I casi
Nel primo caso ci occupiamo di un infortunio in
attività di potatura di siepi con tagliasiepi a motore.
L'infortunato, che aveva la mansione di giardiniere, stava effettuando in
un'abitazione privata, “la
potatura
di una siepe sita in un giardino terrazzato” a circa 2.50 metri di altezza
rispetto al piano sottostante.
Per potare la parte esterna della siepe, si posizionava sul tetto spiovente, di
un locale adiacente all’abitazione privata, posto, appunto, a circa 2.50 metri
da terra “senza usare alcuna protezione contro le cadute”.
Potando la siepe con il tagliasiepi si sbilanciava e “cadeva nel vuoto con le
mani in avanti, procurandosi la frattura bilaterale dei polsi”.
È evidente che l’incidente è avvenuto a causa dell’uso dell’
attrezzatura
di lavoro in altezza su una superficie in pendenza con conseguente
sbilanciamento: un
errore di procedura
che evidenzia un’insufficiente valutazione e percezione del rischio.
È ugualmente evidente poi che in un lavoro in quota il lavoratore avrebbe
dovuto utilizzare
dispositivi
di protezione contro le cadute.
Un altro caso ci racconta di cadute dall’alto usando
attrezzature
di lavoro in lavori di
giardinaggio.
Il titolare di una ditta di
manutenzione
del verde, assieme ad un collaboratore, stava dunque eseguendo
manutenzione del giardino di un’abitazione
privata.
Mentre il titolare eseguiva il taglio di una
siepe
posta nel lato nord, il collaboratore potava i rami dei rami di una betulla
posto nel lato ovest, nella zona posteriore dell’abitazione.
“Il lavoro di quest’ultimo veniva eseguito utilizzando una scala a pioli in
alluminio a sfilo composta di tre elementi, lunghi 3,4 metri ciascuno. Per il
taglio venivano utilizzate due cesoie, prima una a doppia impugnatura e poi
l’altra a manico lungo (svettatoio) per il taglio dei rami più esterni e alti”.
In particolare “la scala veniva appoggiata alla betulla e progressivamente
spostata girando attorno alla stessa. L’infortunato si trovava sopra tale scala
posizionato, con i piedi, a circa 2 – 2,5 metri di altezza”.
Poco dopo si sente un tonfo: il collaboratore del titolare era disteso a terra,
sull’erba, di fianco alla scala ancora appoggiata all’albero.
Arrivati i sanitari si constatava che l’infortunato era in stato di arresto
cardiocircolatorio e si provvedeva, con esito negativo, alla rianimazione.
Se la causa della morte è da “identificarsi in un trauma toracico produttivo di
lesioni fratturative multiple (sterno, coste, clavicole), emotorace sinistro
con collasso polmonare omolaterale, contusione cardiaca”, la causa determinante
dell’infortunio è “da attribuire al fatto che il datore di lavoro non aveva
messo a disposizione del lavoratore un’attrezzatura adeguata al lavoro da
svolgere e atta ad evitare il pericolo di caduta dall’alto”: in particolare la
scala portatile a sfilo non era idonea al lavoro da svolgere.
L’operatore dovendo usare entrambe le mani per tagliare i rami con le cesoie,
si sosteneva alla scala solo con le gambe e cercava di mantenersi in equilibrio
infilando una gamba all’interno di un gradino e appoggiando il piede su quello
inferiore.
È bastato poco perché avvenisse un banale scivolamento o perdita d’equilibrio
con conseguente caduta.
La prevenzione
Inutile dire che in entrambi i casi sono mancate le necessarie precauzioni
da mettere in atto quando si svolgono
lavori
in quota.
Ricordiamo a questo proposito che gli obblighi dei datori di lavoro per i
lavori
in quota, ad esempio in relazione all’uso di idonee attrezzature, scale e
sistemi di protezione contro le cadute, indicati nel
Decreto
legislativo 81/2008 valgono anche nei casi citati.
Infatti l’articolo 107 “Definizioni”, del Capo relativo alle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei
lavori
in quota, indica che:
Articolo 107 – Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro
in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta
da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Inoltre riguardo all’uso di
scale
è bene ricordare che l’articolo 113 del D.Lgs. 81/2008 riporta specifiche
misure di prevenzione:
Articolo 113 – Scale
(…)
5. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti
pericolo di sbandamento, essere devono essere adeguatamente assicurate o
trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo
da garantire la loro stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile,
resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la
posizione orizzontale dei pioli; b) le scale a pioli sospese devono essere
agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale
da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione; c) lo
scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso,
deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei
montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi
altra soluzione di efficacia equivalente; d) le scale a pioli usate per
l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; e) le
scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere
utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; (…)
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo
da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e
di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala
a pioli non deve precludere una presa sicura.
Infine qualche cenno alle
misure di
prevenzione nell’uso di tagliasiepi.
Per farlo ci facciamo aiutare da un documento presentato nei giorni scorsi: “
Principali
problematiche di sicurezza ed igiene del lavoro osservate ed aspetti di
prevenzione da migliorare nelle Aziende della manutenzione del verde”.
Riguardo alla sicurezza nell’uso di tagliasiepi, il documento - a cura del
Gruppo di Lavoro “Agricoltura” dell’ASL Provincia di Monza Brianza – ricorda
di:
- “indossare i dispositivi di protezione individuale previsti, con particolare
riferimento agli indumenti antitaglio;
- allontanare
gli estranei alle lavorazioni ed mantenere i colleghi a distanza di sicurezza;
- procedere
sempre su terreno solido, non cedevole, ove l’appoggio sia sicuro; un’eventuale
caduta potrebbe essere molto pericolosa con l’apparecchio acceso a contatto col
corpo”;
-
condurre le operazioni di taglio “sempre con entrambe le mani ad impugnare
l’attrezzo nelle sedi apposite;
- dove
possibile utilizzare lame dotate di prolunghe;
- non
effettuare manovre imprudenti; per nessuna ragione, a macchina in moto,
avvicinare gli arti superiori alla zona di taglio, per rimuovere pezzi
inceppati o altro”.
Per consultare direttamente la presentazione dell’infortunio di cui ci siamo
occupati, collegarsi a
questa
pagina del sito web di
INFOR.MO.
e successivamente visualizzare la schede numero
1781 e
2280.
Tiziano Menduto