Pubblcità
PuntoSicuro ha presentato nel mese di luglio il primo protocollo d’intesa
firmato dall‘
ISPESL e dalla
Regione
Lombardia dal titolo “
Indicazioni
operative e procedurali sull’applicazione del
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativamente agli aspetti inerenti la sicurezza impiantistica delle
macchine e delle attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro”.
Il documento, raccolto nella Banca dati di PuntoSicuro, è un aggiornamento
delle indicazioni operative e procedurali - alla luce delle integrazioni e
modifiche introdotte dal
D.
Lgs. 106/2009 - con riferimento a tre tipologie di attrezzature e impianti
che sono oggetto di controllo e/o verifica da parte di ASL e ISPESL:
impianti
elettrici,
apparecchi
di sollevamento e
apparecchi
a pressione (PED).
Nell’articolo di presentazione del protocollo
ci siamo soffermati su alcuni aspetti inerenti gli apparecchi di sollevamento, vediamo
ora alcune delle indicazioni fornite in relazione agli
impianti elettrici.
In particolare il protocollo fornisce
indicazioni
per l’applicazione degli articoli dall’80 all’87 del Capo III “Impianti e
apparecchiature elettriche” del Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e
dei dispositivi di protezione individuale” del
Decreto
legislativo 81/2008:
- per le violazioni ai precetti contenuti negli articoli dall’80 all’84 (
impianti elettrici e protezione contro i
fulmini) si applicano le sanzioni previste all’art. 87. Mentre “per la
violazione dell’art. 84 “Protezione dai fulmini” non è prevista una specifica
sanzione nel caso in cui il datore di lavoro non provveda a proteggere gli
edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature dagli effetti dei
fulmini. La sanzione per la violazione di tale precetto coincide però con
quella dell’art. 80, comma 3, nel quale è fatto obbligo al datore di lavoro e
al dirigente di adottare le misure tecniche necessarie per eliminare i rischi
di natura elettrica, tra i quali figurano quelli derivanti da fulminazione
diretta ed indiretta”;
- l’articolo 85 riguarda le misure di protezione per gli edifici, gli impianti,
le strutture e le attrezzature, “affinché l’impianto elettrico non sia causa di
innesco di
atmosfere potenzialmente
esplosive per la presenza di gas, vapori, nebbie o
polveri
infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di
materiali
esplosivi”. Il documento ricorda che questi aspetti sono esplicitati nel Titolo
XI “Protezione da
atmosfere
esplosive” (artt. dal 287 al 297) e negli allegati in esso richiamati e che
le sanzioni per le violazioni degli articoli del Titolo XI sono previste
nell’art. 297;
- l’art. 86 “impone al datore di lavoro l’obbligo di far sottoporre gli
impianti
elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, oltre che alle
verifiche periodiche previste dal
D.P.R. 462/01, a
controlli periodici”.
A questo proposito il protocollo indica che “in attesa di diverse interpretazioni
o indicazioni da parte delle istituzioni sovraordinate, si ritiene che le
sanzioni amministrative pecuniarie di
cui all’art. 87, comma 4, lettera d), debbano essere applicate anche “per non aver eseguito le
verifiche
periodiche degli impianti ai sensi del D.P.R. 462/01” e per “non aver
presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), o in
alternativa all’ISPESL e all’ASL territorialmente competenti, le dichiarazioni
di conformità ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 462/01”.
Il documento sottolinea poi che, nel Testo Unico, non è il solo articolo 83 a
occuparsi di “
Lavori in prossimità di
parti attive” di
impianti
elettrici.
Con riferimento ai “
Cantieri
temporanei e mobili”, di cui al Titolo VI, di questi lavori “si occupa anche
l’art. 117 che, a differenza del corrispondente art. 11 del D.P.R. 164/56,
abrogato, che fissava in 5 m la
distanza
di sicurezza dalle linee elettriche aeree, non indica una distanza
prestabilita, ma solo le precauzioni da adottare per prevenire il pericolo,
stabilendo altresì che la distanza di sicurezza deve essere tale che non
possano avvenire
contatti
diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di
lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti”.
Dunque è possibile “verosimilmente ritenere che tali distanze possano essere valutate
di volta in volta, in relazione alle tensioni e alle condizioni al contorno,
adottando come distanze minime di riferimento quelle indicate nella Tabella 1
dell’Allegato IX”. E il “mancato rispetto delle distanze di sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili, di cui all’art. 117, è punito dall’art. 159,
comma 2, lettera a)”.
Riguardo poi alla realizzazione di
impianti
di illuminazione elettrica, ordinaria e di sicurezza, dei posti di lavoro e
delle vie di esodo (cui si fa riferimento nell’art. 1.10 dell’Allegato IV del
Testo Unico) non sono fornite precise indicazioni e “pertanto occorre riferirsi
alle norme di buona tecnica (per esempio alla norma EN 12464-1:2002, alla norma
UNI EN 1838 e alla norma EN 50172).
La mancata presenza o l’inidoneità degli impianti di
illuminazione
artificiale, ordinaria o di sicurezza, “può essere configurata come
violazione dell’art. 64, comma 1, lettera a, per il quale il datore di lavoro è
punito, ai sensi dell’art. 68, comma 1, lettera b)”.
Infine il documento indica che le
gravi
violazioni in materia di prevenzione del rischio elettrico, che “se
reiterate possono comportare sospensione di un’attività imprenditoriale (art.
14), sono:
- i lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti
rischi;
- la presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti
rischi;
- la mancanza di protezione contro i
contatti
diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico,
interruttore differenziale);
- la mancata elaborazione del documento di
valutazione
dei rischi (di natura elettrica);
- la mancata formazione ed addestramento (per i lavori elettrici)”.
ISPESL,
Regione Lombardia - Maggio 2010 - Indicazioni operative e procedurali
sull’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativamente agli
aspetti inerenti la sicurezza impiantistica delle macchine e delle
attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro.