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Anno 12 - numero 2462 di martedì 07 settembre 2010

Indicazioni per la sicurezza di impianti e apparecchiature elettriche


Indicazioni operative e procedurali relative alla sicurezza di impianti e apparecchiature elettriche impiegate nei luoghi di lavoro. Le sanzioni del Testo Unico, la distanza dalle linee elettriche aeree e l’elenco delle gravi violazioni.

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PuntoSicuro ha presentato nel mese di luglio il primo protocollo d’intesa firmato dall‘ISPESL e dalla Regione Lombardia dal titolo “Indicazioni operative e procedurali sull’applicazione del  D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativamente agli aspetti  inerenti la sicurezza impiantistica delle macchine e delle attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro”.
Il documento, raccolto nella Banca dati di PuntoSicuro, è un aggiornamento delle indicazioni operative e procedurali - alla luce delle integrazioni e modifiche introdotte dal D. Lgs. 106/2009 - con riferimento a tre tipologie di attrezzature e impianti che sono oggetto di controllo e/o verifica da parte di ASL e ISPESL: impianti elettrici, apparecchi di sollevamento e  apparecchi a pressione (PED).


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Nell’articolo di presentazione del  protocollo ci siamo soffermati su alcuni aspetti inerenti gli apparecchi di sollevamento, vediamo ora alcune delle indicazioni fornite in relazione agli impianti elettrici.

In particolare il protocollo fornisce indicazioni per l’applicazione degli articoli dall’80 all’87 del Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche” del Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale” del Decreto legislativo 81/2008

- per le violazioni ai precetti contenuti negli articoli dall’80 all’84 (impianti elettrici e protezione contro i fulmini) si applicano le sanzioni previste all’art. 87. Mentre “per la violazione dell’art. 84 “Protezione dai fulmini” non è prevista una specifica sanzione nel caso in cui il datore di lavoro non provveda a proteggere gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature dagli effetti dei fulmini. La sanzione per la violazione di tale precetto coincide però con quella dell’art. 80, comma 3, nel quale è fatto obbligo al datore di lavoro e al dirigente di adottare le misure tecniche necessarie per eliminare i rischi di natura elettrica, tra i quali figurano quelli derivanti da fulminazione diretta ed indiretta”;
- l’articolo 85 riguarda le misure di protezione per gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature, “affinché l’impianto elettrico non sia causa di innesco di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi”. Il documento ricorda che questi aspetti sono esplicitati nel Titolo XI “Protezione da atmosfere esplosive” (artt. dal 287 al 297) e negli allegati in esso richiamati e che le sanzioni per le violazioni degli articoli del Titolo XI sono previste nell’art. 297;
- l’art. 86 “impone al datore di lavoro l’obbligo di far sottoporre gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, oltre che alle verifiche periodiche previste dal D.P.R. 462/01, a controlli periodici”. A questo proposito il protocollo indica che “in attesa di diverse interpretazioni o indicazioni da parte delle istituzioni sovraordinate, si ritiene che le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 87, comma 4, lettera d), debbano essere applicate anche  “per non aver eseguito le verifiche periodiche degli impianti ai sensi del D.P.R. 462/01” e per “non aver presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), o in alternativa all’ISPESL e all’ASL territorialmente competenti, le dichiarazioni di conformità ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 462/01”.

Il documento sottolinea poi che, nel Testo Unico, non è il solo articolo 83 a occuparsi di “Lavori in prossimità di parti attive” di impianti elettrici.
Con riferimento ai “Cantieri temporanei e mobili”, di cui al Titolo VI, di questi lavori “si occupa anche l’art. 117 che, a differenza del corrispondente art. 11 del D.P.R. 164/56, abrogato, che fissava in 5 m la distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree, non indica una distanza prestabilita, ma solo le precauzioni da adottare per prevenire il pericolo, stabilendo altresì che la distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti”.
Dunque è possibile “verosimilmente ritenere che tali distanze possano essere valutate di volta in volta, in relazione alle tensioni e alle condizioni al contorno, adottando come distanze minime di riferimento quelle indicate nella Tabella 1 dell’Allegato IX”. E il “mancato rispetto delle distanze di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, di cui all’art. 117, è punito dall’art. 159, comma 2, lettera a)”.

Riguardo poi alla realizzazione di impianti di illuminazione elettrica, ordinaria e di sicurezza, dei posti di lavoro e delle vie di esodo (cui si fa riferimento nell’art. 1.10 dell’Allegato IV del Testo Unico) non sono fornite precise indicazioni e “pertanto occorre riferirsi alle norme di buona tecnica (per esempio alla norma EN 12464-1:2002, alla norma UNI EN 1838 e alla norma EN 50172).
La mancata presenza o l’inidoneità degli impianti di illuminazione artificiale, ordinaria o di sicurezza, “può essere configurata come violazione dell’art. 64, comma 1, lettera a, per il quale il datore di lavoro è punito, ai sensi dell’art. 68, comma 1, lettera b)”.

Infine il documento indica che le gravi violazioni in materia di prevenzione del rischio elettrico, che “se reiterate possono comportare sospensione di un’attività imprenditoriale (art. 14), sono:
- i lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- la presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- la mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
- la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (di natura elettrica);
- la mancata formazione ed addestramento (per i lavori elettrici)”.



ISPESL, Regione Lombardia - Maggio 2010 - Indicazioni operative e procedurali sull’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativamente agli aspetti  inerenti la sicurezza impiantistica delle macchine e delle attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro.


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