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Anno 10 - numero 2057 di lunedì 24 novembre 2008

La Cassazione sui reati in materia di sicurezza sul lavoro


Perentori i termini fissati dal d. lgs. n. 758/1994 ai fini estintivi delle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sia per l’adempimento delle prescrizioni che per il pagamento delle sanzioni ridotte. A cura di G. Porreca.

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Con questa sentenza viene ribadito quanto già in precedenza più volte affermato dalla Corte di Cassazione in merito alla applicazione del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758 e cioè che l’effetto estintivo dei reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro si perfeziona, secondo le previsioni dello stesso D. Lgs. n. 758/1994, con l’assolvimento di due adempimenti entrambi necessari e da attuare altresì secondo dei termini perentori. Secondo i rigorosi dettami disposti dalla legge, infatti, il contravventore deve prima eliminare la violazione con le modalità e nei termini prescritti dall'organo di vigilanza e, dopo che sia stato accertato il tempestivo e puntuale adempimento, deve provvedere, ai sensi dell’articolo 21 comma 2, al pagamento della oblazione entro l'arco di giorni trenta decorrenti dal momento in cui è ammesso alla definizione in via amministrativa.
 
Nel caso in esame le contravvenzioni contestate da un ispettore del lavoro ad un datore di lavoro avevano riguardato delle violazioni alla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D. P. R. n. 164/1956 e D. P. R. n. 547/1957 per le quali il Tribunale aveva provveduto a condannare il contravventore in quanto, pur avendo ottemperato agli adempimenti prescritti, lo stesso non aveva perfezionato l'oblazione in sede amministrativa per il tardivo pagamento della somma dovuta.
 
L’imputato ha successivamente fatto ricorso alla Corte di Cassazione alla quale ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale sostenendo che la procedura ex D. Lgs. n. 758/1994 sulla estinzione amministrativa delle contravvenzioni di cui al processo prevede un termine perentorio per l'adempimento delle prescrizioni e non per il pagamento della oblazione e che da una lettura sistematica del decreto legislativo emerge che tale pagamento possa essere effettuato utilmente entro il termine di 120 giorni, termine che l'organo di vigilanza ha per la comunicazione degli adempimenti al Pubblico Ministero di cui all’articolo 21 comma 2 del D. Lgs. n. 758/1994 medesimo. Inoltre, ha sostenuto l’imputato, il D. Lgs. n. 758/1994, articolo 24 comma 3, precisa che un non perfetto o tardivo adempimento delle prescrizioni è valutabile per la oblazione a sensi dell'articolo 162 bis c.p. per cui, per non creare disparità di trattamento, questa disposizione deve essere riservata anche al non tempestivo pagamento della somma dovuta.
 
La Corte ha rigettato il ricorso ed ha osservato in merito che “la realizzazione dell'effetto estintivo dei reati in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro si perfeziona in due fasi secondo le previsioni del Decreto Legislativo n. 758 del 1994: il contravventore deve, prima, eliminare la violazione con le modalità e nei termini prescritti dall'organo di vigilanza ed, una volta accertato il tempestivo e puntuale adempimento, deve provvedere al pagamento della oblazione entro l'arco di giorni trenta decorrenti dal momento in cui è ammesso alla definizione in via amministrativa (articolo 21, comma 2)”.
 
Ha proseguito la Sez. III facendo presente che dalla lettura dell’articolo dell'articolo 24 comma 1 risulta chiaro che l'inosservanza anche di una sola delle due condizioni e cioè o dell’adempimento o del pagamento della sanzione ridotta impedisce la trasformazione dei reati in illeciti amministrativi e che tale affermazione trova conforto nell'articolo 24, comma 2 a mente del quale il Pubblico Ministero richiede l'archiviazione solo quando la contravvenzione è estinta in esito allo adempimento delle prescrizioni e della corresponsione della necessaria somma. “Una lettura coordinata dell'articolo 24, comma 1 e dell'articolo 21, comma 2” – prosegue la Suprema Corte – “chiarisce che il contravventore può godere solo dello spazio temporale concesso dalla legge anche per provvedere al pagamento”. Né importa che il legislatore non abbia previsto espresse sanzioni per il mancato rispetto del termine “perché tutto l'eccezionale procedimento estintivo disciplinato dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994 è ispirato a sequele procedimentali aventi il carattere della perentorietà”.
 
“Anche la ratio della legge” – conclude la Sez. III – “tendente ad una sollecita rimozione della situazione antigiuridica, fa propendere per la interpretazione secondo la quale la estinzione del reato sia collegata al pagamento effettuato nel termine normativamente previsto (conf. Cassazione Sezione terza sentenze n. 21696/2007, 12294/2005, 23921/2003, 40576/2002)”.
 
Sulla osservazione, infine, fatta dall’imputato circa la mancata possibilità di ricorrere alla oblazione nel caso di tardivo pagamento della sanzione la Corte ribadisce che “non è ravvisabile la incoerenza del sistema segnalato dal ricorrente in quanto sia il tardivo adempimento delle prescrizioni sia il non tempestivo pagamento del dovuto lasciano aperta la possibilità della oblazione a sensi dell'articolo 162 bis c.p.”. 
 
 


 
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