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Anno 11 - numero 2175 di martedì 26 maggio 2009

Imparare dagli errori: attrezzatura non conforme nei lavori in quota


Esempi tratti dall’archivio Ispesl Infor.mo.: attrezzature di lavoro non conformi alle norme per la sicurezza nei lavori in quota. Le indicazioni del D.Lgs. 81/2008 per parapetti e ponteggi movibili su ruote.

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Con l’idea che gli esempi di incidenti possano essere più immediati ed efficaci nel sensibilizzarci sui rischi nei luoghi di lavoro, proseguiamo con la nostra rubrica “Imparare dagli errori” prendendo spunto da INFOR.MO., uno strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
 
 
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Con questa puntata continuiamo il nostro viaggio tra i rischi delle macchine e attrezzature di lavoro non conformi o non idonee per la sicurezza dei lavoratori, occupandoci della non conformità di attrezzature utilizzate nei lavori in quota.
 
Il primo caso di incidente che analizziamo è relativo ad attività di rimozione di coibentazione in amianto floccato.
 
L’infortunato, impegnato nell’attività suddetta, lavorava su un trabattello.
Al termine del suo turno di lavoro ha iniziato a scendere, ma durante la discesa è caduto battendo sul pavimento con la regione cranica.
Il trabattello utilizzato “non era conforme alla normativa vigente in quanto sprovvisto di parapetto e di botole per scendere lungo i montanti interni della struttura”.
 
Ricordiamo a questo proposito che il Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili), Capo II (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota), Sezione IV del Decreto legislativo 81/2008 riporta:
 
Art. 126.
Parapetti
   1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione. 
 
Veniamo ad una seconda scheda relativa ad attività di posa in opera di infissi in alluminio mediante l'utilizzo di ponte mobile su ruote.
 
In questo caso l'infortunato stava installando degli infissi in alluminio e “per compiere tale operazione si era posizionato sopra un ponte mobile su ruote”.
“Molto probabilmente l'infortunato nel fare una brusca manovra ha creato sollecitazione al trabattello” che si é ribaltato provocando la morte del lavoratore.
Dalle analisi successive è risultato che “l'infortunato operava in modo difforme al PSC e al POS e che il coordinatore non aveva verificato opportunamente il rispetto del PSC in relazione al trabattello”.
Inoltre il ponte mobile su ruote é risultato “non conforme alle norme per la sicurezza in quanto sprovvisto di :
- elementi per aumentare le dimensioni della base;
- cunei per bloccare le ruote;
- parapetti;
- mezzi idonei per salire sul piano di lavoro”.
 
Se riguardo alla lavorazione difforme dal PSC e POS e alla brusca manovra sul trabattello siamo di fronte a degli errori di procedura, anche in questo caso un fattore determinante dell’incidente è la non conformità dell’attrezzatura utilizzata.
 
Il D.Lgs. 81/2008 indica le caratteristiche di sicurezza che deve avere un ponte mobile su ruote (Titolo IV, Capo II, Sezione VI):
 
Art. 140.
Ponti su ruote a torre
  1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
  2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
  3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.
  4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'allegato XXIII.
  5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
  6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.  
 
 
Abbiamo già affrontato, nella precedente puntata di Imparare dagli Errori, il dettato del D.Lgs. 81/2008 sui requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro, continuiamo ora ricordando gli obblighi del datore di lavoro come indicato nel Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale) ai c. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 71:
 
 
Art. 71.
Obblighi del datore di lavoro
  1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
  2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
    a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
    b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
    c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
    d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
  3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
  4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
    a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);
    b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
(…)
 
Per consultare direttamente la presentazione dell’infortunio di cui ci siamo occupati, collegarsi a questa pagina del sito web di INFOR.MO. e successivamente visualizzare le schede numero 1264 e 2014.
 
 
Tiziano Menduto



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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