Gli autori ricordano
che “ogni volta che esce una normativa sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro che introduce un nuovo rischio, il
medico
del
lavoro si trova di fronte all’occasione di fare riflessioni su cosa
siano e in che cosa consistano alcuni elementi essenziali della sua
attività di
operatore della prevenzione”.
In particolare il D.Lgs. 81/2008 e, più recentemente, il
D.Lgs.
106/2009, sottopongono all’attenzione del medico del lavoro il
rischio
stress
lavoro correlato,
un rischio
che tuttavia “presenta delle caratteristiche che lo rendono molto
difficile da
gestire, esiste infatti un divario fra conoscenza scientifica,
politiche di
prevenzione e pratiche quotidiane, che progetti europei stanno cercando
di
colmare”.
I problemi principali in relazione alla “gestione dello stress lavoro
correlato
per il
medico
competente nascono soprattutto dalla partecipazione alla
valutazione
del
rischio e dall’attuazione della
sorveglianza
sanitaria”.
La valutazione del rischio
Il contributo ricorda che per i rischi psicosociali, diversi autori
hanno
sostenuto “un approccio della gestione del rischio che è ampiamente
basato sui
tipi di valutazione del rischio che sono
utilizzati per i rischi fisici e che consentono meglio di impostare
interventi di prevenzione primaria”.
Se tuttavia teniamo conto dei cinque step della
valutazione
suggeriti dall’Health and Safety Executive (“cercare i pericoli,
decidere chi
possa essere danneggiato e come, valutare i rischi e decidere se le
precauzioni
esistenti sono adeguate o se dovrebbe essere fatto di più, registrare i
risultati, riesaminare la valutazione e cambiarla se necessario”) sono
evidenti
alcune
difficoltà. Ad esempio:
- i rischi fisici tendono ad essere in contesti specifici, “mentre i
rischi
psicosociali possono essere trovati ovunque”;
- “mentre è possibile determinare per una sostanza chimica quale livello
di
esposizione diventa pericoloso, non è possibile definire il livello al
quale il
carico lavorativo può causare un danno specifico”;
- “i rischi fisici di solito tendono ad avere effetti immediati; invece
gli
effetti di esposizione per esempio ad un evento traumatico possono
rimanere
latenti”;
- “i rischi fisici tendono ad avere sempre effetti negativi, mentre
alcune
condizioni che possono essere alla base dei rischi psicosociali possono
qualche
volta avere anche avere effetti positivi”.
Tra l’altro anche “il danno psicosociale rispetto al danno fisico rivela
alcune
differenze”.
Un altro
aspetto critico riportato
dagli autori è la “limitazione dell’intervento del
medico
competente alla
valutazione
dei
rischi ai soli casi in cui si renda necessaria la sorveglianza
sanitaria” (comma 1 art. 29 D.Lgs 81/2008): nel caso dello
stress
lavoro
correlato, si pone “il problema di chi possa valutare la
vulnerabilità del lavoratore, elemento importante per completare questo
adempimento preventivo, e che, gestendo dati che riguardano anche la
salute del
singolo lavoratore, sono per legge posti sotto la tutela del medico
competente,
che nello specifico compito è responsabilizzato da sanzioni penali”.
Il documento, che vi invitiamo a leggere, riporta poi alcune definizioni
del
rischio che possono essere un riferimento importante per orientare il
processo
di valutazione e affronta alcune
metodologie
che possono costituire dei metodi di approccio più adatti al
rischio
stress.
Viene anche ricordata la presenza di “esperienze di valutazione del
rischio,
come le
linee
di
indirizzo della regione Toscana sullo stress lavoro correlato”, che
“hanno avuto l’opportunità di essere condivise dalla varie figure
private e
pubbliche degli operatori della prevenzione, così da rendere più chiaro
il
percorso di interpretazione della normativa”.
La sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria, una delle principali attività del
medico
competente, ha “le sue basi nella valutazione del rischio ed è un
importante fonte di verifica dei risultati della valutazione del
rischi”.
Il Testo Unico ribadisce che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal
medico
competente “quando i rischi sono individuati per legge o quando
individuati
dalla valutazione del rischio”.
In particolare per poter attivare la sorveglianza sanitaria “è
necessario che
il rischio venga ritenuto tale da poter realizzare danno e ciò deve
essere
previsto nel Documento di valutazione del rischio”. In questo modo –
ricordano
gli autori - si “ripropone il problema di individuare un
valore
soglia, difficilmente definibile per quanto riguarda lo
stress”.
Ricordando poi che l’atto finale della sorveglianza sanitaria è il
giudizio di idoneità alla mansione
specifica, si indica che - secondo una sentenza della Corte di
Cassazione
del 7/7/1987 – “nel valutare l’idoneità alla mansione specifica il
medico del
lavoro competente deve prendere in considerazione il possesso da parte
del
lavoratore dei requisiti psico-fisici comunemente indispensabili per lo
svolgimento della mansione e non il possesso dei migliori requisiti
psicofisici
necessari per lo svolgimento della stessa. E “il riscontro di soli
indicatori
organici non è sufficiente per la sorveglianza sanitaria nel campo di un
rischio
da
stress, se non accompagnato dalla raccolta relativa a dati relativi
alla
sfera psichica e comportamentale, che potrà essere facilitata da
strumenti
utilizzati nello screening”.
A questo proposito particolarmente delicato è “l’ambito della
vulnerabilità individuale, che può essere
indagata attraverso strumenti che valutino la personalità del
lavoratore”, ma
l’approccio a questa tipo di indagine presenta alcuni
limiti.
Infatti tali strumenti:
- “richiedono competenze specialistiche”;
- “possono offrire occasione per strumentalizzare la scelta dei
lavoratori
durante la fase di assunzione, passando dalla sorveglianza sanitaria a
pratiche
di selezione del personale, rischiando di cadere così in un
comportamento non
solo poco etico, ma anche al di là dei limiti della normativa”.
Nelle
conclusioni si sottolinea che,
riguardo alla gestione dello
stress
lavoro
correlato, le attività di sorveglianza sanitaria e
valutazione
del
rischio sono ancora più interdipendenti che con i rischi
tradizionali.
E ciò sottolinea la
centralità del ruolo
del medico competente che, “anche quando debba rivolgersi alla
consulenza
dello specialista, rimane il principale riferimento per la tutela della
salute
e della riservatezza del lavoratore”.