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Anno 11 - numero 2238 di martedì 15 settembre 2009

Imparare dagli errori: cadute nei lavori in quota e DPI


Esempi tratti dall’archivio Ispesl Infor.mo.: ancora casi su dispositivi anticaduta dimenticati o utilizzati male e su un’insufficiente percezione del rischio caduta. Alcune novità testuali apportate dal decreto correttivo.

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Con l’idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica “Imparare dagli errori” prendendo spunto da INFOR.MO., uno strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi relativo al triennio 2002-2004.
 
Continuiamo ad affrontare il tema degli incidenti generati o aggravati dalla mancanza di dispositivi di protezione anticaduta.
Per chi fosse interessato ad altre situazioni di infortuni correlati alla mancanza di dispositivi di protezione individuale, ricordiamo che in precedenti puntate ci siamo occupati di elmetti protettivi e di protezione delle mani.
 
 
 
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Come già avevamo preavvisato la volta scorsa, che gli incidenti dovuti alle cadute dall’alto siano tanti lo si può ravvisare non solo dai dati annuali sugli infortuni, ma anche dal gran numero di schede di INFOR.MO. dedicate.
 
Ad esempio nell’archivio è presente un caso relativo ad attività di posa di elementi di lattoneria sul tetto di un edificio in costruzione.
L’infortunio è avvenuto è avvenuto a causa della caduta dell’infortunato dal tetto dell’edificio nella corsia dei box e per un’altezza di circa 11 metri.
Secondo i sopralluoghi svolti e le testimonianze raccolte due operai lattonieri si erano recati in un cantiere la mattina del giorno dell’infortunio e dovevano terminare il lavoro il giorno stesso. In particolare dovevano fissare delle scossaline in rame (generalmente servono a impedire le infiltrazioni di acqua piovana) intorno a due camini sul tetto ed una scossalina fra il terrazzo laterale e la casa adiacente.
Uno dei due infortunati è caduto: non solo non indossava le cinture di sicurezza, ma il perimetro del tetto “non era delimitato e protetto, verso il vuoto, dai parapetti del ponteggio”.
In questo caso le cinture erano disponibili: sono state ritrovate 2 cinture di sicurezza depositate su un balcone posto al di sotto del cornicione del tetto sul quale lavoravano i due operai.
 
Passiamo subito ad un altro caso e vediamo che non solo è necessario che i DPI anticaduta siano presenti e che vengano indossati: devono essere utilizzati in modo idoneo.
 
In un’attività di sostituzione della copertura e delle gronde con predisposizione di materiale isolante, un operaio transitava su una copertura in eternit “che improvvisamente cedeva facendolo precipitare per 17 metri”.
L’operaio, che con altri tre colleghi doveva intervenire su una copertura per effettuare operazioni di pulizia dei pluviali, sostituzione lamiere e tamponatura con lana di roccia, indossava la cintura di sicurezza con relativo cordino di 1,4 metri.
Inoltre era stata predisposta una corda di sicurezza a cui agganciarsi lunga 12,20 metri.
Ma il lavoratore, di origine straniera e appena assunto, non era agganciato, né erano approntati altri dispositivi tecnici di sicurezza per poter accedere alla copertura ed effettuare il lavoro in sicurezza.
 
Un caso di assenza di imbracatura di sicurezza è relativo ad attività di pulizia dei canali di gronda del tetto di un fabbricato.
 
In questo caso l'infortunato si apprestava ad effettuare appunto la pulizia di un canale di gronda in corrispondenza del pluviale.
Per fare questo lavoro “doveva operare dal locale sottotetto dopo aver rimosso delle tegole in prossimità del punto da pulire”: prima di rimuovere le tegole avrebbe dovuto “indossare la cintura di sicurezza ed agganciarla a parti stabili della struttura del sottotetto”.
Non lo ha fatto e avendo “rimosso le tegole in un punto distante da quello in cui doveva effettuare”, si è spostato camminando sul tetto.
L’operaio cadeva al suolo con una caduta di circa 25 metri.
 
Tre casi diversi legati a procedure errate, a insufficienti percezioni del rischio, forse a interventi di formazioni carenti o inadeguati e in qualche caso a carenza di protezioni collettive e di coordinamento nei lavori edili.
 
Abbiamo già presentato le novità apportate dal Decreto “correttivo” n. 106 del 3 agosto 2009 sull’articolo 115 del Decreto legislativo 81/2008 rispetto ai sistemi di protezione contro le cadute dall'alto.
Ricordiamo ora le variazioni in relazione all’esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili (in grassetto le parti variate rispetto al testo originale):
 
Articolo 148 - Lavori speciali 
 
1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.
 
 
 
Per consultare direttamente la presentazione degli infortuni di cui ci siamo occupati, collegarsi a questa pagina del sito web di INFOR.MO. e successivamente visualizzare le schede numero 313, 319 e 323.
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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