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Il contributo della sorveglianza sanitaria alla valutazione dei rischi
In che modo il Medico Competente può contribuire alla valutazione dei rischi? Come si inseriscono i risultati della sorveglianza sanitaria nel DVR? Dal bollettino “Toscana RLS”.
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Presentiamo un approfondimento sul contributo della sorveglianza sanitaria alla
valutazione dei rischi tratto dal Bollettino dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, Toscana
RLS.
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Il contributo della sorveglianza
sanitaria alla valutazione dei rischi Innanzitutto occorre ricordare la definizione
di rischio ovvero: la probabilità di accadimento di un danno in relazione
alla presenza di un pericolo: Rischio= Pericolo X Danno
Tutti i documenti di valutazione di rischio devono pertanto tener conto degli
effetti sanitari ovvero della probabilità di accadimento dei danni correlati ai
diversi pericoli individuati.
Ciò premesso è evidente che la valutazione dei rischi deve necessariamente
coinvolgere il Medico
Competente (MC) in quanto l’unico soggetto della prevenzione in grado di
valutare gli effetti del lavoro sull’uomo. Il medico competente possiede molti
strumenti utili al processo di valutazione del rischio (conoscenze
scientifiche, epidemiologiche e normative, dati di monitoraggio biologico,
questionari etc) ma in particolare deve esporre in maniera anonima e collettiva
i dati sanitari provenienti dall’attività di sorveglianza sanitaria (visite
mediche ed accertamenti
sanitari preventivi e periodici) ai fini di correlare i pericoli agli effetti sanitari
rilevati.
Il Medico Competente deve quindi, anche attraverso l’analisi dei risultati
della relazione sanitaria annuale, fornire i dati epidemiologici specifici
aziendali indispensabili al processo di valutazione dei rischi. E’ necessario
infatti che il MC contribuisca alla valutazione tenendo conto degli eventuali
soggetti “ipersuscettibili” ovvero soggetti che hanno la probabilità di
ammalarsi più degli altri (es. nel caso di soggetti allergici, la valutazione
del rischio
chimico con misurazioni ambientali o con gli algoritmi non è sufficiente perché
le sostanze allergizzanti agiscono con meccanismo non dose-dipendente o con livelli
di esposizione molto bassi), dei soggetti con patologie anche non professionali
(epatiche, visive, osteo-articolari, tumorali etc.) che possono comportare problematiche
specifiche in casi di particolari attività lavorative (esposizione a solventi, cancerogeni, VDT, movimentazione
carichi, vibrazioni etc), oltre che dei casi di malattie da lavoro o
sospette tali (correlate o correlabili con l’attività lavorativa).
Inoltre il MC deve analizzare e fornire i risultati, se presenti, dei dati di monitoraggio
biologico ovvero verificare gli indicatori di esposizione interna degli inquinanti
chimici attraverso il campionamento nei liquidi biologici (urine, sangue etc).
Il MC deve infine relazionare nella valutazione di rischi sulla scelta del
protocollo sanitario motivando l’appropriatezza degli esami nonché le
periodicità rendendo trasparente la sua scelta ed orientamento e mantenendo la
propria autonomia professionale.
La sorveglianza
sanitaria, dunque, essendo l’unico strumento di rilevazione degli indicatori
biologici e degli effetti sanitari precoci, deve essere necessariamente
inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi. Al centro della
valutazione deve essere sempre posto il lavoratore e solo la specifica
competenza del medico può essere in grado di valutare la compatibilità tra condizioni
di lavoro e salute dei lavoratori.
Oriana Rossi Dipartimento di Prevenzione USL 6 Livorno