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Anno 12 - numero 2388 di lunedì 03 maggio 2010
Il rapporto fra responsabilita' del RSPP e requisiti professionali Stigmatizzata dalla Corte di Cassazione la evoluzione che ha subito nel tempo la responsabilità del RSPP dopo l’introduzione dell’obbligo del possesso dei requisiti professionali. A cura di G. Porreca.
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Con questa sentenza ora la stessa Corte di Cassazione penale sembra aver voluto tirare un po’ le somme su quelli che sono stati gli orientamenti assunti nel tempo in materia, specie dopo che il legislatore ha inteso introdurre per le figure degli addetti e del responsabile di tali servizi di prevenzione e protezione l’obbligo del possesso di capacità e di requisiti professionali, e torna nuovamente ad esprimersi su di un argomento che forse a tal punto merita l’intervento della Corte di Cassazione a sezioni riunite. Secondo tale sentenza, infatti, il RSPP, ancorché privo di poteri decisionali e di spesa, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni volta che questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare dovendosi presumere che, nel sistema elaborato dal legislatore, alla segnalazione dovrebbe seguire l’adozione da parte del datore di lavoro medesimo delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.
La figura del RSPP, sostiene la suprema Corte in questa sentenza, non aveva assunto inizialmente, in base allo schema originario del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, una posizione di garanzia in quanto la responsabilità faceva prevalentemente capo al datore di lavoro. Le cose però, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 23/6/2003 n. 195, che ha previsto in capo alla figura del RSPP la necessità di una qualifica specifica ed il possesso di capacità e di specifici requisiti professionali, sono cambiate. Dopo l’emanazione di tale decreto legislativo, infatti, secondo la suprema Corte, la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio nelle lavorazioni, la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché la mancata informazione e formazione dei lavoratori costituiscono una omissione definita “sensibile” tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione stesso.
Il caso e l’iter giudiziario
Un ingegnere, designato responsabile del servizio di prevenzione e di protezione di una azienda, imputato del delitto di lesioni colpose gravi verificatesi in danno di un operaio dipendente dell’azienda stessa il quale, mentre effettuava, in orario notturno ed in assenza di luce artificiale nonché di cinture di sicurezza, delle operazioni di posizionamento dei ganci di un carrello elevatore all'estremità di un tubo metallico per gasdotto sovrapposto ad altri in quinta fila, perdeva l'equilibrio, precipitando da un'altezza di m 3,15 dal suolo, è stato assolto dal Tribunale in composizione monocratica con la formula "per non aver commesso il fatto". Successivamente la Corte di Appello, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città, ha riformata la sentenza assolutoria ritenendo invece l’imputato colpevole in ordine al reato ascrittogli e lo ha condannato, ritenute le concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena ritenuta di giustizia, con concessione del beneficio di cui all'articolo 163 c.p..
Il RSPP ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza di condanna sostenendo che la Corte territoriale aveva interpretate erroneamente le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 626/1994, in quanto egli non era un dipendente dell'impresa, ma un professionista esterno che collaborava con l'imprenditore. Lo stesso riteneva, altresì, di non essersi sostituito al datore di lavoro nell'assolvimento dei suoi obblighi in materia di prevenzione degli infortuni che per legge gli competevano. Il RSPP ha sostenuto, inoltre, che i giudici di secondo grado erroneamente avevano individuata a suo carico una condotta colposa per aver omesso di prevedere il rischio specifico connesso alla attività di movimentazione dei tubi in quanto egli non aveva ricevuta alcuna segnalazione dal coordinatore del cantiere, al quale era stata affidata la diretta sorveglianza sul sito produttivo, ponendo in evidenza, altresì, che il rischio non valutato non aveva riguardato l’attività di pertinenza della ditta che gli aveva dato l’incarico oltre al fatto che lo stesso non era stato portato a sua conoscenza.
La decisione
Il ricorso presentato dall’imputato è stato rigettato dalla Corte di Cassazione che ha dato ragione alla Corte di Appello condividendo la sua posizione interpretativa sulle norme di sicurezza in base alla quale la mancanza di “poteri di amministrazione attiva in materia di adeguamento dei luoghi di lavoro, e segnatamente di intervento e di spesa” non esclude una responsabilità per colpa in relazione al verificarsi di un infortunio. La stessa Corte di Cassazione, in merito alla figura del RSPP, ha fatto inoltre osservare che, secondo lo schema originario del D. Lgs. n. 626/1994, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una figura che non si trova in posizione di garanzia, in quanto la responsabilità fa capo al datore di lavoro, tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico di tale figura, mentre in base all’articolo 89 del D. Lgs. n. 626/1994 è il datore di lavoro che viene punito per non avere valutato correttamente i rischi. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è, in altri termini, una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda, vengono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo delle eventuali negligenze del consulente è chiamato comunque a rispondere.
Senonché, prosegue la suprema Corte, tale schema originario ha subito nel tempo una evoluzione, che ha indotto il legislatore ad introdurre con l’articolo 8 bis del D. Lgs. n. 195/2003 una disposizione che prevede la necessità in capo alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una qualifica specifica. Pertanto, sostiene la Sez. IV,“la modifica normativa ha comportato in via interpretativa una revisione della suddetta figura, nel senso che il soggetto designato ‘responsabile del servizio di prevenzione e protezione’, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione”.
“Con particolare riguardo alle funzioni che il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 9, riserva al responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, prosegue la Sez. IV, “l'assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale non esclude che l'inottemperanza alle stesse - e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori possa integrare un'omissione "sensibile" tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio”. “Per altro verso”, conclude la suprema Corte, “considerata la particolare conformazione concepita dal legislatore per il sistema antifortunistico, con la individuazione di un soggetto incaricato di monitorare costantemente la sicurezza degli impianti e di interloquire con il datore di lavoro, deve, come si è detto, presumersi che, ove una situazione di rischio venga dal primo segnalata, il secondo assuma le iniziative idonee a neutralizzarla”.
Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 1834 del 15 gennaio 2010 (u. p. 16/12/2009) - Pres. Mocali – Est. Licari – P.M. (Parz. conf.) De Sandro - Ric. G. C. - Stigmatizzata dalla corte di cassazione la evoluzione che ha subito nel tempo la responsabilità del RSPP dopo l’introduzione dell’obbligo del possesso dei requisiti professionali.
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