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Anno 12 - numero 2440 di giovedì 15 luglio 2010
Il preposto: obblighi e responsabilita' La centralità del ruolo del preposto nel sistema di prevenzione in azienda: obbligo di controllo, esercizio di fatto dei poteri direttivi, rapporto con l’obbligo di vigilanza in capo a datore di lavoro e dirigente. A cura di A. Guardavilla.
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La centralità del ruolo del preposto nel sistema di prevenzione in azienda:
obbligo di controllo, esercizio di fatto dei poteri direttivi, rapporto con
l’obbligo di vigilanza in capo a datore di lavoro e dirigente.
A cura di Anna Guardavilla
Il D.Lgs.
81/08 ci ha consegnato due anni or sono una definizione della figura di
preposto, mancante nella legislazione previgente, nonché un elenco degli
obblighi posti a carico di tale soggetto.
Il preposto è ora infatti definito “persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa” (art. 2 comma 1
lett. e) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).
E’ stata così finalmente colmata una lacuna normativa - che anche il
decreto legislativo 626/94 aveva lasciato inalterata - la quale, a partire dai
decreti prevenzionali degli anni ’50, aveva fatto sì che fosse lasciato alla
giurisprudenza il compito di delineare la figura e i compiti del preposto
per la sicurezza sulla base dei principi generali dell’ordinamento
prevenzionistico e, in termini normativi, sulla base dell’art. 4 dei D.P.R.
547/55 e 303/56.
In tal modo, pur in mancanza di una definizione legislativa, gli interpreti si
erano fino ad oggi ispirati a norme di legge (art. 4 dei D.P.R. 547/1955 e
303/56; art. 1, comma 4-bis [1],
artt. 4 e 90 del D.Lgs.626/1994) che facevano riferimento al preposto quale figura
che sovrintende al lavoro di altri soggetti da lui coordinati, quindi
generalmente un operaio specializzato con funzioni di guida e di controllo
quale un capo cantiere, capo squadra, capo turno.
Un soggetto le cui attribuzioni e competenze si distinguono nettamente
da quelle del datore di lavoro e del dirigente in quanto non afferenti alla
fase di programmazione, predisposizione od organizzazione delle misure
preventive o protettive e, di conseguenza, non supportate dai corrispondenti
poteri a livello finanziario o di intervento sul processo produttivo complessivamente
inteso (salvo nell’ipotesi di conferimento al preposto di idonea delega).
Ciò che compete al preposto, e che emerge anche dall’attuale definizione, è
invece il controllo sulle modalità esecutive della prestazione
lavorativa da parte dei soggetti da lui coordinati sotto il profilo della
salute e sicurezza, attraverso l’esercizio di
un certo margine di autonomia e di potere nell’impartire ordini ed
istruzioni al personale durante l’esecuzione del lavoro.

Come ci ricorda la
Suprema Corte in una recente sentenza, “accanto al datore di
lavoro sono menzionati dal decreto i dirigenti
ed
i preposti, dei quali non si dà una espressa definizione, per cui
tali
qualità discendono dalla loro posizione assunta all'interno delle
singole
aziende o enti.
Venendo a considerare la
figura dei preposti […], la nozione si ricava dall’articolo 1 comma 4-
bis che
riprende il concetto contenuto nell’articolo 4 dei Decreti del
Presidente della
Repubblica 547/55 e 303/56, definendoli come i soggetti che
sovraintendono
all’espletamento delle attività soggette alla normativa prevenzionale.
Con il termine “sovrintendere”, secondo il concorde orientamento della
dottrina
e della giurisprudenza, si indica l’attività
rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso
si
svolga nel rispetto delle regole di sicurezza.
Non spetta al preposto adottare misure di prevenzione, ma fare applicare
quelle
predisposte da altri, intervenendo con le proprie direttive ad impartire
le
cautele da osservare.
Con l’articolo 90 del Decreto Legislativo 626/94, così come modificato
dal
Decreto Legislativo 242/96 è stato ampliato il precetto prevenzionale
diretto
al preposto [ulteriormente ampliato dal D.Lgs. 81/08, n.d.r.], ma perché
possa
essere chiamato a risponderne in concreto occorre che utilizzando il criterio
guida
dell’effettività
egli abbia in concreto il potere di intervenire nei compiti precettati,
per cui
l’area della sua responsabilità viene circoscritta dagli effettivi
poteri a lui
spettanti, indipendentemente dalle più ampie indicazioni normative” (Corte
di Cassazione - Sezione Quarta
Penale, sentenza
21
aprile 2006, n. 14192).
Come già ricordato, il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
ha provveduto anche a fornire un’esplicitazione degli
obblighi del preposto, ed in base al comma 7
dell’articolo 37 come modificato dal D.Lgs. 106/09 (cui rinvia la
lettera g)
dell’articolo 19), che si attende sia ulteriormente specificato ed
integrato da
un emanando Accordo Stato-Regioni, “i dirigenti e i preposti ricevono
a cura
del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento
periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del
lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma
comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle
misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione.”
Operando nella fase del controllo sulla concreta applicazione delle
procedure e
delle disposizioni impartite al personale, il preposto è dunque il
garante
della reale funzionalità del sistema
di
gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
E’ intuitivo, in quest’ottica, che lo svolgimento adeguato di tale
ruolo
imponga una preparazione
specifica
in materia di salute e sicurezza, in termini di formazione,
informazione ed esperienza professionale, anche alla luce degli obblighi
prevenzionali che sono posti a carico del preposto, il cui corretto
adempimento
in concreto non può prescindere da una forte e radicata consapevolezza
del
contenuto degli obblighi stessi, delle modalità del loro adempimento e
delle
corrispondenti responsabilità.
In tal senso, il legislatore ha opportunamente previsto che il
preposto
debba ricevere una adeguata e specifica formazione, seguita da un
aggiornamento periodico, il tutto “in relazione ai propri compiti”.
A tale previsione vanno aggiunte le indicazioni contenute
nell’articolo
15 comma 1 lett. o) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che inserisce tra le
misure
generali di tutela l’“informazione e formazione adeguate per
dirigenti e i
preposti” e nell’articolo 35 comma 2 lett. d) (“riunione
periodica”)
secondo cui “nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all’esame dei partecipanti […] i programmi di informazione e formazione
dei
dirigenti, dei preposti
e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro
salute”.
Stupiva infatti, nella legislazione precedente al D.Lgs. 8 aprile 2008
n. 81,
come nel quadro degli obblighi formativi specifici vi fossero da
un lato
figure prive di obblighi penalmente sanzionati assoggettate a percorsi
formativi specifici (ovviamente in virtù della rilevanza indiscutibile
del
proprio ruolo in materia di salute e sicurezza), a fronte dall’altra
parte dei
soggetti inseriti nella line aziendale (datore di lavoro,
dirigenti,
preposti), su cui gravavano (come oggi) obblighi sanzionati ai sensi
degli
articoli 89 e ss. del D.Lgs. 626/94, per i quali nulla era stato
previsto in
termini di contenuti formativi.
Sebbene un obbligo del datore di lavoro di formare adeguatamente i
preposti
fosse, a parere di chi scrive, desumibile da una interpretazione
sistematica
del D.Lgs.626/94 e delle norme collegate, è però da dirsi che
nell’applicazione
pratica da parte delle aziende la mancata previsione di un obbligo
formativo
specifico in tal senso (previsto invece per altri soggetti quali ad
esempio gli
addetti alle emergenze, i lavoratori esposti a particolari rischi, l’RLS
etc.) faceva sì che frequentemente tale adempimento non venisse
concretamente
attuato, con gravi danni per l’affidabilità del sistema.
Spesso si riscontrava infatti che i preposti non erano a conoscenza
degli
obblighi – e connesse responsabilità penali - che l’ordinamento
giuridico riconduceva
loro per la sola circostanza di esplicare di fatto un’attività di
supervisione di altri lavoratori, quindi anche in mancanza di un formale
atto
di individuazione.
Non va infatti dimenticato che ai fini della sussistenza degli obblighi e
delle
responsabilità in materia di igiene e sicurezza, in applicazione del principio
di
effettività, ciò che rileva non è tanto la qualifica
formalmente
posseduta quanto la circostanza che le mansioni, anche del preposto,
siano
realmente espletate.
A tale principio è stato finalmente dato un riconoscimento normativo
mediante il disposto dell’articolo 299 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
in nulla modificato dal D.Lgs. 106/09, che esplicita
che la posizione di garanzia relativa a tale soggetto grava altresì
su colui
il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i
poteri
giuridici riferiti al preposto in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, in
linea di perfetta continuità con un orientamento consolidato della
Suprema
Corte.
Al fine di individuare tale figura “di
fatto” vanno pertanto tenuti in considerazione alcuni indici quali
la
specializzazione, la competenza, l’ambito di discrezionalità, la
posizione
gerarchica del preposto i quali costituiscono degli indicatori che, di
volta in
volta, sono atti ad evidenziare l’eventuale responsabilità di questo
soggetto.
Quindi “preposto di fatto” è quel soggetto che pur non
avendo un
ruolo gerarchico di sovrintendenza nei confronti di altri lavoratori,
sia
solito impartire ordini non venendo sconfessato dai superiori
gerarchici;
secondo la Cassazione [2] infatti, perché venga riconosciuta questa posizione di preposto di
fatto, “occorre
sia che quel lavoratore sia solito dare direttive ed impartire ordini
sia che
quella preposizione di fatto sia nota e, soprattutto riconosciuta,
obbedendo alle
direttive e agli ordini, dai lavoratori sui quali viene esercitata”.
Si ricordi poi che, come ricordato a più riprese dalla Suprema Corte, la
sovrintendenza spetta al preposto come “compito non esclusivo ma
sussidiario, spettando anzitutto al datore di lavoro e ai dirigenti”
salvo
il datore di lavoro “abbia conferito apposita delega a persona
tecnicamente
all’altezza” [3] laddove consentito (cfr. art. 16 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).
Una recente ed interessante sentenza è entrata nel merito del rapporto
tra l’obbligo
di controllo previsto dall’art. 18 c. 1 lett. f) D.Lgs. 81/08 (che a
seguito
del D.Lgs. 106/09 è ora anche sanzionato penalmente) a carico del datore
di
lavoro e dei dirigenti e quello previsto a carico del preposto
dall’art.
19 lett. a), precisando quanto segue: “Come ha esattamente
affermato
l’impugnata sentenza, non è esatta l’affermazione secondo cui, per
effetto
della entrata in vigore del citato decreto legislativo 9
aprile 2008
n. 81, la violazione contestata non preveda più una sanzione penale.
È vero che la lett. f) del primo comma dell’art.
18
del decreto legislativo n. 81 del 2008, che fissa gli obblighi
del
datore di lavoro e del dirigente, non è contemplata dal successivo art.
55
(nella formulazione precedente al decreto
legislativo
correttivo del 3 agosto 2009, n. 106), che prevede le
corrispondenti sanzioni per datore e dirigenti. Tuttavia deve
considerarsi che
la violazione dell’obbligo di richiedere l’osservanza, da parte dei
lavoratori,
delle disposizioni sull'uso dei dispositivi di prevenzione degli
infortuni
resta comunque sanzionata a carico del preposto, come conseguenza
dell'analogo
precetto che alla lett. a) dell'art.
19
è fissato, appunto, tra gli obblighi di questa categoria di soggetti.
È infatti proprio chi è deputato, dal datore o dal dirigente, con delega
[in
questo caso incarico, n.d.r.], formale o anche di fatto, a sorvegliare e
vigilare
sulle modalità di concreto espletamento dell'attività lavorativa ed a
verificare, quindi, che il dipendente si attenga alle disposizioni
impartite, a
dover rispondere del fatto di non aver vigilato
sull'uso
da parte dei lavoratori dei prescritti dispositivi di prevenzione.
Sicché per il preposto la violazione dell’obbligo in esame resta
sanzionata
penalmente dall'art.
56,
lett. a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, peraltro con pena
più lieve rispetto alla lett.
b)
dell'art. 89 del decreto legislativo n. 626 del 1994.
È possibile però - come è avvenuto nella specie - che il datore di
lavoro non
deleghi [in termini di incarico, n.d.r.] tale attività di vigilanza ad
alcuno
preposto.
In tale evenienza questa attività di vigilanza sull'uso dei dispositivi
di
prevenzione degli infortuni non può che far carico direttamente sul
datore di
lavoro stesso non potendo farsi discendere dalla mancata delega [meglio:
incarico, n.d.r.] ad un preposto l'esonero tout court dall’osservanza di
tale
norma di prevenzione.
Ne consegue che la condotta omissiva contestata è tuttora sanzionata
penalmente
a carico del datore nella misura in cui quest’ultimo non abbia delegato
[incaricato di, n.d.r.] tale attività di vigilanza ad un preposto e
quindi
allorché tale attività faccia carico direttamente su lui.” (Cassazione
Penale,
Sez. III, 3 dicembre 2009 n. 46678.)
Art. 1
comma 4-bis D.Lgs. 626/94: “Il datore di lavoro che esercita le
attività di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le
stesse
attività, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente
decreto.”
Cass. 5 febbraio
1997 n. 952.
Cass. 23 luglio 1997
n. 7245.
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