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Anno 12 - numero 2442 di lunedì 19 luglio 2010
La Cassazione sui destinatari degli obblighi di sicurezza Datore di lavoro, dirigente e preposto sono, nell’ambito delle proprie competenze, destinatari degli obblighi di sicurezza sul lavoro e sono tenuti ad attivarsi per eliminare i pericoli che possono minare l’incolumità dei lavoratori. A cura di G. Porreca.
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Cassazione
Sezione IV Penale - Sentenza n. 46769 del 4 dicembre 2009 (u. p. 18 novembre
2009) - Pres. Campanato – Est. Licari –
P.M. Montagna - Ric. C. G., P. E. e B. F.
Commento a cura di G. Porreca.
Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto,
nell’ambito ciascuno delle proprie competenze, sono destinatari delle norme in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro ed hanno l’obbligo, ciascuno per
proprio conto, di attivarsi per far eliminare i pericoli che possono minare la
incolumità dei lavoratori. Questo è quanto emerge dalla lettura di questa
sentenza della Corte di Cassazione che ha individuata la responsabilità del
Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società a responsabilità
limitata, del responsabile della sicurezza della stessa società e del direttore
tecnico di cantiere
per un infortunio occorso ad un lavoratore a seguito di una carenza di misure
di prevenzione. La suprema Corte ha riscontrata nella circostanza una serie di
rimpalli fra le persone responsabili della gestione della società e, in
risconto a chi ha inteso individuare la responsabilità dell’accaduto nello
stesso lavoratore infortunato, ha sostenuto che l’attuazione degli obblighi in
materia di sicurezza sul lavoro non è delegabile al lavoratore stesso non
essendo possibile riconoscere in capo a
quest’ultimo, al contempo, la qualifica di debitore e creditore dei doveri di sicurezza.

Il caso
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il preposto
alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed direttore tecnico del cantiere
addetto
all'osservanza del piano di sicurezza erano stati ritenuti responsabili e
condannati dal Tribunale, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, per
il
delitto di lesioni colpose gravi avvenute in danno di un operaio
dipendente il
quale, mentre con l'aiuto di un collega stava effettuando lo smontaggio
di un
tubo di rilevanti dimensioni, veniva colpito dallo stesso ad una gamba.
Avverso tale sentenza tutti e tre gli imputati hanno fatto ricorso prima
alla
Corte di Appello, che ha però confermata la condanna di primo grado, e
quindi
alla Corte di Cassazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
ha
reclamato l'esonero da responsabilità perché in azienda era presente un
responsabile alla sicurezza investito di formale e specifica
designazione, il
preposto alla sicurezza, dal canto suo, addebitava alla persona offesa
la
responsabilità dell'infortunio, in quanto lo stesso era stato preposto
al
controllo della specifica fase lavorativa entro la quale l'evento
infortunistico
era maturato, e l’infortunato, a sua volta, lamentava che la
responsabilità
dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche fosse stata estesa a
lui
quando, invece, essa era stata assunta per designazione ricevuta dal preposto
alla sicurezza.
Il ricorso e le decisioni della Corte di
Cassazione
I tre ricorsi sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte di
Cassazione
e nel far ciò la stessa ha condiviso le conclusioni dei giudici di primo
e
secondo grado i quali avevano individuata la responsabilità sia del
legale
rappresentante della società che del socio designato alla attuazione
delle
norme antinfortunistiche e del tecnico che aveva il compito di
controllare
quella attuazione nell'ambito delle specifiche attività aziendali. Gli
stessi,
secondo la Corte suprema, erano stati correttamente ritenuti compresi
tra i destinatari
delle norme di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul
lavoro per
la decisiva ragione che ciascuno di essi era perfettamente al corrente
delle
pericolose prassi operative invalse per lo smontaggio e la posa a terra
dei
grossi tubi presenti nella realtà aziendale e nessuno di essi aveva
concretamente
fatto qualcosa pur avendo rispettivamente l'obbligo di conoscere, di
segnalare
e di rimuovere il pericolo per l'incolumità dei lavoratori insito nelle
citate
prassi. Da ciò, ha proseguito la Sez. IV “la logica conclusione che
ciascuno degli imputati non può considerarsi
esente da responsabilità per l'evento infortunistico patito dal
lavoratore oggettivamente
riconducibile alla prassi pericolosa alla quale costui si era attenuto”.
La Sez. IV, infine, non ha accolta la tesi difensiva secondo la quale
all’infortunato
andava addebitata la responsabilità per il fatto accadutogli in quanto
delegato
all'osservanza delle norme poste a tutela della sua salute in quanto
trattasi “di una tesi contraria alla ratio legis, la
quale non prevede che l'attuazione degli obblighi in materia di
sicurezza
nell'ambiente di lavoro sia delegabile al lavoratore, non potendosi in
capo a
quest'ultimo riconoscersi al contempo la qualità di debitore e creditore
dei
doveri di sicurezza a garanzia della salute di sé medesimo”.
Corte
di
Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 46769 del 4 dicembre 2009
(u.
p. 18 novembre 2009) - Pres. Campanato –
Est. Licari – P.M. Montagna - Ric. C. G., P. E. e B. F. - Il datore di
lavoro, il dirigente ed il preposto sono, nell’ambito delle proprie
competenze,
destinatari degli obblighi di sicurezza sul lavoro e sono tenuti ad
attivarsi
per eliminare i pericoli che possono minare la incolumità dei
lavoratori.
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