Continuiamo il nostro lungo viaggio attraverso gli
incidenti determinati o resi più gravi dal mancato o erroneo uso di
dispositivi di protezione individuale.
Nei passati articoli abbiamo parlato di
elmetti protettivi, di
protezione delle mani e abbiamo visto che spesso la mancanza di un
DPI è indicativa di una carenza della sicurezza più complessiva e non limitata al singolo dispositivo.
In questo articolo iniziamo ad affrontare il tema dei
dispositivi di protezione anticaduta ricordando che la
caduta dall’alto rappresenta in Italia e in altri paesi europei la causa di circa il 20% degli
incidenti mortali.
Ad esempio in relazione a un lavoratore impegnato in attività di posizionamento di un nuovo camino sulla tettoia di un capannone.
L’infortunato “accompagnava di sua iniziativa il lattoniere sulla copertura del reparto” dove si trova il forno “per mostrargli l’area in cui realizzare dei faldali del camino del forno”.
Per raggiungere la zona, “priva di lastre di copertura in fibro-cemento rimosse in precedenza allo scopo di posizionare il nuovo camino”, l’infortunato aveva posto una tavola in legno sull’intelaiatura metallica della copertura, ma successivamente poggiava un piede su una lastra della copertura in plexiglas.
La copertura cedeva causando la caduta al suolo del lavoratore, lavoratore che evidentemente non indossava
DPI contro il rischio di caduta dall’alto.
Ce lo ricorda il caso di un operaio intento in attività di costruzione di un traliccio metallico per linea elettrica: gli elementi vengono in parte montati a terra, quindi issati con una gru e, in quota, assemblati manualmente con elementi di fissaggio (bulloni).
Sul traliccio in particolare erano stati montati i
dispositivi anticaduta retrattili che gli addetti hanno successivamente dichiarato di “utilizzare esclusivamente per la salita e la discesa dal traliccio”.
L’operaio “stava fissando con i bulloni un elemento del traliccio ad un'altezza di 25 metri, indossando l'imbracatura di sicurezza il cui cordino di posizionamento sul lavoro era stato fatto passare”, dallo stesso lavoratore, “intorno a una crociera del traliccio ed era stato agganciato all'anello laterale della cintura di sicurezza”.
Ma non era stata eseguita l’imbullonatura completa della crociera e quando l’operaio si è sbilanciato il
cordino di posizionamento si è sfilato “facendolo precipitare a terra”.
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Art. 115.
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta. |
Ricordiamo infine che all’allegato VIII del D.Lgs. 81/2008 si può trovare un elenco indicativo non esaustivo dei DPI di protezione anticaduta:
- attrezzature di protezione contro le
cadute;
- attrezzature cosiddette anticaduta ed attrezzature con freno “ad assorbimento di energia cinetica” (attr. Complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
Per consultare direttamente la presentazione degli infortuni di cui ci siamo occupati, collegarsi a
questa pagina del sito web di
INFOR.MO. e successivamente visualizzare le schede numero
10 e
243.
Tiziano Menduto