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Anno 12 - numero 2426 di venerdì 25 giugno 2010
I rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti La Legge della Regione Piemonte sui rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti: modalità di controllo, vigilanza della radioattività e delle radiazioni ionizzanti in genere. A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte.
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Riportiamo di seguito un approfondimento relativo alla “Legge regionale sui
rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti” pubblicato sul numero
di giugno del Bollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di
Lavoro “Io scelgo la sicurezza” a cura della Direzione Sanità, Prevenzione
Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte.
L’articolo è a cura di M. Magnoni (ARPA Piemonte).
Legge regionale sui rischi da
esposizione a radiazioni ionizzanti
La Legge regionale n. 5, approvata dal Consiglio regionale e pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte numero 8 del 25 febbraio 2010, va a
disciplinare alcuni importanti aspetti di radioprotezione che l’evoluzione
normativa di questi ultimi decenni aveva posto in capo alle Regioni. Infatti,
molte delle innovazioni introdotte dall’ormai datato Decreto Legislativo 230/95
e dalle sue successive modifiche e integrazioni, prevedevano una serie di atti
normativi di governo (leggi regionali e decreti attuativi) che, a distanza di
anni, ancora mancavano. Con questa norma alcune delle lacune presenti vengono
colmate. Oltre a ciò, la legge regionale interviene anche per disciplinare e
organizzare le modalità di vigilanza e controllo che rientrano nella competenza
regionale.
Ma vediamo un po’ più in dettaglio quello che di più innovativo è previsto da
questa nuova norma.
Aspetti
autorizzativi
Nell’articolo 3 è finalmente disciplinata l’importante materia che
attiene
all’emissione dei pareri tecnici necessari per la concessione dei nulla
osta
all’impiego delle radiazioni
ionizzanti che sono di competenza ministeriale (detti di categoria
A). In
esso sono elencati i soggetti dei quali la Regione si avvale per la
formulazione del parere che andrà poi trasmesso al ministero competente e
cioè:
ARPA, ASL competente per territorio e il “tavolo tecnico nucleare”, un
organismo tecnico consultivo nominato dalla Regione (previsto appunto
dall’art.
4 della legge) che sarà composto da tecnici di provata esperienza e che
avrà il
compito di supportare la Regione nelle complesse questioni che
riguardano, in
particolare, i problemi dello smantellamento dei vecchi impianti
nucleari che
si trovano nel territorio piemontese.
Nell’articolo 5 si individua nell’ASL competente per territorio
l’autorità
competente per il rilascio dei nulla osta di categoria B, riferiti a
impieghi
di tipo medico-sanitario. L’impiego di categoria B si riferisce a
utilizzi
delle radiazioni ionizzanti meno gravosi di quelli di categoria A e, per
questo
motivo, il Decreto Legislativo 230/95 stabilisce un iter autorizzativo
semplificato, gestito a livello periferico. La legge regionale
stabilisce anche
che l’ASL, per l’espressione del proprio parere, dovrà avvalersi di un
organo
tecnico, istituito con provvedimento della Giunta Regionale, dove
dovranno
essere presenti competenze di carattere sia sanitario che ambientale.
Aspetti gestionali e di controllo
La legge contiene varie indicazioni sulle modalità di controllo e
vigilanza
della radioattività e delle radiazioni ionizzanti in genere. In
particolare
viene definitivamente sancito che all’ARPA competono le attività di
vigilanza e
controllo della radioattività ambientale, da effettuarsi in accordo con
le
disposizioni di carattere nazionale previste dall’art 104 del Decreto
Legislativo 230/95.
Un’enfasi particolare è posta sulla necessità di pianificare, in accordo
con
l’autorità nazionale di controllo (ISPRA), la vigilanza e il controllo
ambientale nei confronti degli esercenti e dei proprietari di depositi e
impianti del ciclo nucleare che insistono sul territorio piemontese
(art. 8,
comma 4).
Un’importante innovazione in ambito di controllo e vigilanza viene poi
dall’istituzione di un Archivio delle sorgenti di radiazioni ionizzanti
(art.
9), gestito e aggiornato dall’ARPA: si tratta di uno strumento
importante per
la conoscenza della distribuzione territoriale delle fonti di rischio
radiologico.
Nell’articolo 12, espressamente dedicato alla definizione delle modalità
di
controllo della radioattività ambientale, viene prevista, in
particolare,
l’emanazione di una deliberazione della Giunta Regionale nella quale
saranno
stabilite le tipologie di controllo radiometrico da effettuarsi sui
materiali
che entrano (rottami metallici) ed escono (polveri, scorie) negli
impianti che
operano fusione su rottami o altri materiali.
E’ quest’ultimo un aspetto abbastanza importante, in quanto il rischio
di
incidenti radiologici dovuti alla fusione accidentale di sorgenti
radioattive
che si trovano nei carichi di rottami metallici è un’eventualità
purtroppo non
remota, come abbiamo purtroppo avuto modo di verificare anche abbastanza
recentemente.
La radioattività naturale
Tutto l’articolo 11 è dedicato al controllo della radioattività
naturale: è
forse la parte più innovativa della legge, in quanto recepisce e
sviluppa
alcune delle indicazioni fornite dal Decreto Legislativo 241/2000, che è
la
norma che ha introdotto in Italia il concetto di controllo
dell’esposizione di
lavoratori e popolazione alla radioattività naturale.
L’articolo si occupa in particolare della prevenzione del rischio
radon in tutti i suoi aspetti. Si prevede che la Regione, sentita
l’ARPA,
possa definire le aree della Regione a maggior rischio radon e che,
sempre con
il supporto di ARPA, si producano documenti e linee guida per la
prevenzione
dei rischi di esposizione, per la pianificazione
urbanistico-territoriale e per
i risanamenti.
L’informazione alla popolazione, fondamentale per affrontare in modo
efficace e
costruttivo il problema radon sarà supportata dal sistema informativo
regionale
sulle radiazioni ionizzanti.
Conclusioni
La legge n. 5/2010 costituisce senza dubbio un’importante passo
avanti da
parte della legislazione regionale. Si colma infatti un vuoto normativo
che, in
molti casi, è stato di ostacolo a una piena efficacia delle attività di
controllo e prevenzione. In alcuni aspetti, inoltre, tale legge può
dirsi
piuttosto innovativa: si prevede infatti un ruolo importante della
Regione e
dei suoi organi tecnici (ARPA, in primis) nel controllo degli esiti del
nucleare, in accordo con le autorità nazionale, sancendo una prassi che è
stata
sperimentata con successo in questi ultimi anni. Anche la parte relativa
alla
radioattività naturale e all’istituzione del catasto delle sorgenti è
piuttosto
importante e innovativa. Tuttavia, la reale efficacia di questa legge,
come del
resto per qualsiasi legge, potrà però essere verificata solo ex post.
Una
criticità per una pronta efficacia della legge è data dai vari passi
amministrativi che sarà necessario compiere per rendere pienamente
operativi i
vari articoli: cruciale sarà in particolare l’emanazione dei necessari
regolamenti tecnici e l’istituzione dei vari organi tecnici da parte
della
Giunta Regionale.
Regione Piemonte - Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 - Norme sulla
protezione
dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Bollettino
Regionale
sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro “Io scelgo la
sicurezza”, mese di giugno 2010 (formato PDF, 827 kB).
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