggio 2010
(U. P.
18 maggio 2010) - Pres. Mocali – Est.
Romis – P.M. Mura - Ric. C. L. - Per la serie “le responsabilità di
fatto” e
con riferimento all’esercizio in concreto dei poteri direttivi di cui
all’art.
299 del TU in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
questa è
la volta del capocantiere di fatto.
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