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In
questo caso ne parliamo a proposito di attività correlate al rischio elettrico.
I casi
Il primo caso è relativo all’attività di installazione e manutenzione di
attrezzature elettriche ed elettroniche.
Un
operaio, assieme ad un collega di lavoro, si reca presso una stazione di
conversione/trasmissione di una emittente radio allo scopo di eseguire alcuni
interventi su
apparecchiature
elettroniche. Operazioni effettuata con gli
impianti sotto tensione.
L’operaio,
sprovvisto di guanti e di scarpe isolanti, durante il lavoro entra in contatto
con
elementi
sotto tensione.
Al
di là della mancanza dei DPI si è rilevato che nella suddetta stazione “l'
impianto
elettrico nel suo insieme non era a norma mancando, tra l'altro, di
impianto di messa a terra e di protezioni differenziali”.
Dunque
questi i fattori determinanti o
modulatori (peggiorativi) dell’incidente:
-
l'infortunato operava in presenza di parti attive in tensione;
-
l'infortunato era sprovvisto di DPI (
guanti
e scarpe);
-
l'impianto era privo di messa a terra e di protezioni con interruttori
differenziali e/o magnetotermici.
Il secondo caso è invece relativo ad attività edili.
Un
lavoratore si trova “all’altezza del secondo piano fuori terra dell’edificio in
costruzione intento a versare l’acqua necessaria alla preparazione dell’impasto
della sabbia” che unita al cemento serve alla realizzazione del massetto sul
quale deve essere posato il pavimento.
Nel
compiere questa azione – mentre non
indossa scarpe antinfortunistiche ma semplici zoccoli di cuoio – è a
contatto diretto con la sabbia umida e si trova, inoltre, nei pressi del
montacarichi per sollevare i materiali necessari per la realizzazione del
pavimento. Improvvisamente il lavoratore viene folgorato e si accascia al
suolo.
Dalle
indagini emerge che “l’
impianto
elettrico era realizzato e mantenuto in modo tale da poter essere causa di
contatto accidentale con gli elementi sotto tensione. In particolare il
montacarichi risultava privo di isolamento elettrico e l'impianto elettrico era
privo di protezione differenziale al quadro principale e di
messa
a terra”.
Anche
in questo caso i
fattori determinanti
sono relativi allo stato dell’impianto elettrico e all’utilizzo di un
montacarichi privo di isolamento elettrico, tuttavia non bisogna tralasciare la
mancanza di
scarpe
adeguate all’attività svolta.
Il terzo caso è invece relativo ad un intervento su quadro elettrico sotto tensione.
Un
operatore interviene in un quadro elettrico per un guasto al motore elettrico
di un impianto di aspirazione dell’impianto di betonaggio.
Disattiva
il sistema di sicurezza del quadro e con il cacciavite spinge un interruttore
provocando un corto circuito. Viene investito da una fiammata alla mano, al
braccio, alla spalla e al volto.
L’infortunato
“doveva provare con le apparecchiature elettriche con dei tester” ed era
sprovvisto degli idonei DPI (visiera,
guanti,
giubbotto, tuta e scarpe).
La prevenzione
Innanzitutto
ricordiamo alcuni utili riferimenti normativi relativi all’uso dei DPI, con
particolare riferimento alle attività su impianti
e apparecchiature elettriche.
In
merito agli obblighi del datore di
lavoro è il
Decreto
legislativo 81/2008 che al comma 3 dell’articolo 80 prescrive che
a seguito della valutazione del rischio
elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative
necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i
dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione
in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione
atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con
l'adozione delle misure di cui al comma 1.
E
come sappiamo il D.Lgs. 81/2008 torna più volte sull’obbligatorietà per i lavoratori dell’uso dei dispositivi di protezione.
Ad esempio all’articolo 20 ricorda che ogni
lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e che, a questo proposito,
deve utilizzare in modo appropriato i
dispositivi di protezione messi a disposizione.
Le
linee guida, che hanno come principale riferimento l’allegato VIII del D.Lgs.
81/2008, ricordano le caratteristiche
che devono avere le scarpe di sicurezza.
Devono
essere comode, leggere e tali da consentire la traspirazione:
-
“in gomma se richieste buone caratteristiche dielettriche;
-
con puntale di acciaio e solette antiperforazione se rischio da schiacciamento
o perforazione; - alte ai malleoli ed imbottite se vi è rischio di urti o
contusioni;
-
a rapido sfilamento in caso di infortunio o intrappolamento;
-
con suole antisdrucciolevole se si ha accesso su suoli instabili”.
Questo
è un elenco indicativo non esaustivo dei
DPI per la protezione dei piedi e delle gambe e da utilizzare a seconda
delle attività svolte (All. VIII D.Lgs. 81/2008):
-
scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
-
scarpe a slacciamento o sganciamento rapido;
-
scarpe con protezione supplementare alla punta;
-
scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
-
scarpe, stivali e soprastivali contro il calore, contro il
freddo,
contro le vibrazioni, antistatici, isolanti;
-
stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
-
zoccoli;
-
ginocchiere;
-
ghette;
-
suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
-
ramponi amovibili per neve,
ghiaccio,
terreno sdrucciolevole”.
Pagina
introduttiva del
sito web di
INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero
983 e
1069 (archivio incidenti 2005/2008) e la scheda numero
1955 (archivio incidenti 2002/2004).
Tiziano
Menduto