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Indicazioni per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato
Dalla Regione Toscana le prime proposte di linee di indirizzo per la valutazione del rischio da stress lavoro–correlato. La prevenzione primaria, secondaria e terziaria. I criteri per una corretta metodologia di valutazione. Le indicazioni per le aziende.
Queste linee di indirizzo, elaborate dal gruppo di lavoro dell’Area Vasta
Toscana Nord Ovest e riviste da un secondo gruppo di lavoro regionale,
rappresentano una proposta operativa rivolta alle aziende private e pubbliche
per l’esecuzione di una corretta valutazione del rischio
stress lavoro correlato secondo quanto previsto dal Decreto
legislativo 81/2008. Linee di
indirizzo che – ricorda il documento – non sono da considerarsi vincolanti “in
quanto altre metodologie e strumenti diversi da quelli indicati possono,
comunque, condurre ad ottenere risultati positivi”.
In particolare le metodologia proposta “fa riferimento ai principi contenuti
nell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004”, richiamato dall’art.28 del decreto
81.
Nel documento si affrontano prima i concetti generali relativi al rischio da
stress lavoro-correlato, poi si considerano le problematiche metodologiche
connesse alla sua valutazione e si indicano gli elementi ritenuti utili “per
una sua analisi finalizzata alla progettazione di interventi preventivi”. Viene
infine dunque proposto un “percorso valutativo gestibile dai soggetti della
prevenzione aziendale utilizzando strumenti
di indagine relativamente semplici”.
Prevenzione primaria, secondaria e
terziaria In relazione alla valutazione
dei rischi collegati allo stress lavoro correlato si indica che “in ambito
preventivo” le modalità della valutazione possono cambiare a seconda che le
finalità prevalenti che si vogliono perseguire siano di prevenzione primaria,
secondaria o terziaria.
Ricordiamo a questo proposito che:
- gli interventi primari “sono tesi
al controllo del rischio agendo sull’assetto organizzativo e sugli aspetti
ergonomici del lavoro” riducendo i fattori
di stress, gli “stressori”. Per realizzare
questo obiettivo è dunque necessario “focalizzare l’attenzione sull’analisi
degli stressori organizzativi, ambientali e sociali e definire gli interventi
migliorativi”;
- gli interventi secondari hanno
“finalità di controllo della probabilità di danno migliorando, attraverso
adeguati interventi formativi le conoscenze dei lavoratori in rapporto ai
rischi stress-correlati e le loro capacità psicologiche di adattamento al
lavoro (contenimento degli effetti negativi)”. In questo caso la valutazione
deve dunque “prendere in considerazione, soprattutto, la soggettività dei
lavoratori analizzando le loro percezioni e reazioni in rapporto al lavoro
(stressori, clima, benessere/malessere, vissuti, fronteggiamento, stato di
salute)”. Il documento ricorda che oggi gli interventi di tipo secondario sono
quelli prevalenti, sia perché mancano spesso valutazioni adeguate degli
stressori lavorativi e dell’esposizione dei lavoratori, sia perché gli
interventi di prevenzione primaria, tesi a modificare l’organizzazione del
lavoro, sono più complessi e richiedono maggiore competenza e maggiore impegno;
- gli interventi terziari fanno
riferimento “al controllo della gravità del danno mediante interventi di
assistenza ai lavoratori che manifestino danni della salute stresscorrelati
(contenimento della gravità del danno)”. In questo caso la valutazione viene a
identificarsi con la sorveglianza sanitaria che dovrà individuare casi di patologia
correlata allo stress lavorativo.
Il documento ricorda inoltre che riguardo alla valutazione
dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato esiste anche un ambito
più strettamente medico-legale
(“valutazione dei rischi
psicosociali per la definizione del nesso causale nei singoli casi di
disagio lavorativo”) e un ambito gestionale
(i fattori lavorativi stress-correlati sono analizzati “nell’ambito di percorsi
valutativi attuati dalle aziende per ottenere informazioni utili a migliorare
la produttività aziendale”).
Criteri metodologici di riferimento Il documento definisce i criteri che devono orientare una corretta
metodologia di valutazione del rischio da stress
lavoro-correlato:
- “la valutazione deve essere finalizzata al controllo del rischio;
- devono essere valutati elementi riferiti ad ambiti diversi (precedenti
oggettivi e soggettivi dello stress; misure protettive attuate dall’azienda;
soggettività dei lavoratori; effetti dello stress sull’organizzazione; effetti
dello stress sull’individuo);
- devono essere utilizzati strumenti di analisi gestibili dagli operatori della
prevenzione;
- si devono coinvolgere nella valutazione le figure aziendali investite di
responsabilità in ambito preventivo;
- si deve modulare l’approfondimento del rischio in funzione del numero dei
lavoratori occupati e dell’importanza degli elementi di rischio
progressivamente individuati nel corso dell’analisi”
Indicazioni generali per la valutazione Rimandando il lettore ad una lettura più approfondita del documento, che
riporta per ciascun livello di intervento (primario, secondario e terziario)
gli strumenti valutativi più idonei, riportiamo alcune indicazioni generali per
la valutazione
del rischio da stress lavoro-correlato, indicazioni da “considerare un
riferimento per qualsiasi realtà lavorativa si intenda analizzare”:
- prima indicazione: in tutte le
realtà lavorative è bene effettuare “una valutazione
preliminare per stabilire se è da considerare trascurabile o rilevante la
probabilità che le caratteristiche dell’azienda, delle attività, della forza
lavoro e dei rapporti di lavoro siano associate a potenziali fattori di rischio
stress tenendo anche conto dei dati sull’esistenza del rischio nelle varie
attività lavorative presenti in letteratura”. È anche importante verificare la
presenza di eventuali “casi conclamati di disagio clinicamente accertati da
centri pubblici di riferimento con nesso causale certo o altamente probabile
con condizioni di stress lavorativo”. L’eventuale assenza di “elementi
indicativi della presenza di rischi potenziali o di possibili effetti negativi
dello stress
lavoro-correlato” possono consentire al datore di lavoro di “certificare
l’assenza del rischio” senza procedere ad ulteriori approfondimenti;
- seconda indicazione: in caso siano
stati individuati elementi indicativi della presenza di rischi potenziali o di
effetti negativi dello stress lavoro-correlato,
nelle aziende che occupano fino a
10 lavoratori “il datore
di lavoro deve autocertificare l’avvenuta valutazione
circa la presenza di disfunzioni relative alle principali aree dell’organizzazione
del lavoro (richieste, controllo, sostegno, rapporti interpersonali, ruolo,
cambiamenti) capaci di determinare condizioni di lavoro stressogene provvedendo
a programmare gli eventuali provvedimenti migliorativi necessari”. In questo
caso il percorso valutativo si potrà considerare concluso. Per le aziende che occupano oltre 10 lavoratori
si deve continuare con la valutazione della presenza di elementi indicativi di
rischio. L’eventuale irrilevanza degli elementi di rischio individuati “consentirà
al datore di lavoro di non procedere ad ulteriori approfondimenti del rischio”.
Le carenze individuate dovranno essere comunque oggetto di interventi
migliorativi;
- terza indicazione: per le aziende
che occupano oltre 10 lavoratori e per
le quali gli elementi indicativi di rischio individuati sono risultati
rilevanti “si deve procedere alla definizione
del livello di rischio per stabilire la necessità di effettuare la
sorveglianza sanitaria e si devono, inoltre individuare le criticità organizzative,
ambientali e relazionali per le quali attuare le misure di tutela necessarie”.
È dunque necessario “valutare
l’esposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro stressanti”, con
informazioni che devono provenire dalle percezioni dei lavoratori (raccolte in
modo anonimo attraverso questionari) e dalla valutazione “che i lavoratori
esperti e dirigenti/responsabili aziendali danno delle condizioni di lavoro ottenuta
mediante interviste strutturate”;
- quarta indicazione: in presenza di
elevata conflittualità
o comunque in situazioni lavorative “particolarmente complesse” può essere
necessario “ricorrere a consulenze specialistiche per analisi del clima
interno, del benessere/malessere percepito dai lavoratori, delle
caratteristiche personologiche dei lavoratori”;
- quinta indicazione: la valutazione
deve essere ripetuta tutte le volte che “intervengano significative variazioni
nell’organizzazione e nella gestione del lavoro”.
- sesta indicazione: quando si è in presenza di elementi evidenti
di rischio è “necessario utilizzare i dati della sorveglianza sanitaria per
capire se i dati individuali ma, soprattutto, quelli aggregati siano indicativi
di disturbi stress correlati”.