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Anno 14 - numero 2790 di mercoledì 08 febbraio 2012

I regolamenti REACH e CLP e il ruolo del RLS


I regolamenti europei REACH e CLP porteranno ad un cambiamento radicale nella gestione e informazione delle sostanze chimiche. La relazione e valutazione sulla sicurezza chimica, l’aggiornamento del DVR e il ruolo del RLS in azienda.

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Bologna, 8 Feb – Il 18 novembre 2011 il Servizio Informativo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ( SIRS-RER) ha organizzato a Bologna – insieme a diversi altri enti e organizzazioni (Provincia, Comune e  AUSL di Bologna, AUSL di Imola, DPL di Bologna, INAIL e DSP di Bologna, CGIL-CISL-UIL, …) - un seminario dal titolo “Questioni di etichetta. Il ruolo del RLS di fronte alle nuove norme sulle sostanze chimiche”.
 
Con questo seminario si è voluto richiamare l’attenzione su CLP, REACH, regolamenti europei che porteranno ad un cambiamento radicale nella gestione e informazione delle sostanze chimiche in tutta Europa e che riguardano non solo Datori di lavoro,  lavoratori e  RLS ma anche l’ambiente e tutti i consumatori, sia che siano lavoratori o cittadini.
Si ricorda inoltre che i nuovi regolamenti avranno ripercussioni sui Capi I e II del Titolo IX del Decreto legislativo 81/2008, ad esempio sulla relativa gestione e valutazione del rischio da agenti chimici. Valutazione che deve prevedere la consultazione e/o partecipazione anche degli RLS e che andrà riveduta tenendo conto delle novità apportate dai regolamenti e dalle maggiori informazioni che circolano in Europa anche mediante l’agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
 
In relazione agli atti del seminario e per favorire la partecipazione attiva dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza a questo importante cambiamento in Europa, ci soffermiamo brevemente su alcuni degli interventi presentati.
 
 

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In “Evoluzione del quadro normativo relativo alle sostanze chimiche”, a cura del chimico Bruno Marchesini, ci si sofferma sui due regolamenti:
- regolamento 1907/2006 (REACH): il regolamento europeo concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; 
- regolamento 1272/2008 (CLP): il regolamento europeo entrato in vigore nel 2009 che detta i nuovi parametri per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche.
 
Invitando i nostri lettori ad una lettura esaustiva del documento agli atti, riprendiamo alcuni contenuti dell’intervento, ad esempio in relazione al regolamento CE n°1907/2006 (REACH)  e ad alcuni aspetti relativi alla registrazione delle sostanze e alla valutazione del rischio:
- principio “no data no market”: “una sostanza in quanto tale o componente di preparati o articoli non può essere fabbricata o immessa sul mercato CE senza registrazione”;
- “la valutazione del rischio spetta all’industria (fabbricanti e importatori) ma anche gli utilizzatori professionali vengono ritenuti responsabili per la parte di loro competenza (informazioni sull’uso e relativi possibili rischi);
- la SDS ( scheda dei dati di sicurezza, ndr) rimane lo strumento principale per il trasferimento delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento”.
 
Ci soffermiamo anche su alcuni documenti/dossier/relazione presentati.  
Ildossier di registrazione “deve contenere le informazioni rilevanti sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche in possesso del Registrante, in funzione dei quantitativi della sostanza in commercio o da immettere in commercio:
- 1-10 tonnellate: fascicolo tecnico
- oltre 10 tonnellate: fascicolo tecnico + Relazione sulla sicurezza chimica”.
 
LaRelazione sulla sicurezza chimica (CSR) va “effettuata per le sostanze prodotte e/o importate > 10 ton/anno” e include la valutazione della sicurezza chimica (CSA).
 
Lavalutazione della sicurezza chimica “deve contenere:
- valutazione dei pericoli per la salute umana;
- valutazione dei pericoli per la salute umana dovuti alle proprietà fisico-chimiche;
- valutazione dei pericoli per l’ambiente;
- valutazione PBT (sostanze pericolose considerate persistenti, bio-accumulabili, tossiche, ndr) e vPvB” (sostanze pericolose molto persistenti e molto bioaccumulabili, ndr).
Insomma la sostanza viene valutata ancor prima di arrivare in ambiente di lavoro e nel caso in cui “si identifichi un pericolo (sostanza classificata ai sensi della Dir. 67/548/CEE oppure PBT o vPvB), si deve procedere anche con:
- “l’individuazione degli scenari di esposizione e la relativa valutazione dell’esposizione;
-caratterizzazione del rischio”.
 
Scenari di esposizione, valutazione e caratterizzazione dei rischi tengono conto di tutti gli usi identificati (esclusi l’uso in prodotti cosmetici e l’uso in materiali a contatto con prodotti alimentari).
La Relazione sulla sicurezza chimica, in relazione agli scenari di esposizione e alla valutazione dell’esposizione,  “rappresenta l’insieme delle condizioni che descrivono:
- le modalità in cui la sostanza è utilizzata durante il suo ciclo di vita;
- il modo in cui il produttore/importatore raccomanda ai DU (Downstream User, utilizzatore a valle, ndr) di controllare l’esposizione alla sostanza dei lavoratori e dell’ambiente.
Dunque nella definizione dello scenario di esposizione “sono coinvolti anche i DU”.
 
Se il DU “utilizza la sostanza al di fuori dello scenario descritto dal suo fornitore e preferisce che tali utilizzi rimangono sconosciuti al fornitore, deve provvedere in proprio a redigere un CSR (in questo caso la soglia quantitativa è di 1 ton/anno e non di 10 ton/anno).
Questo obbligo decade se:
- si usano misure di risk assesment più rigide di quelle raccomandate dal produttore/importatore;
- si tratta di sostanze non pericolose;
- si tratta di casi in cui il produttore o importatore non deve eseguire il CSR (esenzioni)”.
 
Ricordiamo infine che nell’intervento“REACH/CLP. Le ricadute della nuova normativa sulla operatività dei RLS”, a cura di Luca Lenzi (RLSSA/RSU Chimica Industria), vengono presentati i due regolamenti e si riprende anche il tema dell’eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico negli ambienti di lavoro:
- “in caso di modifiche o aggiornamento delle informazioni sulle proprietà delle sostanze chimiche pericolose, cancerogene, mutagene;
- se non sussistono modifiche, la Valutazione del Rischio rimane valida se non variano la classificazione di pericolo degli agenti in parola e le condizioni operative di lavoro”.
Si ha la necessità di aggiornamento della Valutazione dei rischi con:
-  nuovi pericoli (es. variazione classificazione);
- scenari di esposizione previsti nella “eSDS” diversi dalle modalità di impiego degli agenti chimici presenti nelle condizioni operative di lavoro in essere che rendano, quindi, indispensabili interventi (e, se necessario, modifiche) sulle modalità operative e gestionali”. 
L’intervento si sofferma su tutti i punti in cui necessita una consultazione del RLS e sottolinea che il D. Lgs. 81/2008 (Artt. 25, 35, 50, 229) “prevede consultazione, passaggio di informazioni e confronto tra RLS e Medico Competente”.
 
 
 


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